Cassazione Civile, Ordinanza n. 16775/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS di un avvocato libero professionista per l'anno 2009, con richiesta di contributi e sanzioni civili. Il professionista aveva già versato alla Cassa forense il contributo integrativo, ma non quello soggettivo, e aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda volta a dichiarare illegittima l'iscrizione d'ufficio e non dovuti i contributi richiesti. La Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo sufficiente, per la debenza contributiva, la perdurante iscrizione all'albo quale indice presuntivo di abitualità dell'esercizio della professione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione delle norme sulla Gestione separata e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non potesse presumersi l'abitualità solo dalla permanenza nell'albo e che l'INPS dovesse provare tale requisito; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, lamentando che il termine quinquennale decorresse dalla scadenza dei versamenti e non dalla dichiarazione dei redditi; 3) violazione delle norme sull'obbligo di iscrizione, sostenendo che il versamento del contributo integrativo alla Cassa forense escludesse l'obbligo verso la Gestione separata; 4) violazione delle norme sulle sanzioni civili, deducendo che la fattispecie integrasse mera omissione e non evasione contributiva, e che mancasse prova dell'intenzionalità dell'omissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, confermando nel merito l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e la non prescrizione del credito contributivo. Ha invece accolto il quarto motivo limitatamente alle sanzioni civili, in applicazione della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale che esonera gli avvocati del libero foro, per il periodo precedente, dal pagamento delle sanzioni civili per omessa contribuzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo sul punto delle sanzioni e la causa è stata decisa nel merito dichiarando non dovute tali sanzioni; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo è collegato all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 44, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
il superamento della soglia reddituale opera per i lavoratori autonomi occasionali; per l'attività abituale è irrilevante la soglia di euro 5.000,00.
art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995
richiamato per il regime della prescrizione dei contributi previdenziali.
art. 55, R.D.L. 1827/1935
richiamato in tema di decorrenza della prescrizione contributiva.
richiamato per il principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
norma di interpretazione autentica richiamata per affermare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei professionisti senza cassa per mancato raggiungimento delle soglie reddituali/di volume d'affari; la sua parte sulle sanzioni è stata incisa dalla Corte costituzionale.
art. 116, comma 8, L. 388/2000
richiamato in relazione alla qualificazione dell'omissione come evasione contributiva e al regime sanzionatorio.
richiamato ai fini della dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove e dell'onere probatorio.
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova sull'abitualità dell'attività e sull'intenzionalità dell'omissione.
art. 136 Cost.
la declaratoria di illegittimità costituzionale produce cessazione di efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, con effetti sui rapporti non esauriti.
richiamato insieme all'art. 136 Cost. per gli effetti della sentenza costituzionale sull'ordinamento.
art. 22, L. 576/1980
utilizzato per identificare le soglie di reddito o volume d'affari rilevanti per gli avvocati del libero foro.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS dipende dall'esercizio abituale dell'attività libero-professionale che non sia già coperta da contribuzione presso la cassa di categoria; il solo versamento del contributo integrativo non esclude l'obbligo se non si sia formata una posizione previdenziale corrispondente.
- La soglia di euro 5.000,00 non opera come franchigia o soglia di esenzione generale: rileva solo per l'attività autonoma occasionale; quando l'attività è abituale, il superamento o meno di quella soglia non esclude l'obbligo contributivo.
- Ai fini dell'accertamento dell'abitualità dell'esercizio professionale possono essere valorizzati indizi presuntivi quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività; il reddito inferiore a euro 5.000,00 può costituire solo un elemento indiziario da bilanciare con gli altri.
- In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, considerando anche eventuali differimenti normativi dei versamenti; la decorrenza non può essere ancorata in via generale alla sola dichiarazione dei redditi.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale che tutela l'affidamento degli avvocati non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali incide sul regime sanzionatorio per il periodo anteriore, esonerando dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione nei rapporti non esauriti.
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