Cassazione Penale, Sentenza n. 29103/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione basato su quattro motivi: 1) nullità della sentenza di appello per mancata traduzione in lingua a lei nota (norvegese/inglese) dell'atto d'appello del Pubblico Ministero e della sentenza di secondo grado, con lesione del diritto di difesa; 2) vizio di motivazione e erronea valutazione sulla efficacia sanante del permesso di costruire in sanatoria, con contestazione della riclassificazione del reato e della illegittimità del permesso (contesta la qualificazione della porta-finestra e della finestra e la non conformità agli strumenti urbanistici); 3) mancato riconoscimento dell'estinzione per prescrizione del reato (sostiene che il reato si è perfezionato in aprile 2018); 4) esclusione ingiustificata della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) alla luce delle modeste dimensioni dell'opera, dell'ignoranza della lingua e della non abitualità della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto assente il pregiudizio: l'imputata era regolarmente citata, assente ma assistita da difensore di fiducia e non ha allegato specifico pregiudizio; la mancata traduzione non costituisce nullità automatica e, se non richiesta, non sospende i termini di impugnazione. Sul secondo motivo la Corte ha confermato le valutazioni di merito della Corte d'appello: il manufatto aveva caratteristiche non conformi (porta-finestra rialzata, finestra che consentiva affaccio e passaggio), aveva creato nuovi volumi/superfici e il permesso in sanatoria condizionato a opere successivamente eseguite è inefficace (mancata doppia conformità). Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto corretta la datazione fino a giugno 2018 (testimonianza confermante) e quindi assente la prescrizione alla data della sentenza di appello (11/05/2023). Sul quarto motivo la causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa per la deliberata condotta e per la non tenue portata del manufatto. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; condanna alle spese e pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) - art. 44, comma 1, lett. b) e lett. c)
Norma richiamata per la qualificazione del reato edilizio; la Corte ha riqualificato e valutato l'illegittimità del permesso in sanatoria alla luce della non conformità dell'opera agli strumenti urbanistici
D.P.R. n. 380/2001 - art. 95 in relazione agli artt. 83, 93, 94
Norme richiamate nella contestazione originaria riguardante obblighi procedurali/tecnici (es. deposito progetto in zona sismica) ma la Corte d'appello aveva escluso che il fatto fosse penalmente previsto nella formulazione originaria; la Cassazione ha confermato le decisioni di merito
Codice di procedura penale - art. 143
Regola sulla necessità/opportunità di traduzione degli atti per imputati alloglotti: la mancata traduzione non determina automaticamente nullità; se non richiesta non sospende termini e non vale come motivo di annullamento se non provato un concreto pregiudizio
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: va valutata congiuntamente su elementi soggettivi e oggettivi; dimensioni ridotte non sono di per sé decisive se ricorrono elementi di deliberazione e una non lieve incidenza sulla tutela (qui esclusa dalla Corte d'appello e confermata)
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di comminare il pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare euro 3.000,00
Riferimenti civili indicati in motivazione (es. art. 901 c.c. menzionato nella sentenza)
Richiamato marginalmente in tema di requisiti delle 'luci' (altezza/sporgersi); la Corte ha ritenuto irrilevante una successiva apposizione di grata ai fini della sanatoria
Massime di principio
- La mancata traduzione in una lingua nota all'imputato non determina automaticamente la nullità del procedimento: va dimostrato un concreto pregiudizio o richiesta specifica; in assenza della richiesta i termini processuali non sono sospesi e l'assenza di traduzione può essere sanata dalla assistenza del difensore di fiducia.
- Il giudice penale ha il potere-dovere di verificare in via incidentale la legittimità del permesso di costruire in sanatoria e la conformità delle opere agli strumenti urbanistici: la sanatoria richiede la cosiddetta 'doppia conformità' e non è efficace se il permesso è condizionato a opere future atte a rendere conforme l'opera già realizzata.
- La data di consumazione del reato edilizio va accertata in concreto: la prescrizione decorre dalla data di ultimazione delle opere come risultante dagli atti e dalle testimonianze; contestazioni generiche sulla data non sono decisive in sede di legittimità se il giudice di merito ha motivato coerentemente la propria ricostruzione.
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) si valuta congiuntamente su elementi oggettivi e soggettivi; dimensioni modeste dell'opera o l'ignoranza della lingua non sono di per sé sufficienti se emerge una condotta deliberata o un'incidenza non trascurabile del fatto.
- In sede di Cassazione non è consentita una nuova verifica del fatto o delle prove (diversa ricostruzione dello stato di fatto) se la motivazione di merito è adeguata e non manifestamente illogica; i rilievi devono essere di diritto o dimostrare illogicità/manifesta contraddittorietà della motivazione
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