Cassazione Civile, Ordinanza n. 30288/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia origina dall'azione risarcitoria proposta dal proprietario di un immobile contro la società affidataria del servizio idrico integrato, per i danni subiti dall'immobile a seguito di allagamenti verificatisi nel novembre 2008. L'attore ha chiesto il risarcimento ex art. 2051 c.c., assumendo che l'allagamento fosse causato dall'incapacità della rete fognaria di smaltire le acque nere e meteoriche provenienti dalla strada adiacente. La società convenuta ha negato la propria legittimazione passiva sostenendo che lo smaltimento delle acque meteoriche non rientrasse nel servizio affidatole e ha invocato il caso fortuito per l'eccezionalità delle piogge. Il tribunale ha accolto la domanda, ha ritenuto responsabile la società quale custode della rete e ha condannato anche l'assicuratrice alla manleva entro i limiti di polizza. La corte d'appello ha confermato. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione del d.lgs. 152/2006 per avere la sentenza attribuito alla gestore la custodia esclusiva e la manutenzione anche straordinaria della rete, ritenendo che tali compiti spettassero agli enti locali o all'ATO; 2) violazione dell'art. 2051 c.c. per non avere riconosciuto il caso fortuito, sostenendo che la pioggia fosse eccezionale e imprevedibile e che la motivazione fosse solo apparente o contraddittoria; 3) violazione delle norme sul procedimento sommario e sulla comparsa di risposta per avere escluso l'operatività della polizza AIG con decorrenza successiva al sinistro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini dell'art. 2051 c.c., rileva la concreta disponibilità materiale della cosa e il potere-dovere di intervento sul bene: sulla base della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, la società era custode della rete fognaria comunale e responsabile verso il danneggiato, a prescindere dalla titolarità proprietaria e dalla possibile corresponsabilità di altri soggetti. Ha rigettato anche il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui le precipitazioni atmosferiche integrano caso fortuito solo se connotate da imprevedibilità oggettiva ed eccezionalità accertate con dati pluviometrici riferiti al contesto specifico; nel caso concreto la società non aveva dimostrato tale carattere eccezionale e la causa dell'allagamento era stata individuata nella inidoneità della rete a smaltire piogge di una certa intensità. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che l'esclusione dell'operatività della copertura assicurativa derivava da un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, poiché il sinistro risaliva al novembre 2008 mentre la polizza decorreva dal 28 settembre 2009. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la responsabilità da cose in custodia richiede la concreta disponibilità materiale della cosa e il potere-dovere di intervento; il custode è il soggetto che di fatto controlla la cosa e ne domina i rischi
artt. 141, 142, 143, 149 e 154 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
il servizio idrico integrato comprende anche il servizio di fognatura di acque reflue contenenti acque meteoriche; il gestore può essere custode della rete sulla base dell'affidamento convenzionale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per i vizi di violazione di legge nei primi due motivi e nel terzo motivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma invocata per denunciare la nullità della sentenza sul secondo motivo
norma richiamata per contestare il tenore del ricorso introduttivo e l'operatività della polizza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
norma richiamata nel terzo motivo, senza accoglimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., custode non è necessariamente il proprietario del bene, ma chi ne ha la concreta disponibilità materiale e giuridica e quindi il potere-dovere di controllo e intervento.
- Nel contesto del servizio idrico integrato, l'affidamento convenzionale della gestione della rete può fondare la custodia e la conseguente responsabilità del gestore per i danni causati dalla rete fognaria, anche se la proprietà dell'infrastruttura resta in capo a enti pubblici.
- Le precipitazioni atmosferiche integrano caso fortuito solo quando siano oggettivamente imprevedibili ed eccezionali, da accertarsi con dati pluviometrici e con riferimento al contesto specifico in cui si trova la cosa custodita.
- Per escludere la responsabilità del custode, non basta allegare l'eccezionalità dell'evento meteorologico: occorre provarla in modo oggettivo e controllabile, dimostrando che essa abbia interrotto il nesso causale.
- La censura di legittimità non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio quando la valutazione del giudice di merito si fonda su un accertamento di fatto non manifestamente illogico o non sindacabile nei limiti del giudizio di cassazione.
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