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Sentenza

Sentenza del 15/05/2023 n. 13289 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per l'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato per l'anno 2009 (imposta Euro 2.914,24; interessi moratori Euro 262,28; sanzione amministrativa Euro 874,27), relativo a una concessione rilasciata dall'Autorità portuale per un "manufatto ad area scoperta". Ricorso articolato in quattro motivi: (1) errata applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (raddoppio del contributo unificato); (2) vizio di diritto nel ritenere la concessione "statale" nonostante il rilascio da Autorità portuale; (3) esimente per obiettiva incertezza normativa con riferimento a circolari e note ministeriali e richiesta di disapplicazione di interessi e sanzioni; (4) omissione di pronuncia sul motivo relativo alla disapplicazione di interessi e sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo e ha rigettato il secondo e il quarto. Ha ritenuto improprio applicare tout court il D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater al processo tributario e ha affermato che la statuizione sul raddoppio del contributo ha natura amministrativa ma è sindacabile in sede di impugnazione: pertanto il primo motivo è accolto. Sul merito tributario, la Corte ha confermato che per l'anno 2009 il tributo regionale sulle concessioni era dovuto (la soppressione regionale del tributo opera dal 2013 e non ha effetto retroattivo), respingendo il secondo motivo. Tuttavia ha ritenuto fondato il motivo sulla obiettiva incertezza normativa (alla luce di circolari ministeriali contrastanti, della lunga inattività della Regione nella richiesta del tributo e della situazione fattuale relativa alla determinazione del canone), e perciò ha escluso la morosità degli interessi moratori e della sanzione amministrativa. Ha cassato la sentenza impugnata nei punti accolti e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario nei limiti indicati (esenzione dagli interessi e dalla sanzione). Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma della comma 1-bis.

    La Corte ha ritenuto che tale disposizione non trovi applicazione tout court nei giudizi tributari di merito; la declaratoria giudiziale sul raddoppio ha natura amministrativa ma può essere rimossa mediante impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria.

  • L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione.

    Il presupposto dell'imposta è l'occupazione e l'uso di beni demaniali statali ubicati nella Regione; ne consegue che la natura dell'ente concedente non esclude di per sé l'applicabilità dell'imposta.

  • Legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1

    Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.

    Attribuisce alla Regione la misura/aliquota del tributo nei limiti stabiliti dalla legge statale; la soppressione del tributo mediante norma regionale opera con decorrenza indicata e non retroattivamente.

  • D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 (conv. L. 4 dicembre 1993, n. 494), artt. 3 e 7

    Disciplina i criteri per determinare i canoni demaniali marittimi; consente alle autorità portuali di adottare criteri diversi purché non comportino canoni inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del decreto; ciò è compatibile con la riserva di legge del tributo.

  • Legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11

    Ha eliminato l'imposta per specifiche concessioni rese da Autorità portuali a decorrere dal periodo d'imposta 2013; tale intervento è discrezionale e non implica riconoscimento di infondatezza delle pretese riferite ad annualità pregresse (es. 2009).

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6

    Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono.

    Fornisce la base per escludere responsabilità e sanzioni quando ricorra obiettiva incertezza normativa; applicata per esonerare il contribuente da sanzioni e interessi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

    Conferma il potere del giudice tributario di escludere sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima...

    Regola il principio di collaborazione e legittimo affidamento; è stato richiamato per giustificare l'esclusione di interessi e sanzioni in presenza di atti amministrativi o circolari che hanno generato confusione interpretativa.

Massime di principio

  • La declaratoria giudiziale del "raddoppio" del contributo unificato in sede tributaria ha natura amministrativa e non costituisce di per sé una condanna insindacabile: il contribuente può impugnare tale statuizione dinanzi alla giurisdizione tributaria.
  • Il presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni è l'occupazione e l'uso di beni del demanio statale ubicati nella Regione; non è determinante l'ente che materialmente rilascia la concessione (es. Autorità portuale) rispetto alla spettanza dell'imposta per annualità in cui la norma era vigente.
  • L'abolizione o esenzione regionale di un tributo per periodi futuri non comporta automaticamente la retroattiva esclusione di pretese relative ad annualità pregresse.
  • In presenza di un quadro normativo e amministrativo contraddittorio (circolari ministeriali o prassi amministrative contrastanti), di lunga inerzia dell'ente impositore nella richiesta del tributo e di peculiari condizioni di fatto (es. determinazione tardiva del canone), sussiste oggettiva incertezza che può esentare il contribuente da interessi moratori e sanzioni amministrative.
  • Le circolari e note dell'amministrazione centrale, sebbene non vincolanti, possono incidere sul legittimo affidamento del contribuente e giustificare l'esclusione delle sanzioni quando contribuiscono a creare un'obiettiva incertezza interpretativa.

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