Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20580/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il titolare di una ditta individuale che commercia al dettaglio articoli sportivi impugnava tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, fondati su una verifica della Guardia di Finanza che aveva rideterminato presuntivamente i ricavi applicando una percentuale di ricarico medio ponderato del 53,90% sul costo di acquisto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte i ricorsi, rideterminando la percentuale al 37,73%; in appello il contribuente otteneva l’accoglimento, perché la CTR riteneva l’avviso non adeguatamente motivato e il metodo di calcolo inadeguato, essendo stato effettuato su un campione di 274 prodotti su oltre 7000 trattati. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto illegittima la percentuale di ricarico perché ricavata anche da fatture del 2008; 2) violazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 10 L. 212/2000, deducendo che il campione era stato concordato con il contribuente e quindi non poteva dirsi inadeguato; 3) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 7 e 10 L. 212/2000, contestando l’affermazione della CTR secondo cui gli avvisi si discostavano immotivatamente dal PVC. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo per difetto di interesse, poiché la sentenza impugnata era sorretta da rationes decidendi autonome e l’attacco a una sola di esse non bastava a travolgerla.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione della CTR favorevole al contribuente. Ha ritenuto legittimo il controllo sulla congruità della percentuale di ricarico, ma ha condiviso la valutazione della CTR secondo cui, nel caso concreto, il campione selezionato dai verificatori non era rappresentativo perché limitato a 274 prodotti su oltre 7000 e non adeguatamente motivato quanto ai criteri di selezione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la sentenza di merito era fondata su due autonome rationes decidendi e la mancata censura efficace di una di esse rendeva inutile esaminare l’altra. L’Agenzia è stata condannata alle spese di lite; non è stato applicato l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione della sua qualità di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    consente l’accertamento analitico-induttivo fondato anche su incongruenze delle percentuali di ricarico, purché il criterio sia coerente con natura e caratteristiche dei beni e applicato a un campione rappresentativo.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    è richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli avvisi; la Corte non accoglie la censura perché la decisione di merito è sorretta da autonome rationes e, comunque, la motivazione del controllo va valutata nel suo complesso rispetto ai criteri applicati.

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato per sostenere l’obbligo di motivazione degli atti impositivi; la Corte non ne fa applicazione autonoma nel dispositivo, ma conferma l’esigenza di una motivazione comprensibile e coerente con gli elementi utilizzati.

  • art. 10 L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazione, poiché la controversia si risolve sulla correttezza del metodo di accertamento e sulla rappresentatività del campione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro di legittimità dedotto per i motivi di ricorso, ma i primi due sono respinti perché infondati e il terzo è dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato per l’amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nell’accertamento analitico-induttivo fondato sulla percentuale di ricarico, il controllo giudiziale deve verificare non solo il dato percentuale in sé, ma soprattutto la coerenza del metodo di calcolo con la natura dei beni e la rappresentatività del campione prescelto.
  • La percentuale di ricarico ricostruita con riferimento a un determinato anno può costituire un utile elemento indiziario per annualità diverse, ma non può essere estesa automaticamente ad altri esercizi senza una verifica di razionalità e prudenza e senza considerare le specificità del periodo d’imposta.
  • La validità dell’accertamento presuntivo non dipende dalla sola regolarità formale della contabilità, ma dalla serietà, logicità e congruità degli indizi utilizzati dall’Ufficio.
  • Un campione di beni utilizzato per determinare il ricarico deve essere significativo per qualità e quantità; se il contribuente contesta la selezione, il giudice deve verificare se i prodotti scelti siano effettivamente rappresentativi dell’attività e del magazzino del periodo accertato.
  • Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve censurare tutte le rationes rilevanti; altrimenti i motivi residui sono inammissibili per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.