Cassazione Civile, Ordinanza n. 12082/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Viterbo su istanza di una cessionaria di crediti bancari che assumeva di vantare, tramite mandataria, il credito derivante da un contratto di mutuo originariamente concesso da una banca. Dopo il rigetto iniziale per difetto di prova della titolarità del credito, il reclamo della creditrice era stato accolto dalla Corte d'appello, il fallimento era stato poi dichiarato dal Tribunale e la società fallita aveva proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte d'appello aveva però dichiarato il reclamo inammissibile per tardività, ritenendo scaduto il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Con il ricorso per cassazione la società fallita deduceva, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., sostenendo che il termine per proporre reclamo ex art. 18 l.f. scadeva di sabato e doveva quindi essere prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo, cioè al lunedì, giorno in cui il reclamo era stato effettivamente depositato; contestava inoltre che la Corte territoriale avesse omesso di considerare tale proroga automatica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il termine per il deposito del reclamo ex art. 18 l.f. scadeva sabato 12 febbraio 2022 e che, per effetto dell'art. 155, commi 3 e 4, c.p.c., esso era prorogato al lunedì successivo, 14 febbraio 2022, data in cui il reclamo era stato effettivamente depositato. Di conseguenza, il reclamo doveva considerarsi tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesaminasse il merito del reclamo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge per censurare la declaratoria di tardività del reclamo.
art. 155, commi 3, 4 e 5, c.p.c.
Il termine processuale che scade di sabato si proroga di diritto al primo giorno non festivo successivo; la Corte ha applicato tale regola per ritenere tempestivo il deposito del reclamo.
art. 18 l.f.
Il termine per proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento era quello rilevante ai fini della tempestività, e nel caso concreto scadeva in giorno festivo ai fini del computo processuale (sabato), con conseguente proroga.
art. 17, comma 1, l.f.
Richiamato nel fatto per la notificazione via PEC della sentenza dichiarativa di fallimento.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività degli atti soggetti a termine processuale, se la scadenza cade di sabato, il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo, anche quando il dies ad quem sia determinato da una norma speciale del processo concorsuale.
- Nel verificare l'inammissibilità per tardività di un reclamo, il giudice deve computare correttamente la scadenza del termine alla luce delle regole generali sul computo dei termini processuali; l'omessa applicazione della proroga ex art. 155 c.p.c. integra violazione di legge.
- Il reclamo tempestivamente depositato nel primo giorno non festivo successivo alla scadenza caduta di sabato non può essere dichiarato inammissibile per tardività.
Come è indicizzato
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