Parere n. 511/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento K10/553978 del 17 gennaio 2019 di diniego della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della cittadinanza italiana per residenza, provvedimento K10/553978 del 17 gennaio 2019
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il diniego della cittadinanza italiana richiesta per residenza il 22 settembre 2015. Il diniego era fondato sulla presenza di un decreto penale di condanna del Tribunale di Genova del 3 giugno 2002, divenuto esecutivo il 28 giugno 2002, per il reato di cui all’art. 12, comma 1, del d.lgs. 286/1998, relativo al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il ricorrente ha sostenuto che la condanna non fosse rilevante perché non risultava menzionata nel casellario giudiziale, richiamando inoltre la propria integrazione sociale e lavorativa, la lunga permanenza in Italia, la presenza di familiari e l’assenza di ulteriori vicende penali. Ha dedotto l’incompletezza e l’irragionevolezza dell’istruttoria, nonché il difetto di motivazione del diniego. Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto rispettato, poiché la relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente presso il difensore senza osservazioni o controdeduzioni.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. La condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è stata considerata oggettivamente grave e direttamente connessa alla tutela dell’ordine pubblico. Gli elementi favorevoli invocati dal ricorrente, pur non irrilevanti, non sono stati ritenuti sufficienti a neutralizzare la rilevanza della condotta penalmente significativa. In materia di cittadinanza per naturalizzazione, l’amministrazione dispone di un’amplissima discrezionalità nel valutare lo stabile inserimento dello straniero nella collettività nazionale e la sua idoneità a rispettare i valori della convivenza civile. Tale valutazione può comprendere anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, archiviazione, assoluzione, estinzione o depenalizzazione, ove indicativi di una condotta di vita non coerente con i valori rilevanti per la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. Il diniego è stato quindi ritenuto non irragionevole, adeguatamente fondato sulla ponderazione tra interessi pubblici e privati e non viziato da difetto di istruttoria o motivazione.
Osservazioni
Rilevanza della condanna penale
La condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina costituisce una condotta oggettivamente grave e direttamente connessa alla tutela dell’ordine pubblico, valutabile dall’amministrazione ai fini della concessione della cittadinanza.
Elementi favorevoli dedotti dal ricorrente
La stabile occupazione, la lunga permanenza in Italia, la presenza di familiari e l’assenza di ulteriori vicende penali, pur non irrilevanti, non sono sufficienti di per sé a neutralizzare la rilevanza della condotta penalmente significativa.
Ampia discrezionalità in materia di cittadinanza
La concessione della cittadinanza italiana per residenza presuppone un’ampia valutazione di opportunità politico-amministrativa circa lo stabile inserimento dell’istante nella comunità nazionale e la sua idoneità a rispettarne i valori di convivenza civile.
Contraddittorio procedimentale
Il contraddittorio è stato ritenuto rispettato, poiché la relazione istruttoria ministeriale è stata trasmessa al ricorrente presso il difensore senza che fossero presentate osservazioni o controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana per residenza è espressione di un’amplissima discrezionalità amministrativa, diretta a valutare lo stabile inserimento dello straniero nella collettività nazionale e la sua idoneità a rispettare i valori della convivenza civile.
art. 12, comma 1, d.lgs. 286/1998
La condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è stata ritenuta condotta penalmente significativa, oggettivamente grave e connessa alla tutela dell’ordine pubblico.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato al richiedente prima dell’adozione del diniego; il procedimento è stato ritenuto rispettoso del contraddittorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale, quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali dell’interessato mediante oscuramento.
Massime di principio
- In materia di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità nel valutare lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale e la sua idoneità a rispettare i valori della convivenza civile.
- Ai fini della concessione della cittadinanza, la valutazione amministrativa può tenere conto anche di fatti non sfociati in una condanna definitiva, o di vicende penali concluse con archiviazione, assoluzione, estinzione o depenalizzazione, quando tali fatti siano ritenuti indicativi della condotta di vita dell’istante rispetto all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale.
- La presenza di una condotta penalmente significativa non è neutralizzata automaticamente dalla lunga permanenza in Italia, dall’integrazione lavorativa e familiare o dall’assenza di ulteriori precedenti, poiché tali elementi devono essere ponderati complessivamente dall’amministrazione.
- Il diniego di cittadinanza è legittimo quando l’amministrazione abbia considerato una condotta oggettivamente grave e connessa all’ordine pubblico, abbia ponderato gli interessi pubblici e privati e abbia motivato in modo non irragionevole la prevalenza delle ragioni ostative.
Diniego della cittadinanza italiana per residenza
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino kosovaro contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana, adottato il 17 gennaio 2019. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto.
Premesse e procedimento
L’interessato aveva presentato domanda di cittadinanza italiana per residenza il 22 settembre 2015. Nel corso dell’istruttoria il Ministero dell’Interno aveva rilevato l’esistenza di un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Genova il 3 giugno 2002 e divenuto esecutivo il 28 giugno 2002, relativo alla violazione dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 286/1998, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
L’amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Ritenute insufficienti le osservazioni presentate dall’interessato, aveva adottato il provvedimento di diniego.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha sostenuto che la condanna non fosse rilevante, poiché non risultava menzionata nel casellario giudiziale. Ha inoltre invocato:
- la stabile occupazione;
- la lunga permanenza in Italia;
- la presenza di familiari;
- l’assenza di ulteriori vicende penali;
- la piena integrazione sociale e lavorativa;
- l’assenza di profili di pericolosità sociale.
Secondo il ricorrente, tali elementi non sarebbero stati adeguatamente valutati dall’amministrazione, determinando un’istruttoria incompleta, irragionevole e un difetto di motivazione.
Contraddittorio procedimentale
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che il contraddittorio era stato rispettato. La relazione istruttoria ministeriale era stata trasmessa al ricorrente presso il difensore e non risultavano presentate osservazioni o controdeduzioni.
Valutazione della condanna penale
La Sezione ha ritenuto non contestata l’esistenza della condanna per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La condotta è stata qualificata come oggettivamente grave e direttamente connessa alla tutela dell’ordine pubblico.
La circostanza che la condanna non fosse indicata nel casellario giudiziale non è stata considerata idonea a escluderne la rilevanza nell’ambito della valutazione amministrativa sulla concessione della cittadinanza.
Discrezionalità dell’amministrazione
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, la concessione della cittadinanza per residenza costituisce espressione di un’amplissima discrezionalità amministrativa. L’amministrazione deve valutare lo stabile inserimento dello straniero nella collettività nazionale e la sua idoneità a rispettare i valori della convivenza civile.
Secondo il parere, tale valutazione può riguardare anche fatti che non abbiano condotto a una condanna definitiva o che siano stati definiti con archiviazione, assoluzione, estinzione del reato o depenalizzazione, quando risultino comunque indicativi della condotta di vita dell’interessato rispetto alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico. La Sezione ha richiamato, in tal senso, anche Cons. Stato, Sez. III, 19 gennaio 2026, n. 386.
Ponderazione degli elementi favorevoli
La stabile occupazione, la permanenza prolungata in Italia, i legami familiari e l’assenza di ulteriori vicende penali sono stati ritenuti elementi non irrilevanti, ma non automaticamente decisivi. Essi non sono sufficienti, da soli, a eliminare o sterilizzare la rilevanza della condotta penalmente significativa.
L’amministrazione ha quindi legittimamente ponderato gli interessi privati del richiedente con l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine pubblico e alla verifica dell’effettivo inserimento nella comunità nazionale.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il diniego fosse fondato su una valutazione non irragionevole e non affetta dai dedotti vizi di istruttoria o motivazione. Il ricorso straordinario è stato pertanto respinto.
La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l’interessato, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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