Parere n. 82/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal Maresciallo Maggiore Sebastiano Ferrarello, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Genco, contro il Ministero della Difesa, per l’annullamento del decreto n. M_D_AB05933 REG2023 0452966, adottato in data 3 agosto 2023, con il quale il Ministero della Difesa ha dichiarato l’irricevibilità, in parte qua, del ricorso gerarchico proposto avverso la scheda di valutazione n. 29 relativa al periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 ed ha respinto quello proposto avverso la scheda di valutazione n. 30 relativa al periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale che ha dichiarato in parte irricevibile e in parte respinto il ricorso gerarchico avverso le schede di valutazione del servizio relative agli anni 2021 e 2022.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, in servizio permanente presso una Stazione dei Carabinieri e già valutato con giudizio “eccellente” negli anni 2018-2020, ha impugnato il decreto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa nella parte relativa al rigetto del ricorso gerarchico contro la scheda di valutazione per l’anno 2022, nella quale il giudizio era stato ridotto a “superiore alla media”. Ha dedotto il difetto di motivazione, il carattere formale e tautologico delle ragioni del rigetto, l’assenza di adeguata motivazione della flessione del rendimento e l’illogicità della motivazione. Il Consiglio ha rilevato d’ufficio l’incompetenza dell’autorità adita, poiché il provvedimento impugnato non è un atto amministrativo regionale, essendo stato adottato da un organo del Ministero della Difesa. La questione decisiva è stata quindi individuata nella possibilità di proporre il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e nella conseguente traslatio iudicii.
Il parere
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo, ma dichiarato inammissibile per incompetenza dell’autorità adita. Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto regionale siciliano, il ricorso straordinario al Presidente della Regione è ammissibile soltanto contro atti amministrativi regionali, intesi come atti soggettivamente e oggettivamente riconducibili alla Regione. Il decreto impugnato, provenendo dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, non presenta tale carattere. Il Collegio non ha quindi esaminato il motivo relativo al difetto di motivazione della valutazione militare. È stata riconosciuta la facoltà di riproporre il ricorso dinanzi all’autorità competente, con applicazione della translatio iudicii e salvezza degli effetti sostanziali e processuali originari. Il parere precisa inoltre che, alla luce dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, la riproposizione dovrà essere effettuata dinanzi al Presidente del Consiglio di Stato, nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della decisione presidenziale regionale adottata sul presente ricorso.
Osservazioni
Competenza del Presidente della Regione Siciliana
Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è esperibile esclusivamente contro atti amministrativi regionali. Occorre che l’atto sia riconducibile alla Regione sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo.
Decreto della Direzione generale per il personale militare
Il provvedimento impugnato è stato adottato da un organo del Ministero della Difesa e non è quindi riconducibile alla Regione Siciliana. La circostanza che l’atto produca effetti o sia stato adottato nell’ambito territoriale regionale non è sufficiente a radicare la competenza del Presidente della Regione.
Motivo relativo al difetto di motivazione
Il motivo concernente la motivazione della scheda di valutazione per l’anno 2022 non è stato esaminato, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per incompetenza dell’autorità adita.
Riproposizione del ricorso e translatio iudicii
La parte può riproporre il ricorso dinanzi all’autorità competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della decisione presidenziale regionale, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali originari.
Norme richiamate
art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana
atti amministrativi regionali
La competenza del Presidente della Regione Siciliana in materia di ricorso straordinario riguarda esclusivamente controversie relative ad atti soggettivamente e oggettivamente regionali.
art. 9 d.P.R. 1199/1971
termine di centoventi giorni
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché notificato entro centoventi giorni dalla data di adozione dell’atto impugnato.
art. 11, comma 2, c.p.a.
principio generale della translatio iudicii
In caso di proposizione del ricorso dinanzi ad autorità incompetente, è consentita la riproposizione davanti all’autorità competente entro il termine previsto, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali originari.
art. 6, comma 4, decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19
semplificazione in favore dei cittadini
La disposizione, secondo il parere, ha modificato il d.P.R. n. 1199/1971 trasferendo l’adozione della decisione sul ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, con decreto conforme al parere del Consiglio di Stato.
artt. 6, 8, 10, 14 e 15 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Le modifiche richiamate dal parere eliminano i riferimenti al Presidente della Repubblica e adeguano la disciplina del ricorso straordinario alla nuova autorità decidente individuata nel Presidente del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- La competenza del Presidente della Regione Siciliana a decidere i ricorsi straordinari è limitata agli atti amministrativi regionali, che devono essere riconducibili alla Regione sia soggettivamente, per provenienza dall’apparato regionale, sia oggettivamente, per attinenza all’esercizio di funzioni regionali.
- La mera adozione o produzione di effetti dell’atto nel territorio siciliano non attribuisce al Presidente della Regione la competenza a decidere un ricorso straordinario contro un provvedimento emanato da un’amministrazione statale.
- Quando un ricorso straordinario è proposto davanti a un’autorità incompetente, il ricorrente può riproporlo davanti all’autorità competente mediante il meccanismo della translatio iudicii, conservando gli effetti sostanziali e processuali originari nei limiti e secondo il termine stabiliti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
- La dichiarazione di inammissibilità per incompetenza dell’autorità adita impedisce l’esame dei motivi di merito, anche quando il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Impugnazione di un decreto ministeriale relativo alla valutazione del servizio militare
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri contro il Ministero della Difesa. L’impugnazione era rivolta contro il decreto della Direzione generale per il personale militare che aveva dichiarato in parte irricevibile il ricorso gerarchico relativo alla scheda di valutazione dell’anno 2021 e aveva respinto quello relativo alla scheda dell’anno 2022.
Il ricorrente aveva prestato servizio presso una Stazione dei Carabinieri e, dopo aver ricevuto giudizi “eccellente” per gli anni 2018, 2019 e 2020, era stato valutato “superiore alla media” per gli anni 2021 e 2022. Il ricorso straordinario riguardava soltanto la parte del decreto relativa alla scheda del 2022.
Motivi dedotti
Il ricorrente ha contestato il rigetto del ricorso gerarchico sostenendo:
- il difetto di motivazione;
- il carattere formale e tautologico delle considerazioni poste a fondamento del rigetto;
- la necessità di motivare adeguatamente la flessione del rendimento rispetto alle precedenti valutazioni;
- l’illogicità della motivazione.
Il ricorso è stato notificato entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 ed è stato pertanto ritenuto ricevibile sotto il profilo temporale.
Competenza del Presidente della Regione Siciliana
Il Collegio ha individuato una questione pregiudiziale di competenza. Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, il ricorso straordinario deciso dal Presidente della Regione può riguardare soltanto “atti amministrativi regionali”.
Secondo il parere, la natura regionale dell’atto deve sussistere sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo. Non è quindi sufficiente che il provvedimento sia adottato o produca effetti nel territorio siciliano.
Nel caso esaminato, il decreto impugnato proveniva dalla Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, organo estraneo all’amministrazione regionale. L’atto non era pertanto né soggettivamente né oggettivamente regionale.
Dichiarazione di inammissibilità
Il Consiglio di giustizia amministrativa si è dichiarato incompetente e ha ritenuto il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non ha esaminato il motivo di merito riguardante la motivazione della scheda di valutazione relativa all’anno 2022.
Il ricorso avrebbe dovuto essere proposto, alternativamente, davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio oppure, in via straordinaria, davanti all’autorità competente per gli atti statali.
Translatio iudicii e nuova disciplina del ricorso straordinario
Il parere ha applicato il principio generale della translatio iudicii richiamando l’art. 11, comma 2, c.p.a. La parte ricorrente conserva la facoltà di riproporre il ricorso dinanzi all’autorità competente, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali originari.
Il termine perentorio per la riproposizione è stato individuato in tre mesi dalla comunicazione della decisione presidenziale regionale adottata sul ricorso. Il parere precisa inoltre che, in ragione dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, la nuova proposizione deve essere effettuata dinanzi al Presidente del Consiglio di Stato.
Il decreto-legge, secondo quanto riportato nel parere, ha modificato gli artt. 6, 8, 10, 14 e 15 del d.P.R. n. 1199/1971, eliminando i riferimenti al Presidente della Repubblica e attribuendo al Presidente del Consiglio di Stato l’adozione della decisione conforme al parere del Consiglio di Stato. Il parere evidenzia che tale disciplina è operativa fino a diversa disposizione in sede di conversione.
Conclusione
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per incompetenza dell’autorità adita, salva la facoltà di riproposizione dinanzi al Presidente del Consiglio di Stato, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali originari.
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