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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19551/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una serie di e-mail inviate da un ex dipendente di una società controllata al vertice della capogruppo e a numerosi altri destinatari, con contenuti ritenuti gravemente denigratori, diffamatori e lesivi dell'immagine e della reputazione commerciale della società. La società attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, deducendo che i messaggi avessero diffusamente compromesso la propria credibilità presso interlocutori istituzionali ed economici. I giudici di merito hanno tuttavia rigettato la domanda ritenendo che, pur essendo la condotta illecita, la società non avesse allegato e provato il danno-conseguenza né fornito elementi idonei a quantificarlo, neppure in via presuntiva. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione di norme costituzionali, civilistiche e penali, sostenendo che la lesione dell'immagine aziendale dovesse comportare il risarcimento del danno non patrimoniale e che tale danno potesse essere provato per presunzioni, valorizzando la gravità delle espressioni, la diffusione dei messaggi e la posizione della società nel contesto economico e istituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ribadito che, anche quando sia accertata la condotta lesiva dell'immagine o della reputazione di una persona giuridica, il danno non patrimoniale non è in re ipsa e richiede specifica allegazione e prova del danno-conseguenza, anche mediante presunzioni fondate su elementi obiettivi. Nel caso concreto i giudici di merito avevano escluso che la società avesse dimostrato che i destinatari avessero effettivamente letto e recepito i messaggi o che vi fosse stata una concreta diminuzione della reputazione o un pregiudizio a relazioni commerciali; tali accertamenti di fatto non sono stati scalfiti in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2 Cost.

    richiamato come base costituzionale della tutela dei diritti della personalità, compresa l'immagine/reputazione

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel motivo come norma costituzionale violata

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo come norma costituzionale violata

  • art. 6 c.c.

    richiamato nel motivo come norma violata

  • art. 10 c.c.

    richiamato nel motivo come norma violata in relazione alla tutela dell'immagine

  • art. 595 c.p.

    richiamato per qualificare il contenuto delle e-mail come diffamatorio

  • art. 1 del Codice della Privacy

    richiamato nel motivo come norma violata

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è possibile solo se il danno sia già stato allegato e provato nella sua esistenza

  • art. 1223 c.c.

    il danno risarcibile è la conseguenza immediata e diretta della condotta lesiva

  • art. 2056 c.c.

    rinvia ai criteri di liquidazione del danno applicabili anche alla responsabilità extracontrattuale

  • art. 2059 c.c.

    il danno non patrimoniale è risarcibile ma, fuori dai casi tipizzati, deve essere provato come danno-conseguenza

  • art. 185 c.p.

    richiamato nel motivo in relazione alla risarcibilità del danno da reato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Anche la lesione dell'immagine o della reputazione di una persona giuridica integra un danno non patrimoniale risarcibile solo se il pregiudizio-conseguenza sia specificamente allegato e provato; la mera illiceità della condotta non basta.
  • Il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa, neppure quando derivi da reato o dalla violazione di diritti costituzionalmente protetti.
  • La prova del danno all'immagine può essere fornita anche per presunzioni, ma occorrono elementi obiettivi ulteriori rispetto al fatto lesivo in sé, idonei a dimostrare l'effettiva percezione dei messaggi e la concreta lesione reputazionale.
  • La liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone comunque l'esistenza del danno e non può sostituirsi alla prova della sua verificazione.
  • In sede di legittimità non è censurabile l'accertamento di merito che escluda, in difetto di elementi probatori, la concreta incidenza lesiva su reputazione, relazioni commerciali o credibilità dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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