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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18393/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasceva da un appalto di manutenzione e pulizia dei vagoni ferroviari presso l’impianto di Marcianise. Il lavoratore, dipendente dell’impresa appaltatrice poi fallita, aveva chiesto di accertare che l’appalto fosse in realtà un’interposizione fittizia e vietata di manodopera, con conseguente instaurazione del rapporto di lavoro in capo alla società committente e condanna di quest’ultima al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo non provata la dedotta interposizione illecita. In cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa sull’intermediazione di manodopera e omesso esame di un fatto decisivo, censurando la valutazione delle prove e sostenendo che vi fosse ingerenza della committente nell’esecuzione dell’appalto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito che, per configurare un appalto illecito, non basta il coordinamento necessario all’esecuzione del servizio, occorrendo un intervento direttamente dispositivo e di controllo della committente sui dipendenti dell’appaltatore; nella specie la Corte territoriale aveva accertato che il potere direttivo, organizzativo e disciplinare era rimasto in capo all’appaltatrice. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 L. 1369/1960

    richiamato come norma che vieta l’intermediazione di manodopera; la Corte ribadisce che la sua violazione richiede un effettivo intervento della committente sui lavoratori dell’appaltatore, non il mero coordinamento del servizio.

  • art. 29 D.Lgs. 276/2003

    citato tra le norme asseritamente violate; la Corte lo considera nel quadro della disciplina dell’appalto genuino e dell’eventuale interposizione illecita di manodopera.

  • artt. 20-28 D.Lgs. 276/2003

    richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’intermediazione e dell’appalto; la Corte non ravvisa una violazione, perché le censure si traducono in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c. n. 3

    il vizio di violazione di legge coincide con l’errore nell’individuazione o nell’interpretazione della norma e nella sua sussunzione alla fattispecie, non con la mera contestazione dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c. n. 5

    il vizio per omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti storici.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dà luogo, in caso di rigetto/inammissibilità, al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove: quando la censura investe in sostanza l’accertamento dei fatti, il ricorso è inammissibile.
  • In materia di appalto di opere o servizi, l’interposizione vietata di manodopera non si configura per il solo coordinamento tra committente e appaltatore: è necessario accertare un intervento direttamente dispositivo e di controllo della committente sulle persone dipendenti dell’appaltatore.
  • Un appalto può essere genuino anche se eseguito in larga misura con prestazioni di manodopera, purché l’appaltatore conservi una propria organizzazione imprenditoriale e il potere direttivo, organizzativo e disciplinare sul personale impiegato.
  • La deduzione del vizio di violazione di legge richiede di individuare un errore nell’interpretazione o nella sussunzione della norma, non una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • L’omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare la complessiva valutazione delle deposizioni o dei documenti compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneAppaltoImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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