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Parere

Parere n. 81/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dall’arch. Giuseppe Steno per l’annullamento del D.D. n. 94876 del 25 luglio 2024 dell’Università degli studi di Messina, di esclusione del ricorrente dalla prova selettiva, nonché avverso il D.D. n. 1226/2023 del 17 aprile 2023 prot. 49268, di indizione della relativa selezione pubblica.

Giustizia amministrativa202400218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento del provvedimento di esclusione da una selezione pubblica universitaria e del bando della procedura.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Università degli Studi di Messina lo ha escluso da una selezione pubblica per cinque posti a tempo indeterminato di categoria D, area tecnica, per difetto del titolo richiesto e dell’iscrizione all’Albo degli ingegneri. Ha sostenuto di possedere requisiti equivalenti in quanto iscritto all’Ordine degli architetti e ha dedotto plurime violazioni della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e del d.lgs. n. 165/2001. Il Consiglio ha esaminato preliminarmente la competenza dell’autorità adita, verificando se gli atti dell’Università degli Studi di Messina possano essere impugnati mediante ricorso straordinario deciso dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 23 dello Statuto regionale.

Il parere

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per incompetenza dell’autorità adita. Gli atti impugnati non sono atti amministrativi regionali né sotto il profilo soggettivo, perché emanati da un’università statale non riconducibile alla Regione, né sotto il profilo oggettivo, perché riferiti a materia non regionale. Il ricorso avrebbe dovuto essere proposto davanti al TAR territorialmente competente oppure, in via straordinaria, secondo la disciplina statale del ricorso straordinario. Il Consiglio non ha esaminato i motivi relativi ai requisiti di partecipazione, all’equivalenza tra iscrizione all’Ordine degli architetti e iscrizione all’Albo degli ingegneri, né alle dedotte violazioni procedimentali. È stata riconosciuta la facoltà di riproporre il ricorso dinanzi al Presidente del Consiglio di Stato entro tre mesi dalla comunicazione della decisione presidenziale regionale, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali originari, in applicazione del principio di translatio iudicii. Il parere richiama inoltre la riforma del ricorso straordinario introdotta dall’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 19/2026, secondo cui la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio di Stato conformemente al parere del Consiglio di Stato.

Osservazioni

Competenza dell’autorità adita

Il ricorso straordinario proposto al Presidente della Regione Siciliana è inammissibile perché l’art. 23 dello Statuto regionale consente tale rimedio soltanto contro atti amministrativi regionali. Gli atti dell’Università degli Studi di Messina, università statale, non sono riconducibili alla Regione né soggettivamente né oggettivamente.

Autorità competente e translatio iudicii

La controversia avrebbe dovuto essere proposta alternativamente davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio oppure mediante il ricorso straordinario disciplinato dalla normativa statale. Trova applicazione il principio generale della translatio iudicii di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.

Termine per la riproposizione

Il termine perentorio di tre mesi per riproporre il ricorso decorre dalla comunicazione del decreto presidenziale con il quale sarà recepito il parere; la riproposizione è ammessa con salvezza degli effetti sostanziali e processuali originari.

Riforma del ricorso straordinario

Il Collegio rileva che l’art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, ha sostituito il riferimento al Presidente della Repubblica con quello al Presidente del Consiglio di Stato quale autorità competente ad adottare la decisione conforme al parere del Consiglio di Stato, in attesa degli eventuali ulteriori interventi della legge di conversione.

Norme richiamate

  • art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana

    atti amministrativi regionali

    Il ricorso straordinario deciso dal Presidente della Regione Siciliana è limitato alle controversie relative ad atti soggettivamente e oggettivamente regionali.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la translatio iudicii e la riproposizione della domanda davanti all’autorità competente entro il termine perentorio previsto, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali originari nei limiti indicati dal Collegio.

  • d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Disciplina il ricorso straordinario; a seguito delle modifiche richiamate nel parere, il rimedio non è più denominato in relazione al Presidente della Repubblica.

  • art. 6, comma 4, decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19

    semplificazione in favore dei cittadini

    Ha modificato gli artt. 6, 8, 10, 14 e 15 del d.P.R. n. 1199/1971, trasferendo al Presidente del Consiglio di Stato l’adozione della decisione conforme al parere del Consiglio di Stato.

  • art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il riferimento al ricorso straordinario è stato reso non più collegato al Presidente della Repubblica.

  • art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    È stato eliminato il riferimento testuale al Presidente della Repubblica nella disciplina della proposizione del ricorso.

  • art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    È stato soppresso il riferimento al Presidente della Repubblica.

  • art. 14 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    La decisione del ricorso è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato conformemente al parere del Consiglio di Stato.

  • art. 15 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica è stato sostituito con quello ai decreti del Presidente del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario previsto dallo Statuto della Regione Siciliana è ammissibile soltanto contro atti che siano regionali sia sotto il profilo soggettivo, in quanto emanati da un organo riconducibile alla Regione, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto riguardino una materia di competenza regionale.
  • Le università statali, pur operando nel territorio regionale e godendo di autonomia funzionale e operativa, appartengono al sistema nazionale dell’istruzione e della ricerca e non sono, per ciò solo, amministrazioni regionali.
  • Quando il ricorso straordinario sia proposto davanti a un’autorità incompetente, il ricorrente può riproporlo davanti all’autorità competente nei termini previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a., conservando gli effetti sostanziali e processuali originari secondo il principio della translatio iudicii.
  • Nel regime normativo richiamato dal parere, la decisione del ricorso straordinario è adottata dal Presidente del Consiglio di Stato mediante decreto conforme al parere del Consiglio di Stato.

Inammissibilità del ricorso straordinario regionale contro atti di un’università statale

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto contro l’Università degli Studi di Messina. Il ricorrente contestava l’esclusione da una selezione pubblica per cinque posti a tempo indeterminato di categoria D, area tecnica, e impugnava anche il bando della procedura.

Premesse e richiesta

Il candidato sosteneva di possedere i requisiti di ammissione, affermando che l’iscrizione all’Ordine degli architetti fosse equiparabile all’iscrizione all’Albo degli ingegneri richiesta dalla procedura. L’Università lo aveva invece escluso per mancanza del titolo richiesto e dell’iscrizione all’Albo degli ingegneri.

Il ricorso deduceva plurime violazioni della legge n. 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione e del d.lgs. n. 165/2001, oltre alla violazione delle disposizioni relative alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni. Era stata chiesta anche la sospensione cautelare degli atti impugnati.

Precedente esame cautelare

Con precedente parere n. 42/2025, il Consiglio aveva respinto la domanda cautelare ritenendo il ricorso apparentemente inammissibile, poiché gli atti impugnati erano stati adottati dall’Università degli Studi di Messina e non rientravano tra gli atti amministrativi regionali. Il conforme decreto del Presidente della Regione Siciliana aveva respinto la sola istanza cautelare.

Questione preliminare di competenza

Il Consiglio ha ritenuto assorbente la questione della competenza dell’autorità adita. Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, il ricorso straordinario deciso dal Presidente della Regione può riguardare soltanto atti amministrativi regionali.

Richiamando la propria giurisprudenza, il Collegio ha affermato che devono ricorrere entrambi i caratteri della regionalità:

  • un requisito soggettivo, consistente nell’emanazione dell’atto da parte di un organo riconducibile alla Regione;
  • un requisito oggettivo, consistente nella riferibilità dell’atto a una materia di competenza regionale.

Gli atti dell’Università degli Studi di Messina non soddisfano nessuno dei due requisiti. L’Università è un’istituzione dotata di autonomia funzionale e operativa, ma appartiene al sistema nazionale dell’istruzione e della ricerca ed è raccordata al Ministero competente. La sua collocazione territoriale in Sicilia non trasforma, pertanto, i relativi provvedimenti in atti amministrativi regionali.

Decisione senza esame dei motivi di merito

Per effetto dell’incompetenza dell’autorità adita, il Consiglio non ha esaminato le censure relative alla legittimità dell’esclusione, all’equivalenza tra iscrizione all’Ordine degli architetti e iscrizione all’Albo degli ingegneri, alla violazione delle garanzie partecipative e alle altre dedotte violazioni normative.

Il ricorso avrebbe dovuto essere proposto davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio oppure mediante il ricorso straordinario disciplinato dalla normativa statale.

Translatio iudicii e riproposizione

Il Collegio ha richiamato il principio generale della translatio iudicii previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a. Il ricorrente può quindi riproporre il ricorso davanti all’autorità competente entro il termine perentorio di tre mesi.

Il termine decorre dalla comunicazione del decreto presidenziale con il quale sarà recepito il presente parere. La riproposizione avviene con salvezza degli effetti sostanziali e processuali originari.

Riforma del ricorso straordinario

Il parere richiama anche l’art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, che ha modificato la disciplina del ricorso straordinario contenuta nel d.P.R. n. 1199/1971.

Secondo il quadro normativo descritto nel parere, sono stati eliminati i riferimenti al Presidente della Repubblica quale autorità decidente e la decisione è ora adottata dal Presidente del Consiglio di Stato con proprio decreto conforme al parere del Consiglio di Stato. Sono state conseguentemente modificate le disposizioni degli artt. 6, 8, 10, 14 e 15 del d.P.R. n. 1199/1971.

Il Collegio ha precisato che la disciplina è operativa in quanto introdotta da un decreto-legge, ferma la necessità di attendere la legge di conversione per eventuali ulteriori interventi di dettaglio.

Conclusioni

Il Consiglio ha espresso parere per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per incompetenza dell’autorità adita, salva la facoltà del ricorrente di riproporlo dinanzi al Presidente del Consiglio di Stato entro tre mesi dalla comunicazione della decisione presidenziale regionale, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali originari.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiIncompetenzaRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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