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Parere

Parere n. 512/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 5 maggio 2020 di diniego della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, che aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, ha impugnato il diniego fondato su due precedenti penali: una condanna irrevocabile per uso di atto falso ai sensi dell’art. 489 c.p. e un decreto penale esecutivo per falsa dichiarazione sull’identità ai sensi dell’art. 495 c.p. Ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere, valorizzando l’epoca dei fatti, la giovane età, il recente ingresso in Italia, l’assenza di permesso di soggiorno e la scarsa conoscenza della lingua. Il Ministero dell’Interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione ministeriale di difetto di giurisdizione. Ha qualificato come diritto soggettivo la posizione relativa all’acquisto della cittadinanza per matrimonio e ha precisato che tale diritto si affievolisce a interesse legittimo soltanto nel caso di diniego fondato sulla causa ostativa prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992. Poiché il diniego impugnato era fondato sull’art. 6, comma 1, lett. b), la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato inammissibile, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Non è stato esaminato il merito delle censure relative ai precedenti penali e all’eccesso di potere.

Osservazioni

Giurisdizione sulla cittadinanza per matrimonio

La controversia relativa al diniego della cittadinanza per matrimonio fondato sull’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché la posizione soggettiva dell’istante ha consistenza di diritto soggettivo.

Riassunzione davanti al giudice ordinario

Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91

    acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio

    La domanda di cittadinanza per matrimonio è stata presentata ai sensi di questa disposizione.

  • art. 6, comma 1, lett. b), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    La disposizione è stata posta a fondamento del diniego; secondo il parere, il diniego basato su tale causa ostativa non determina la giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 6, comma 1, lett. c), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Secondo il richiamo alla Cassazione a sezioni unite, il diritto all’acquisto della cittadinanza per matrimonio si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando il diniego sia fondato sulla causa ostativa prevista da questa lettera.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione.

  • art. 489 c.p.

    Richiamato quale reato oggetto della condanna penale posta a fondamento del diniego.

  • art. 495 c.p.

    Richiamato quale reato oggetto del decreto penale posto a fondamento del diniego.

  • Cass. civ., Sez. Unite, ord. 23 settembre 2024, n. 25398

    Richiamata per il principio sulla natura di diritto soggettivo della posizione relativa alla cittadinanza per matrimonio e sull’eccezionale affievolimento ad interesse legittimo in presenza della causa ostativa di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, la posizione dell’istante ha natura di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario, salvo il caso in cui il diniego sia fondato sulla causa ostativa prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, nel quale il diritto si affievolisce a interesse legittimo.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario; in tale ipotesi la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
  • Quando il ricorso straordinario è definito per difetto di giurisdizione, il merito delle censure rivolte contro il provvedimento amministrativo non deve essere esaminato.

Diniego della cittadinanza per matrimonio e difetto di giurisdizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una richiedente privata contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento del diniego di cittadinanza italiana adottato il 5 maggio 2020.

Premesse e richiesta di cittadinanza

La ricorrente aveva presentato il 16 febbraio 2018 un’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. L’amministrazione aveva respinto la domanda ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della medesima legge, ritenendo ostativa la presenza di precedenti penali.

In particolare, risultavano una condanna irrevocabile dell’11 marzo 2005 per uso di atto falso, ai sensi dell’art. 489 c.p., e un decreto penale divenuto esecutivo il 3 aprile 2006 per falsa dichiarazione sull’identità, ai sensi dell’art. 495 c.p. Le osservazioni presentate dall’interessata erano state ritenute insufficienti. Esse riguardavano la giovane età all’epoca dei fatti, il recente ingresso in Italia, l’assenza di permesso di soggiorno e la scarsa conoscenza della lingua.

Motivi del ricorso e posizione del Ministero

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego per eccesso di potere e ne ha chiesto anche la sospensione cautelare. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo inoltre l’infondatezza del ricorso nel merito.

La Sezione ha dato atto del rispetto del contraddittorio, poiché la relazione istruttoria ministeriale era stata trasmessa alla ricorrente senza che questa presentasse osservazioni.

Quadro normativo e giurisprudenziale

L’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992 prevede come causa ostativa la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce una pena edittale massima non inferiore a tre anni di reclusione.

Il parere richiama l’ordinanza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, 23 settembre 2024, n. 25398, secondo cui l’acquisto della cittadinanza per matrimonio riguarda, in linea generale, una situazione giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Tale diritto si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando il diniego sia fondato sulla causa ostativa prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione. Poiché il provvedimento impugnato era fondato sull’art. 6, comma 1, lett. b), e non sulla lett. c), la controversia non appartiene alla giurisdizione amministrativa.

Il ricorso straordinario è stato quindi dichiarato inammissibile in favore del giudice ordinario. Il parere non ha esaminato le censure di eccesso di potere né la rilevanza dei precedenti penali e delle circostanze personali dedotte dalla ricorrente.

Riassunzione della controversia

La Sezione ha precisato che il ricorso può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Esito

Il parere è nel senso della dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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