Cassazione Civile, Ordinanza n. 19551/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una serie di e-mail inviate da un ex dipendente di una società controllata al vertice della capogruppo e a numerosi altri destinatari, con contenuti ritenuti gravemente denigratori, diffamatori e lesivi dell'immagine e della reputazione commerciale della società. La società attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, deducendo che i messaggi avessero diffusamente compromesso la propria credibilità presso interlocutori istituzionali ed economici. I giudici di merito hanno tuttavia rigettato la domanda ritenendo che, pur essendo la condotta illecita, la società non avesse allegato e provato il danno-conseguenza né fornito elementi idonei a quantificarlo, neppure in via presuntiva. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione di norme costituzionali, civilistiche e penali, sostenendo che la lesione dell'immagine aziendale dovesse comportare il risarcimento del danno non patrimoniale e che tale danno potesse essere provato per presunzioni, valorizzando la gravità delle espressioni, la diffusione dei messaggi e la posizione della società nel contesto economico e istituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ribadito che, anche quando sia accertata la condotta lesiva dell'immagine o della reputazione di una persona giuridica, il danno non patrimoniale non è in re ipsa e richiede specifica allegazione e prova del danno-conseguenza, anche mediante presunzioni fondate su elementi obiettivi. Nel caso concreto i giudici di merito avevano escluso che la società avesse dimostrato che i destinatari avessero effettivamente letto e recepito i messaggi o che vi fosse stata una concreta diminuzione della reputazione o un pregiudizio a relazioni commerciali; tali accertamenti di fatto non sono stati scalfiti in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 2 Cost.
richiamato come base costituzionale della tutela dei diritti della personalità, compresa l'immagine/reputazione
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo come norma costituzionale violata
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo come norma costituzionale violata
richiamato nel motivo come norma violata
richiamato nel motivo come norma violata in relazione alla tutela dell'immagine
richiamato per qualificare il contenuto delle e-mail come diffamatorio
art. 1 del Codice della Privacy
richiamato nel motivo come norma violata
la liquidazione equitativa è possibile solo se il danno sia già stato allegato e provato nella sua esistenza
il danno risarcibile è la conseguenza immediata e diretta della condotta lesiva
rinvia ai criteri di liquidazione del danno applicabili anche alla responsabilità extracontrattuale
il danno non patrimoniale è risarcibile ma, fuori dai casi tipizzati, deve essere provato come danno-conseguenza
richiamato nel motivo in relazione alla risarcibilità del danno da reato
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- Anche la lesione dell'immagine o della reputazione di una persona giuridica integra un danno non patrimoniale risarcibile solo se il pregiudizio-conseguenza sia specificamente allegato e provato; la mera illiceità della condotta non basta.
- Il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa, neppure quando derivi da reato o dalla violazione di diritti costituzionalmente protetti.
- La prova del danno all'immagine può essere fornita anche per presunzioni, ma occorrono elementi obiettivi ulteriori rispetto al fatto lesivo in sé, idonei a dimostrare l'effettiva percezione dei messaggi e la concreta lesione reputazionale.
- La liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone comunque l'esistenza del danno e non può sostituirsi alla prova della sua verificazione.
- In sede di legittimità non è censurabile l'accertamento di merito che escluda, in difetto di elementi probatori, la concreta incidenza lesiva su reputazione, relazioni commerciali o credibilità dell'ente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19396/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19400/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19404/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19407/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19411/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19413/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →