Sentenza del 15/05/2023 n. 13296 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava in Cassazione la conferma resa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia dell'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate (imposta di registro pari a Euro 128.264,00 sulla vendita di un terreno del 20/10/2010). Aveva proposto sei motivi di ricorso, ma successivamente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo definito agevolmente la lite e corrisposto l'importo dovuto; la rinuncia è stata depositata e ribadita con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. in quanto la ricorrente ha validamente rinunciato al ricorso (rinuncia sottoscritta dal legale rappresentante e notificata alle controparti). Ha precisato che la rinuncia produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione da parte della controricorrente, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità. Le spese del giudizio sono state compensate integralmente tra le parti costituite, in ragione della mancata opposizione dell'Agenzia alla richiesta di rinuncia. È stato inoltre escluso l'ambito di applicazione dell'art. 13, comma 1‑quater del D.P.R. n.115/2002 (misura eccezionale sanzionatoria) alla fattispecie di rinuncia e estinzione del giudizio.
Norme richiamate
La dichiarazione di rinuncia al ricorso di parte attrice determina l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte; la rinuncia non è atto 'accettizio' e fa venire meno l'interesse al proseguimento.
Norma richiamata nel dispositivo per la dichiarazione formale dell'estinzione del processo.
Uso procedurale della memoria ex art. 380-bis per ribadire la volontà di rinuncia; conferma dell'atto volontario già depositato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Esclusione dell'applicazione di questa norma (misura eccezionale a carattere sanzionatorio) al caso di rinuncia ed estinzione del giudizio per assenza di interpretazione estensiva o analogica; la norma non si presta a essere applicata automaticamente alla fattispecie di estinzione per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, debitamente sottoscritta e notificata, estingue il giudizio anche se la controparte non accetta espressamente la rinuncia.
- La rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la perdita dell'interesse a proseguire l'impugnazione; pertanto la decisione impugnata conserva piena efficacia ed è esecutiva nei limiti del diritto vigente.
- Le spese del giudizio possono essere compensate quando la controparte non si oppone alla rinuncia; è buona prassi richiedere esplicitamente la compensazione delle spese nella dichiarazione di rinuncia se si intende evitarne la liquidazione a favore dell'altra parte.
- Le misure sanzionatorie o agevolazioni previste da norme speciali (es. D.P.R. n.115/2002, art.13,1‑quater) non si applicano automaticamente alla rinuncia: tali norme vanno interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia alla fattispecie di estinzione per rinuncia.
- Prima di dichiarare la rinuncia conviene verificare l'effettiva definizione della lite (accordi, pagamento, iscrizione di atti) e le conseguenze pratiche (esecutività della sentenza di merito, possibilità di rimborsi o compensazioni), perché la rinuncia impedisce future impugnazioni riguardanti la stessa contestazione.
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