Cassazione Civile, Ordinanza n. 18389/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Nel giudizio di rinvio conseguente a precedente cassazione, un ingegnere chiedeva di accertare che per gli anni 2000-2005 non fosse dovuto alcun contributo a Inarcassa e, di conseguenza, neppure le sanzioni civili per omissione contributiva e per mancata comunicazione dei redditi. La corte di merito aveva rigettato la domanda, ritenendo dovuto almeno il contributo integrativo perché il professionista, pur non iscritto alla Cassa in quanto dipendente del Ministero dell'Interno, aveva svolto attività professionali e para-professionali (consulenze tecniche, seminari, pubblicistica) implicanti conoscenze ingegneristiche. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa motivazione sull'eccezione di non debenza delle sanzioni; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la propria incolpevolezza e il legittimo affidamento ingenerato da un orientamento giurisprudenziale che escludeva il contributo integrativo per attività richiedenti conoscenze tecniche ingegneristiche; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la corte ritenuto non contestato l'importo delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, reputando che la corte d'appello avesse espressamente deciso sull'eccezione relativa alle sanzioni e motivato per relationem alle ragioni che giustificavano l'obbligo contributivo principale, estese anche alla sanzione accessoria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non rispettoso dei requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.: mancava la puntuale indicazione di quando e come il preteso fatto decisivo fosse stato dedotto e discusso nei gradi di merito; inoltre, se introdotto solo nel rinvio, sarebbe stato comunque un fatto nuovo, precluso nella fase a cognizione chiusa. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto compiutamente il contenuto della memoria di costituzione in riassunzione da cui desumere l'effettiva contestazione dell'importo sanzionatorio. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto/inammissibile nei motivi dedotti, con conferma della decisione favorevole a Inarcassa.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura sulla non contestazione dell'importo sanzionatorio è stata dichiarata inammissibile perché il ricorrente non ha assolto all'onere di autosufficienza, non riportando il contenuto degli atti rilevanti in modo completo e specifico.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non indica puntualmente quando e in che modo il fatto sia stato introdotto e discusso nei gradi di merito.
Cass. 1347/16
È richiamata come precedente decisione di cassazione che aveva determinato il giudizio di rinvio.
sentenza Corte costituzionale n. 55/2024
È ritenuta non rilevante nel caso concreto perché concernente sanzioni civili dovute all'INPS e non a Inarcassa.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione, la censura di omessa motivazione non è fondata quando la sentenza impugnata abbia comunque deciso espressamente sul punto, anche richiamando le ragioni già poste a base della statuizione principale.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la precisa allegazione del fatto decisivo, della sua deduzione nei gradi di merito e del luogo processuale in cui esso è stato oggetto di contraddittorio; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di rinvio, la deduzione di fatti nuovi è preclusa dalla natura chiusa del procedimento: non possono essere introdotti per la prima volta elementi fattuali non emersi nei gradi precedenti.
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede autosufficienza, con specifica trascrizione o riassunzione degli atti processuali rilevanti dai quali risulti la contestazione delle circostanze poste a base della decisione.
- Le sanzioni accessorie seguono, in linea di principio, la medesima base argomentativa dell'obbligazione principale quando il giudice abbia ritenuto dovuto il contributo o l'adempimento originario.
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