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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18388/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in rito cd. Fornero su un rapporto di lavoro: in primo grado era stato accertato un rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato tra il lavoratore e la società, dichiarata la risoluzione del rapporto per licenziamento intimato l'11 maggio 2017 e condannata la società al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo principale della società e inefficaci i reclami incidentali tardivi, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata comunicata via PEC al difensore della società e che da tale comunicazione decorresse il termine breve per impugnare. La società ricorrente ha impugnato tale decisione con quattro motivi, tutti centrati sulla prova della comunicazione telematica della sentenza e sulla decorrenza del termine per il reclamo: ha contestato la valorizzazione, da parte della Corte territoriale, di un'attestazione di cancelleria successiva e contraria al biglietto di cancelleria e alle ricevute PEC; ha censurato il riconoscimento dell'efficacia di atto pubblico alla copia cartacea dell'attestazione, priva di conformità all'originale informatico e di sottoscrizione autografa; ha sostenuto l'inapplicabilità della non contestazione rispetto a un documento non messo a disposizione delle parti; ha infine dedotto erronea valutazione delle prove e omessa motivazione, perché sarebbe dovuta prevalere la ricevuta PEC negativa di mancata consegna, che imponeva, in caso di causa imputabile al destinatario, il deposito in cancelleria della sentenza, formalità che non era stata eseguita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, ai fini della decorrenza del termine breve per il reclamo nel rito Fornero, la comunicazione della sentenza a mezzo PEC deve essere provata esclusivamente dalla ricevuta di accettazione e consegna generata dal sistema. Poiché nel caso concreto la ricevuta attestava la mancata consegna del messaggio e non era stato effettuato il successivo deposito in cancelleria del testo integrale della sentenza, la comunicazione doveva considerarsi inesistente e quindi inidonea a far decorrere il termine di impugnazione. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 58, L. 92/2012

    Nel rito Fornero il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza decorre dalla comunicazione della sentenza; la comunicazione deve rispettare le forme previste per il corretto recapito del testo integrale al difensore.

  • art. 133 c.p.c.

    La comunicazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione deve avvenire secondo le forme legali inderogabili previste dal codice di rito.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    Quando il biglietto di cancelleria è trasmesso via PEC, esso è costituito dal messaggio PEC formato e inviato secondo la normativa sui documenti informatici.

  • art. 16, comma 6, d.l. 179/2012 conv. in L. 221/2012

    In caso di mancata consegna della PEC per cause imputabili al destinatario, la comunicazione va eseguita esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la valutazione delle prove e la non contestazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare il valore probatorio attribuito all'attestazione di cancelleria e alle ricevute PEC.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alle forme delle comunicazioni di cancelleria.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    Richiamato anche per la disciplina del biglietto di cancelleria trasmesso a mezzo PEC.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione dell'attestazione come atto pubblico.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per contestare l'efficacia probatoria privilegiata attribuita all'attestazione di cancelleria.

  • art. 23 d.lgs. 82/2005

    Richiamato per sostenere che la copia analogica dell'atto informatico non era assistita da dichiarazione di conformità all'originale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per la censura sull'uso di un documento non disponibile alle parti e sul rispetto del contraddittorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per la censura relativa al contraddittorio e alla disponibilità del documento posto a base della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per dedurre omessa pronuncia/erronea valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Costituisce il parametro di legittimità invocato nei motivi per violazione di legge e vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Nel rito Fornero, il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza decorre solo da una valida comunicazione del provvedimento che consenta al difensore di conoscere il testo integrale della decisione.
  • La comunicazione della sentenza a mezzo PEC è validamente provata, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di consegna generate dal sistema; non sono ammessi equipollenti.
  • Se la ricevuta PEC attesta la mancata consegna del messaggio per causa imputabile al destinatario, la cancelleria deve procedere al deposito del testo integrale della sentenza in cancelleria; in mancanza, la comunicazione non si perfeziona e non decorre il termine breve.
  • La prova del perfezionamento della comunicazione telematica prevale sulle attestazioni successive e contrarie che non siano conformi al sistema legale di trasmissione, perché la fattispecie comunicativa è scandita da forme inderogabili.
  • Quando la mancata consegna della PEC sia imputabile al destinatario, l'eventuale disfunzione della casella o la sua inidoneità alla ricezione ricade nella sfera di rischio del difensore, ma ciò non esonera la cancelleria dall'adempimento sostitutivo previsto dalla legge.
  • La regola del termine breve per impugnare richiede il rigoroso rispetto delle modalità legali di comunicazione, in funzione della tutela effettiva del diritto di difesa e della conoscenza del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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