Cassazione Civile, Ordinanza n. 18385/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Quattro dipendenti pubblici avevano partecipato a una procedura selettiva interna bandita nel 2007 per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1, profilo di Restauratore Conservatore, poi sfociata nella sottoscrizione nel 2013 di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato nel profilo di "Funzionario Restauratore Terza Area – Fascia retributiva F1" con efficacia esclusivamente giuridica. Essi chiedevano il riconoscimento anche degli effetti economici del passaggio e delle conseguenti differenze retributive fino al 31.12.2015. La Corte d'appello aveva invece ritenuto applicabile lo ius superveniens dell'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, che rendeva le progressioni di carriera e i passaggi tra aree disposti negli anni 2011-2013 efficaci solo ai fini giuridici. Con il ricorso per cassazione i lavoratori denunciavano: (1) falsa applicazione dell'art. 11 preleggi, sostenendo che dovesse applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando e non quella esistente al momento della stipula del contratto; (2) violazione dell'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, perché la norma sul blocco stipendiale non sarebbe stata riferibile a una vera assunzione derivante da concorso interno con novazione del rapporto, ma solo alle progressioni di carriera legate all'anzianità o a passaggi interni diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la procedura interna di passaggio da area B ad area C costituiva una progressione verticale e, quindi, rientrava tra le "procedure concorsuali di assunzione" in senso ampio; tuttavia ha precisato che l'art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, per il suo tenore letterale e finalità, si applica anche ai passaggi tra aree e alle progressioni di carriera comunque denominate, con effetto esclusivamente giuridico per gli anni 2011-2013. La Corte ha quindi escluso che il trattamento economico spettasse ai ricorrenti durante il periodo indicato e ha confermato il rigetto della domanda già deciso in appello. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 preleggi
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicazione della disciplina vigente al momento del bando; la Corte non lo ritiene ostativo all'applicazione dello ius superveniens rilevante sulla procedura e sul momento di formalizzazione del passaggio.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per falsa applicazione di legge.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001
Interpretato nel senso che le "procedure concorsuali di assunzione" comprendono non solo l'accesso dall'esterno, ma anche i procedimenti interni destinati a progressioni verticali con novazione oggettiva del rapporto.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per distinguere le progressioni all'interno della stessa area, affidate al potere datoriale dell'amministrazione, dalle progressioni verticali.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per affermare che le progressioni orizzontali sono gestite dalla P.A. come datore di lavoro privato.
art. 9, comma 21, d.l. n. 78 del 2010
"Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici"
La disposizione ha portata ampia e comprende sia progressioni verticali sia orizzontali; il riferimento alle progressioni di carriera "comunque denominate" e ai "passaggi tra le aree" impone di escludere effetti economici per gli anni 2011-2013, a prescindere dalla qualificazione concreta della procedura e dal fatto che si tratti di concorso interno con novazione del rapporto.
l. n. 122 del 2010
Norma di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata per la disciplina del blocco degli effetti economici delle progressioni.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per dare continuità al precedente di legittimità indicato dalla Corte.
art. 97 Cost.
Evocato in relazione alla qualificazione pubblicistica delle procedure concorsuali di assunzione e al loro legame con i principi di imparzialità e buon andamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Le procedure selettive interne che comportano il passaggio a un'area funzionale o categoria superiore con novazione oggettiva del rapporto di lavoro rientrano, ai fini della disciplina del pubblico impiego, tra le procedure concorsuali di assunzione in senso ampio.
- L'art. 9, comma 21, d.l. n. 78 del 2010 si applica a tutte le progressioni di carriera e ai passaggi tra aree disposti negli anni 2011-2013, anche se qualificati come progressioni verticali e anche se conseguenti a concorso interno.
- Il riferimento legislativo alle progressioni di carriera "comunque denominate" impedisce di distinguere, ai fini del blocco degli effetti economici, tra progressioni verticali, orizzontali e altre forme di avanzamento interno.
- Nelle progressioni verticali interne alla medesima amministrazione non si configura un rapporto di lavoro del tutto nuovo in senso sostanziale, ma una novazione oggettiva del rapporto preesistente.
- La disciplina sopravvenuta che regola gli effetti economici di una procedura di progressione può incidere sul trattamento economico conseguente al passaggio quando il legislatore abbia espressamente previsto l'efficacia solo giuridica per un determinato periodo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18388/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18389/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18390/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18393/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18395/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18396/2024 del 05/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →