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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18395/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un professionista aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di ratei pensionistici di vecchiaia nei confronti della propria cassa previdenziale. La cassa proponeva opposizione e i giudici di merito accoglievano l'opposizione, ritenendo che il credito azionato fosse integralmente compensato con controcrediti della cassa per contributi non versati e somme aggiuntive; inoltre, nell'operazione di compensazione atecnica, il credito pensionistico doveva essere depurato delle somme dovute al fisco dal sostituto d'imposta. Il ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 1 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il credito per ratei pensionistici non era mai stato materialmente pagato e dunque non erano dovute ritenute fiscali; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1, 19, 21 e 47 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 23 d.P.R. n. 600/1973, ribadendo che il sostituto d'imposta non sarebbe tenuto a versare le ritenute quando la somma non sia stata pagata ma solo oggetto di compensazione ritenuta arbitraria.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché, nel caso di compensazione impropria o atecnica, in cui debiti e crediti nascono da un unico rapporto, il credito pensionistico va conteggiato al netto delle ritenute fiscali ai fini della compensazione, ma ciò non esclude l'obbligo del sostituto d'imposta di versare comunque le ritenute sulle somme compensate. La decisione di merito è stata quindi confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1 d.P.R. n. 917/1986

    La Corte lo richiama per affermare che la tesi del ricorrente, secondo cui la mancata materialità del pagamento escluderebbe ogni obbligo di ritenuta, è infondata nel caso di compensazione impropria.

  • art. 19 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato congiuntamente alle altre disposizioni fiscali a sostegno della disciplina delle somme imponibili e delle ritenute sui ratei pensionistici.

  • art. 21 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente e considerato dalla Corte nel quadro della disciplina fiscale applicabile alle somme oggetto di compensazione.

  • art. 47 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente nel sostenere che i ratei pensionistici non pagati non sarebbero assoggettabili a ritenuta; la Corte non accoglie tale lettura.

  • art. 23 d.P.R. n. 600/1973

    È la norma sul sostituto d'imposta richiamata per contestare l'obbligo di versamento delle ritenute su somme non materialmente pagate; la Corte ne conferma l'applicazione anche alle somme compensate impropriamente.

Massime di principio

  • Nella compensazione impropria o atecnica, quando credito e debito derivano da un unico rapporto obbligatorio, il credito va considerato al netto delle ritenute fiscali ai fini del corretto conteggio compensativo.
  • La circostanza che la somma non sia stata materialmente corrisposta, perché estinta mediante compensazione impropria, non esclude l'obbligo del sostituto d'imposta di versare le ritenute fiscali dovute sulle somme compensate.
  • In sede di decisione sulla compensazione impropria, il giudice deve individuare il residuo debito del sostituto d'imposta verso l'erario per le somme portate in compensazione.
  • La compensazione impropria ha natura satisfattiva ed estintiva dell'obbligazione e, sotto il profilo fiscale, è assimilabile al pagamento quanto agli obblighi di ritenuta connessi alle somme imputate a compensazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di litePensioni
RamiProcesso civileBancario e finanziarioPrevidenza
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della prova

Testo integrale

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