Sentenza del 15/05/2023 n. 13285 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento e sanzione per omesso versamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato per l'anno 2007, relativa a una concessione rilasciata dall'Autorità portuale per un 'manufatto ad area scoperta' nel porto. La controversia verteva sulla natura 'statale' della concessione, sull'applicabilità dell'imposta regionale indipendentemente dall'ente concedente e sulla disapplicazione di interessi moratori e sanzioni per obiettiva incertezza normativa, richiamando varie circolari ministeriali e prassi amministrative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo del ricorso e ha accolto il secondo motivo. In particolare ha ritenuto che: 1) il tributo regionale si applica alle concessioni che comportano occupazione e uso di beni demaniali statali situati nel territorio regionale indipendentemente dall'ente che rilascia la concessione; 2) però, alla luce della comprovata obiettiva incertezza normativa (per la presenza di circolari e prassi contraddittorie, la lunga mancata richiesta del tributo da parte della Regione e la situazione particolare della contribuente con regime provvisorio e determinazione retroattiva del canone), gli interessi moratori e la sanzione amministrativa non sono dovuti. La sentenza impugnata è cassata limitatamente agli accessori (interessi e sanzione) e, decidendo nel merito, il ricorso della contribuente è accolto quanto agli interessi moratori e alla sanzione; le spese processuali sono compensate.
Norme richiamate
L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
1. L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione. 2. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. 3. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.
Individua il presupposto impositivo nell'occupazione e nell'uso di beni demaniali statali siti nella regione; la Corte interpreta la norma nel senso che l'imposta si applica indipendentemente dall'ente che ha rilasciato la concessione, purché sussista l'effettiva occupazione/use del bene demaniale.
L.R. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1
"Istituzione dei tributi propri della Regione" ... istituiva, con decorrenza dall'1 gennaio 1972, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.
Attribuisce alla Regione la materia impositiva in attuazione della legge statale; la Corte la considera coesistente con la norma nazionale e valida per le annualità rette dalla disciplina previgente (non retroattiva la soppressione successiva).
D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 (conv. L. 4 dicembre 1993, n. 494), art. 7
"Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso".
La determinazione del canone per le concessioni marittime può essere affidata all'Autorità portuale nei limiti stabiliti dalla legge; la Corte ritiene compatibile tale delega con la riserva relativa di legge e con la determinazione della base imponibile.
L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11, comma 1
"L'imposta regionale ... non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall'Autorità portuale ..."
Introduce una esenzione a decorrere dal 2013; la Corte rileva che tale soppressione non ha effetto retroattivo e non implica il riconoscimento di infondatezza delle pretese su annualità pregresse.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2
"Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni ..."
Norma la non punibilità nelle ipotesi di obiettiva incertezza normativa; la Corte la applica per escludere sanzioni ed interessi quando ricorrono indici di incertezza oggettiva.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
"La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza ..."
Prevede la medesima tutela in sede giurisdizionale; la Corte la richiama per confermare la possibilità di escludere sanzioni in presenza di incertezza oggettiva.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede... Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria ..."
Stabilisce principio di legittimo affidamento e collaborazione; la Corte lo invoca per giustificare l'esenzione da sanzioni/interessi quando il contribuente ha fatto affidamento su indicazioni ammnistrative o sussiste obiettiva incertezza.
Art. 23 Cost.
Riferimento costituzionale alla riserva di legge in materia tributaria; la Corte ricorda che la riserva relativa consente integrazioni da fonti secondarie nei limiti e con parametri che impediscano arbitrarietà.
Massime di principio
- L'imposta regionale sulle concessioni statali si applica quando vi sia effettiva occupazione e uso di beni demaniali statali nel territorio regionale, indipendentemente dall'ente che ha rilasciato la concessione (Stato o Autorità portuale).
- La soppressione o esenzione introdotta successivamente dalla normativa regionale opera solo con decorrenza temporale espressamente prevista e non estingue automaticamente pretese relative ad annualità pregresse.
- La delega alle Autorità portuali per la determinazione dei canoni, se conforme ai limiti di legge, non impedisce la determinazione della base imponibile per l'imposta regionale; eventuali eccessi dei canoni sono sindacabili in sede giurisdizionale.
- La sanzione amministrativa e gli interessi moratori possono essere esclusi quando ricorra una obiettiva incertezza normativa, valutabile sulla base di indici quali circolari/confusione di prassi amministrative, assenza di richieste di pagamento protratta nel tempo e circostanze fattuali specifiche (p.es. regime provvisorio e determinazione retroattiva del canone).
- Le circolari e le note dell'amministrazione centrale, pur non vincolanti, possono contribuire a fondare il legittimo affidamento del contribuente e giustificare l'esenzione da sanzioni se creano un evidenziabile dubbio interpretativo oggettivo.
- In situazioni analoghe occorre documentare con specificità gli elementi di incertezza (testi amministrativi contraddittori, prassi di fatto dell'ente impositore, difficoltà nella determinazione del canone) per ottenere l'esclusione degli accessori, mentre il tributo principale resta valutato secondo la normativa vigente per l'annualità contestata.
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