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Parere

Parere n. 513/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento di diniego concessione della cittadinanza italiana n. K10/205741 del 25 ottobre 2016;

Giustizia amministrativa202400949

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, provvedimento n. K10/205741 del 25 ottobre 2016.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego di cittadinanza italiana per residenza, sostenendo che i precedenti penali posti a fondamento del provvedimento fossero di lieve entità, molto risalenti, circoscritti nel tempo e superati dall'intervenuta riabilitazione. Ha inoltre dedotto il proprio positivo inserimento sociale e lavorativo, nonché quello della famiglia, nella comunità italiana. Il Ministero dell'interno ha chiesto il rigetto, rilevando quattro condanne: tre per guida in stato di ebbrezza, negli anni 2000 e 2003, e una per furto, nel 2001. L'Amministrazione ha sostenuto che tali precedenti, ricadenti nel decennio antecedente alla domanda, impedissero un giudizio positivo sull'integrazione sociale e sull'affidabilità del richiedente. La questione centrale riguarda l'ampiezza della discrezionalità amministrativa nella concessione della cittadinanza per residenza e la legittimità della valutazione di precedenti penali risalenti, anche in presenza di riabilitazione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato. La concessione della cittadinanza per residenza costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale, che non si limita alla verifica dei requisiti formali, ma comprende una valutazione complessiva della meritevolezza, dell'integrazione, della personalità e dell'affidabilità del richiedente, anche in prospettiva prognostica e in rapporto all'interesse pubblico. L'Amministrazione può considerare i precedenti penali anche quando il procedimento penale si sia concluso favorevolmente, valutando i fatti sottostanti e la loro eventuale rilevanza sotto il profilo della pericolosità. Nel caso concreto, le tre condanne per guida in stato di ebbrezza sono state ritenute significative quali indici di mancato rispetto delle norme poste a tutela della pubblica incolumità; la condanna per furto è stata considerata quale reato contro il patrimonio. Poiché le condotte rientravano nel decennio antecedente alla domanda, esse potevano essere legittimamente apprezzate ai fini della concessione della cittadinanza. La valutazione ministeriale non è risultata manifestamente arbitraria, illogica o irragionevole, anche in considerazione del carattere irreversibile dell'acquisto dello status civitatis e della necessità che non residuino dubbi od ombre sull'affidabilità del richiedente. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Osservazioni

Discrezionalità nella concessione della cittadinanza

La concessione della cittadinanza italiana per residenza implica una valutazione ampiamente discrezionale, non limitata ai requisiti formali, ma estesa alla meritevolezza, all'integrazione sociale, alla personalità e all'affidabilità del richiedente.

Rilevanza dei precedenti penali

L'Amministrazione può valutare i precedenti penali del richiedente anche se i relativi procedimenti si sono conclusi in senso favorevole, apprezzando i fatti storici sottostanti e la loro eventuale rilevanza ai fini della pericolosità e dell'affidabilità.

Condanne per guida in stato di ebbrezza

Le tre condanne per guida in stato di ebbrezza costituiscono, secondo la giurisprudenza richiamata, un indice significativo di mancato rispetto delle norme poste a tutela della pubblica incolumità.

Rilevanza del periodo decennale antecedente alla domanda

I precedenti penali risalenti, ma collocati nel decennio antecedente alla domanda di cittadinanza, possono essere considerati quale arco temporale congruo per la valutazione della personalità e dell'affidabilità del richiedente.

Riabilitazione e risalenza dei fatti

La risalenza delle condotte e l'intervenuta riabilitazione non impediscono all'Amministrazione di valutarne i fatti storici nell'ambito del giudizio complessivo e prognostico richiesto per la concessione della cittadinanza.

Sindacato sulla valutazione amministrativa

Il diniego non è illegittimo quando la valutazione ministeriale non risulti manifestamente arbitraria, illogica o irragionevole. Il carattere irreversibile dell'acquisto dello status civitatis giustifica la necessità che non permangano dubbi o ombre sull'affidabilità del richiedente.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per residenza; il relativo procedimento comporta, oltre alla verifica dei requisiti formali, una valutazione discrezionale della meritevolezza e dell'integrazione del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Prevede il preavviso di rigetto e la possibilità per l'interessato di presentare osservazioni; nel caso esaminato il Ministero ha rilevato che il ricorrente non aveva presentato osservazioni nel termine previsto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato e a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell'ambito del quale il Consiglio di Stato ha reso il parere decisorio sul ricorso.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza è esercizio di un potere ampiamente discrezionale: l'Amministrazione deve valutare non soltanto i requisiti formali, ma anche la complessiva meritevolezza, integrazione, personalità e affidabilità del richiedente in rapporto all'interesse pubblico.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può considerare i precedenti penali anche quando siano intervenute riabilitazione o altre vicende favorevoli, potendo apprezzare autonomamente i fatti storici sottostanti e la loro rilevanza prognostica.
  • I precedenti penali collocati nel decennio antecedente alla domanda possono costituire un arco temporale congruo per valutare la personalità e l'affidabilità del richiedente, anche se le condotte non siano recentissime.
  • Le condanne per guida in stato di ebbrezza possono essere considerate indici significativi di mancato rispetto delle norme poste a tutela della pubblica incolumità e quindi elementi rilevanti nel giudizio di affidabilità richiesto per la cittadinanza.
  • Il diniego di cittadinanza è immune da censura quando la valutazione amministrativa, pur discrezionale, non risulti manifestamente arbitraria, illogica o irragionevole; il carattere irreversibile dell'acquisto dello status civitatis consente di richiedere che non permangano dubbi o ombre sull'affidabilità del richiedente.

Diniego di cittadinanza italiana per residenza

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona straniera contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, adottato con provvedimento del 25 ottobre 2016. Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso.

Fatti e procedimento

L'interessato aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Il Ministero aveva respinto l'istanza dopo aver rilevato quattro condanne penali: tre per guida in stato di ebbrezza, risalenti agli anni 2000 e 2003, e una per furto, del 2001.

Il ricorrente ha sostenuto che i fatti fossero di lieve entità, risalenti e concentrati in un periodo definito, evidenziando inoltre l'intervenuta riabilitazione e il proprio positivo inserimento sociale e lavorativo, nonché quello della famiglia, nella comunità italiana. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sottolineando la pluralità dei precedenti, la loro collocazione nel decennio antecedente alla domanda e la mancata presentazione di osservazioni dopo il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990.

Contraddittorio procedimentale e consultivo

La Sezione ha ritenuto rispettato il principio del contraddittorio. La relazione istruttoria era stata trasmessa all'interessato presso il difensore, senza che fossero state presentate osservazioni o controdeduzioni.

Natura del potere di concessione della cittadinanza

La concessione della cittadinanza per residenza è stata qualificata come espressione di un potere ampiamente discrezionale. La valutazione amministrativa non si esaurisce nella verifica dei requisiti formali, quali la residenza, il reddito e l'assenza di carichi pendenti, ma comprende un giudizio complessivo sulla meritevolezza, sull'integrazione, sulla personalità e sull'affidabilità del richiedente.

Si tratta di un giudizio anche prognostico, diretto ad accertare la compatibilità dell'acquisizione dello status civitatis con l'interesse pubblico. Il Consiglio di Stato ha valorizzato il carattere irreversibile dell'acquisto della cittadinanza, dal quale deriva la necessità che non permangano dubbi o ombre sull'affidabilità del richiedente.

Valutazione dei precedenti penali

L'Amministrazione può tenere conto dei precedenti penali anche quando i procedimenti si siano conclusi in senso favorevole, poiché può valutare i fatti storici sottostanti e la loro eventuale rilevanza sotto il profilo della pericolosità e dell'affidabilità.

Nel caso concreto, le tre condanne per guida in stato di ebbrezza sono state ritenute significative, in quanto la giurisprudenza amministrativa le considera indice di mancato rispetto delle norme poste a tutela della pubblica incolumità. È stata inoltre considerata la condanna per furto, quale reato contro il patrimonio.

La Sezione ha ritenuto che tali condotte, pur risalenti, rientrassero nel decennio antecedente alla domanda e potessero quindi essere legittimamente apprezzate ai fini della valutazione della personalità e dell'affidabilità del richiedente. La risalenza dei fatti e l'intervenuta riabilitazione non hanno impedito all'Amministrazione di considerarne il contenuto storico nel giudizio complessivo.

Sindacato sulla discrezionalità amministrativa

Il Consiglio di Stato ha escluso che le conclusioni ministeriali fossero manifestamente arbitrarie, illogiche o irragionevoli. Il sindacato non sostituisce la valutazione amministrativa, quando questa sia sostenuta dagli elementi istruttori e non presenti vizi macroscopici di irragionevolezza o contraddittorietà.

La Sezione ha richiamato il principio secondo cui, in ragione dell'irreversibilità dell'acquisto della cittadinanza, deve essere esclusa la permanenza di dubbi significativi sull'affidabilità del richiedente.

Conclusione

Il ricorso straordinario è stato ritenuto infondato e la Sezione ha espresso parere per il suo rigetto. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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