Parere n. 83/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal dott. Michele Lo Cascio e dalla dott.ssa Irene Gioia, nelle qualità di amministratori della Farmacia della Stazione Centrale del dott. Michele Lo Cascio e della dott.ssa Irene Gioia s.n.c., contro il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, per l’annullamento del provvedimento di diniego n. 66 del 18 settembre 2023 adottato dal Comune di Palermo, Sportello autonomo concessioni edilizie, nonché di ogni atto allo stesso presupposto, conseguente, connesso e comunque collegato, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del diniego n. 66 del 18 settembre 2023, con cui il Comune di Palermo ha respinto l’istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa a un soppalco realizzato in un immobile comunale sito nel centro storico.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale del permesso di costruire in sanatoria richiesto ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, come recepito dalla l.r. n. 16/2016, per la regolarizzazione di un soppalco di circa 100 mq presente nell’immobile condotto in locazione dalla farmacia. Il diniego è stato motivato dal contrasto dell’intervento con il vigente Piano particolareggiato esecutivo del centro storico di Palermo, che assoggetta l’unità immobiliare a interventi di restauro, mentre il soppalco, aumentando la superficie utile a parità di volume, è stato qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia non consentito. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge, di norme contrattuali, erroneità dei presupposti, travisamento o erronea valutazione dei fatti, nonché disparità di trattamento rispetto ad altri immobili comunali limitrofi che avrebbero ottenuto la sanatoria per soppalchi analoghi. Il Collegio ha rilevato la mancata acquisizione di una relazione dell’Ufficio demanio e il mancato riscontro del Comune alle richieste istruttorie formulate dall’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana e già reiterate con precedente parere interlocutorio.
Il parere
Il Collegio non ha deciso nel merito i motivi di ricorso. Ha ritenuto fondamentale acquisire ulteriore documentazione istruttoria, in particolare una relazione dell’Area del patrimonio delle politiche ambientali e transizione ecologica – Ufficio demanio sulle doglianze dei ricorrenti e il riscontro del Comune alle richieste istruttorie già formulate dall’Ufficio legislativo e legale. Poiché il Comune non ha adempiuto né alla richiesta originaria né a quella contenuta nel precedente parere interlocutorio n. 216/2025, il Consiglio ha diffidato l’amministrazione e ha sospeso l’espressione del parere, assegnando all’Ufficio legislativo e legale il termine di sessanta giorni per gli adempimenti istruttori. Il Collegio ha inoltre richiamato l’obbligo dell’amministrazione di depositare gli atti e i documenti rilevanti ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., prospettando, in caso di ulteriore inerzia, l’attivazione dell’intervento sostitutivo regionale e la segnalazione agli organi competenti per l’eventuale accertamento delle responsabilità.
Osservazioni
Necessità di integrazione istruttoria
Il Collegio ha ritenuto indispensabile acquisire una relazione dell’Area del patrimonio delle politiche ambientali e transizione ecologica – Ufficio demanio sulle doglianze dei ricorrenti, nonché il riscontro del Comune alle richieste istruttorie già formulate dall’Ufficio legislativo e legale.
Inerzia dell’amministrazione comunale
Il Comune di Palermo non ha riscontrato né la richiesta istruttoria dell’Ufficio legislativo e legale del 3 aprile 2024 né il precedente parere interlocutorio n. 216/2025, nonostante la successiva assegnazione di un termine di sessanta giorni.
Obbligo di produzione documentale
È stato richiamato l’art. 46, comma 2, c.p.a., secondo cui l’amministrazione deve produrre il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sulla cui base è stato emanato, quelli in esso citati e quelli ritenuti utili al giudizio.
Conseguenze dell’ulteriore inerzia
Il Collegio ha segnalato che il protrarsi della condotta omissiva potrà comportare la richiesta di intervento sostitutivo al Dipartimento regionale delle autonomie locali ai sensi dell’art. 24 della l.r. n. 44/1991, nonché la trasmissione del parere agli organismi competenti per l’eventuale ricognizione delle responsabilità degli organi e degli uffici coinvolti.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
È la disposizione posta a fondamento dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria; il merito della sua applicazione non è stato definito a causa della sospensione del parere.
l.r. n. 16/2016 della Regione Siciliana
È richiamata quale normativa regionale di recepimento della disciplina statale sul permesso di costruire in sanatoria.
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
È richiamato in relazione al rapporto trasmesso dall’amministrazione resistente nel procedimento relativo al ricorso straordinario.
art. 46, comma 2, c.p.a.
L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
La disposizione impone all’amministrazione l’obbligo di produzione degli atti e dei documenti rilevanti per la decisione; la sua inosservanza ha giustificato la reiterazione della richiesta istruttoria e la sospensione del parere.
art. 24 l.r. n. 44/1991
È richiamato quale base per l’eventuale intervento sostitutivo del Dipartimento regionale delle autonomie locali in caso di ulteriore inerzia del Comune.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la documentazione acquisita non consente di esaminare compiutamente le censure e gli elementi istruttori richiesti risultano fondamentali per la decisione, l’organo consultivo può sospendere l’espressione del parere e disporre l’integrazione istruttoria.
- L’amministrazione resistente è tenuta a produrre il provvedimento impugnato e gli atti e documenti sulla cui base esso è stato adottato, nonché quelli utili alla decisione, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a.
- La reiterata inerzia dell’amministrazione nell’adempiere alle richieste istruttorie formulate nell’ambito di un ricorso straordinario può essere oggetto di diffida e può giustificare l’attivazione dei poteri sostitutivi e di vigilanza previsti dall’ordinamento regionale.
- La sospensione dell’espressione del parere per esigenze istruttorie non comporta alcuna decisione, neppure implicita, sulla fondatezza dei motivi di ricorso o sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Diniego di permesso di costruire in sanatoria per un soppalco nel centro storico di Palermo
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dagli amministratori di una società esercente attività di farmacia contro il Comune di Palermo. Il ricorso riguarda il diniego di un permesso di costruire in sanatoria relativo a un soppalco realizzato nell’immobile comunale condotto in locazione dalla farmacia.
Premesse e vicenda amministrativa
La società conduce dal 2001 un immobile di proprietà comunale sito in via Roma n. 1, a Palermo. Nel 2017 aveva presentato comunicazioni S.C.I.A. per l’avvio di un’ulteriore attività commerciale nel settore alimentare. Nel giugno 2023 aveva poi presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, come recepito dalla l.r. n. 16/2016, per regolarizzare un soppalco interno di circa 100 mq.
Il Comune, dopo avere comunicato il preavviso di diniego, ha adottato il provvedimento n. 66 del 18 settembre 2023. L’atto ha ritenuto l’intervento incompatibile con il Piano particolareggiato esecutivo del centro storico di Palermo, approvato con decreto dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente n. 525 del 13 luglio 1993 e modificato dalla variante puntuale n. 70/2019. L’unità immobiliare è classificata come edilizia conseguente al piano regolatore Giarrusso, con modalità di intervento “restauro”, disciplinata dall’art. 29 delle relative norme tecniche di attuazione.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno dedotto:
- violazione di legge e di norme contrattuali, erroneità dei presupposti, travisamento o erronea valutazione dei fatti;
- eccesso di potere per disparità di trattamento, assumendo che immobili comunali limitrofi avrebbero ottenuto provvedimenti favorevoli di sanatoria per soppalchi analoghi.
Secondo il rapporto comunale, il soppalco avrebbe aumentato la superficie utile di pavimento a parità di volume. L’intervento sarebbe pertanto riconducibile alla ristrutturazione edilizia, non consentita dall’art. 29 delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato per l’immobile interessato.
Svolgimento dell’istruttoria
L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana aveva chiesto al Comune chiarimenti e aggiornamenti sulle eventuali ulteriori attività istruttorie svolte. Il Comune non ha fornito riscontro.
Con il precedente parere interlocutorio n. 216/2025, adottato il 18 settembre 2025, il Collegio aveva già disposto l’acquisizione di una relazione dell’Area del patrimonio delle politiche ambientali e transizione ecologica – Ufficio demanio e il riscontro del Comune alle richieste istruttorie precedenti. La richiesta, trasmessa al Comune il 16 ottobre 2025 con termine di sessanta giorni, è rimasta priva di risposta.
Valutazioni del Collegio
Il Consiglio ha ritenuto la documentazione richiesta fondamentale per la decisione del ricorso. In particolare, ha giudicato necessario acquisire ulteriori elementi sulle doglianze dei ricorrenti e sulla posizione dell’amministrazione proprietaria dell’immobile, nonché il completo riscontro del Comune alle richieste istruttorie.
Il Collegio ha richiamato l’art. 46, comma 2, c.p.a., che impone all’amministrazione di produrre il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti in base ai quali è stato emanato, quelli richiamati nell’atto e quelli utili al giudizio. L’inosservanza di tale obbligo è stata ritenuta lesiva dell’esigenza di giustizia sottesa al ricorso straordinario.
Conseguenze dell’inerzia amministrativa
Il Collegio ha diffidato il Comune a conformare la propria condotta alle prescrizioni istruttorie. Ha inoltre evidenziato che, in caso di ulteriore inerzia, potrà essere richiesto l’intervento sostitutivo del Dipartimento regionale delle autonomie locali ai sensi dell’art. 24 della l.r. n. 44/1991 e potrà essere effettuata una segnalazione agli organismi competenti per l’eventuale accertamento delle responsabilità degli organi e degli uffici coinvolti.
Dispositivo
Il Consiglio non ha deciso la fondatezza o l’infondatezza del ricorso e non ha esaminato definitivamente i motivi dedotti. Ha sospeso l’espressione del parere e ha disposto che l’Ufficio legislativo e legale provveda, entro sessanta giorni, agli adempimenti istruttori indicati nella motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 13 mar 2026Parere n. 81/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 13 mar 2026Parere n. 82/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 13 mar 2026Parere n. 525/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mar 2026Parere n. 511/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mar 2026Parere n. 512/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 12 mar 2026Parere n. 513/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →