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Sentenza

Sentenza del 15/05/2023 n. 457 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2013 per inesatta deduzione di costi e detrazione IVA; censure formali sul mancato contraddittorio endoprocedimentale nell'accertamento "a tavolino", mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla chiusura della verifica, mancata allegazione della delega dell'ufficio e deducibilità/inerenza di costi (compensi a società estera per intermediazione, spese di rappresentanza e acquisto di merce).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale (II grado) ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la sentenza di primo grado: ha ritenuto infondati i rilievi della contribuente sul mancato contraddittorio per gli effetti prodotti sull'accertamento "a tavolino" (distinguendo tra tributi armonizzati, es. IVA, per i quali sussiste l'onere della "prova di resistenza" del contribuente, e tributi non armonizzati, es. IRES e IRAP, per i quali lo Statuto del contribuente prescinde dall'accertamento "a tavolino" salvo ipotesi di accesso/ispezione), e ha ritenuto non provata l'inerenza dei costi dedotti: in particolare i compensi pagati alla società residente a Hong Kong per presunta mediazione risultano documentati in modo generico e incongruente rispetto all'oggetto sociale della fornitrice; analogamente sono state ritenute inattendibili le spese di rappresentanza e i rimborsi. Inoltre l'acquisto di 144 bottiglie iscritte a carico non risulta nelle rimanenze e opera la presunzione di cessione ex D.P.R. n.441/1997. Conseguenza: ricorrente soccombente; spese di entrambi i gradi liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 41

    Riconosciuto il principio del contraddittorio endoprocedimentale come espressione del diritto di difesa, ma non assoluto: può subire restrizioni proporzionate e non impedisce le attività di indagine dell'Amministrazione fiscale.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12 comma 7

    Nei casi di accesso/ispezione/verifica nei locali dell'impresa richiede il rispetto del contraddittorio ex ante e sanziona con nullità l'atto emesso 'ante tempus'. Tuttavia non si applica automaticamente agli accertamenti 'a tavolino' per tutti i tributi; per i tributi armonizzati (es. IVA) il giudice valuta ex post se il contribuente ha assolto l'onere di indicare concrete ragioni che avrebbe potuto proporre ('prova di resistenza').

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 109 comma 5

    Richiama il requisito dell'inerenza dei costi sostenuti all'attività d'impresa: la deducibilità è subordinata alla prova dell'esistenza, della natura, della destinazione e della strumentalità del costo; l'onere probatorio grava sul contribuente.

  • D.P.R. n. 441/1997, art. 1 comma 1

    Presunzione di cessione per i beni acquistati che non risultano nelle sedi operative o nelle rimanenze del contribuente; applicata al caso delle 144 bottiglie non contabilizzate tra le rimanenze.

  • Decisioni giurisprudenziali citate (Cassazione e Corte Costituzionale)

    es. Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 37234/2022; Cass. Sez. 6-5 Ord. n. 14628/2020; Cass. Sez.5 Sent. n. 701/2019; C. Cost. sent. n. 47/2023

    La giurisprudenza di legittimità distingue l'ambito applicativo del contraddittorio endoprocedimentale e precisa l'onere della 'prova di resistenza' per i tributi armonizzati; inoltre chiarisce limiti all'estensione dello Statuto del contribuente agli accertamenti 'a tavolino'.

Massime di principio

  • Per accertamenti 'a tavolino' la disciplina del contraddittorio non è automaticamente equiparabile a quella degli accessi/ispezioni: per tributi non armonizzati (es. IRES, IRAP) lo Statuto richiede il contraddittorio solo in caso di accesso/ispezione; per tributi armonizzati (es. IVA) il contribuente che invoca la mancanza di contraddittorio deve comunque dimostrare in giudizio le questioni concrete che avrebbe sollevato ("prova di resistenza").
  • L'onere probatorio sulla deducibilità dei costi grava sul contribuente: è necessaria documentazione chiara e congruente che dimostri natura, contenuto concreto delle prestazioni, collegamento strumentale all'attività d'impresa e collegamento con i soggetti fatturanti; prove generiche o incongruenti (es. incongruenza tra oggetto sociale del fornitore e servizio fatturato) sono insufficienti.
  • In mancanza di prova piena da parte del contribuente, l'Amministrazione può utilizzare presunzioni e gli elementi istruttori raccolti per ritenere inattendibili i costi o le operazioni; il giudice valuta il quadro probatorio complessivo.
  • La presunzione di cessione (D.P.R. 441/1997) trova applicazione quando beni acquistati non risultano nelle rimanenze o nelle sedi operative dichiarate: il mancato rinvenimento può comportare il recupero a tassazione/IVA.
  • Contatti endoprocedimentali successivi all'atto (richieste documentali, istanze di accertamento con adesione) possono influire sulla valutazione in giudizio circa la sussistenza o meno di effettive violazioni del contraddittorio, ma non sostituiscono l'onere probatorio del contribuente circa l'inerenza dei costi.

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