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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18435/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione/reclamo in materia di rapporto di lavoro, nel quale il lavoratore sosteneva l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, chiedendo la conferma della decisione sommaria favorevole e contestando l'assunto datoriale secondo cui il rapporto sarebbe stato invece di agenzia o comunque non subordinato. La Corte d'appello aveva ritenuto tardiva la costituzione del lavoratore nel giudizio di opposizione, con conseguente decadenza dalla prova testimoniale, e aveva valutato le prove documentali e orali residue nel senso dell'inesistenza della subordinazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) errore della Corte d'appello nel dichiarare la tardività della costituzione e nel negare la rimessione in termini, invocando la scusabilità dell'errore del difensore nel deposito telematico presso un tribunale diverso e denunciando violazione di varie norme processuali; 2) vizio di motivazione per contraddittorietà, poiché la Corte avrebbe dapprima affermato la decadenza dalle prove e poi esaminato comunque il merito delle testimonianze; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2094 c.c. per avere qualificato il rapporto come agenzia e non subordinato; 4) ulteriori censure sulla ritenuta corresponsione di un compenso a parte e sulle provvigioni, con richiamo anche agli artt. 1742 e 1748 c.c.; 5) censure sull'esclusione della subordinazione e, conseguentemente, del licenziamento ritorsivo e dell'unico centro di imputazione del rapporto; 6) censura avverso la condanna alla restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della decisione di merito, ritenuta derivata dai capi precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la rimessione in termini presuppone una causa non imputabile e che l'errore del difensore nel deposito telematico, riconducibile a difetto di diligenza/organizzazione professionale, non integra una causa non imputabile né un errore scusabile; ha inoltre dichiarato inammissibile, perché nuova, la doglianza sulla tempestività della costituzione ex art. 416 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché il vizio di mera contraddittorietà/illogicità della motivazione non è deducibile nei termini prospettati e, comunque, la motivazione della sentenza impugnata non era mancante né apparente. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal terzo al quinto, poiché diretti in sostanza a contestare l'apprezzamento delle prove e la qualificazione del rapporto come agenzia anziché subordinato, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione nei limiti invocati. Il sesto motivo è stato assorbito dal rigetto dei precedenti. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 184 bis c.p.c.

    La Corte lo richiama come disciplina analoga a quella dell'art. 153, comma 2, c.p.c. quanto al requisito della causa non imputabile per la rimessione in termini; nel caso concreto la rimessione è esclusa perché l'errore del difensore è imputabile e non integra un impedimento assoluto.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini richiede che la decadenza sia dipesa da causa non imputabile alla parte; un errore del difensore dovuto a difetto di diligenza o organizzazione non soddisfa tale requisito.

  • art. 416 c.p.c.

    È richiamato per il termine di costituzione del resistente nel rito del lavoro; la relativa censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 1, comma 53, L. 92/2012

    Richiamato in relazione al termine di costituzione nel rito speciale; la censura è stata dichiarata nuova e inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente in cassazione di censurare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice ha attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono o ha utilizzato prove non dedotte, non già per contestare l'apprezzamento del merito.

  • art. 2094 c.c.

    È richiamato per la nozione di subordinazione, ma la sua applicazione concreta resta rimessa alla valutazione di merito delle risultanze probatorie.

  • art. 1742 c.c.

    Invocato dal ricorrente per la qualificazione del rapporto come agenzia; la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta a sollecitare una diversa lettura delle prove.

  • art. 1748 c.c.

    Invocato in relazione al compenso/provvigioni dell'agente; la relativa doglianza è stata ritenuta inammissibile come contestazione del merito probatorio.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non è stato oggetto di autonoma decisione di diritto, essendo assorbito nelle doglianze di merito.

  • art. 18 L. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente quale conseguenza della subordinazione e dell'illegittimità del licenziamento; la censura è stata dichiarata inammissibile o infondata per l'insussistenza del rapporto subordinato.

  • art. 69, n. 13 CCNL

    Richiamato dal ricorrente, ma senza autonoma ratio decidendi ricavabile dal testo.

  • art. 2016 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma senza autonoma ratio decidendi ricavabile dal testo.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ribadisce che la nullità ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte esclude la nullità perché la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione coerente e intelligibile.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma che delimita i motivi di ricorso; la Corte ne fa applicazione rigorosa, escludendo la deducibilità di censure che investono il merito della prova o vizi motivazionali non più proponibili nei termini formulati.

  • art. 421 c.p.c.

    Il suo esercizio officioso da parte del giudice del lavoro è ritenuto non viziato e utilizzabile come elemento di rafforzamento probatorio, nonostante la decadenza del ricorrente dalla prova testimoniale.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese del giudizio di cassazione a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 15 preleggi

    Richiamato nel primo motivo, ma senza autonoma incidenza sulla decisione finale.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non oggetto di autonoma ratio decidendi nel testo.

Massime di principio

  • La rimessione in termini presuppone una causa non imputabile alla parte, consistente in un impedimento oggettivo e assoluto; non basta un errore del difensore dovuto a mera disattenzione, confusione operativa o difetto di organizzazione dello studio.
  • Nel rito del lavoro, la deduzione in cassazione di una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio: è sindacabile solo l'uso di prove non dedotte, l'attribuzione di valore di prova legale a elementi non aventi tale natura o la violazione dei limiti legali di valutazione.
  • La censura di vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti oggi consentiti, cioè quando la motivazione sia mancante, apparente o incomprensibile; non è sufficiente denunciare un'apparente contraddizione se il percorso logico della sentenza resta comprensibile e coerente.
  • Le questioni nuove prospettate per la prima volta in cassazione sono inammissibili, anche quando siano collegate a temi processuali come la tempestività della costituzione in giudizio.
  • La qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo/di agenzia, quando dipende dalla lettura delle risultanze fattuali e documentali, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del materiale probatorio.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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