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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18390/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un autotrasportatore al risarcimento del danno da usura psico-fisica per il mancato godimento, tra il luglio 2003 e l'agosto 2008, del riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive e del riposo settimanale di 45 ore previsto dalla disciplina europea sui tempi di guida e di riposo. La Corte d'appello aveva confermato la sussistenza del danno e liquidato equitativamente la somma di euro 9.308,34, valorizzando la protrazione per anni dell'attività lavorativa senza adeguati riposi e ritenendo non idonei i riposi compensativi tardivi e frazionati. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse invertito l'onere della prova ponendo a carico del datore la dimostrazione del danno, mentre il danno avrebbe dovuto essere provato dal lavoratore; (2) violazione dell'art. 8, par. 6, del Reg. CE 561/2006 e dell'art. 36 Cost., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso senza adeguata motivazione la rilevanza dei riposi compensativi goduti nelle settimane successive, non computandoli nel ristoro del riposo non goduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava una vera violazione dell'art. 2697 c.c., ma mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, che aveva accertato il danno da mancato riposo in assenza di prova del fatto impeditivo da parte del datore di lavoro. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che il riposo compensativo deve essere continuativo e collegato ad altro riposo, non potendo essere frazionato o concesso tardivamente in modo da neutralizzare il pregiudizio da usura psico-fisica. È stato inoltre confermato che, in presenza di un prolungato sistematico mancato godimento dei riposi, il danno non patrimoniale può essere presunto nell'an e quantificato in via equitativa, con onere del datore di lavoro di provare eventuali fatti impeditivi o estintivi, come l'effettiva e idonea concessione di riposi compensativi.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La norma sull'onere della prova non risulta violata quando il giudice di merito valuta le prove e accerta il danno; la censura che mira a contestare tale valutazione non integra una vera violazione del riparto probatorio. Il fatto impeditivo o estintivo del diritto al risarcimento, come l'effettiva concessione di riposi compensativi, grava sul datore di lavoro.

  • art. 36 Cost.

    La lesione del diritto al riposo e alla tutela della salute psico-fisica del lavoratore, coperto costituzionalmente, fonda il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica, che può essere presunto nell'an in presenza di prolungata violazione dei riposi.

  • art. 8, par. 6, Reg. CE 561/2006

    "Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore"

    Il riposo compensativo deve essere continuo e collegato a un riposo ordinario; non può essere frazionato né concesso tardivamente in modo da elidere il pregiudizio causato dal mancato riposo legale.

  • Reg. CEE 3820/85

    Richiamato insieme al Reg. CE 561/2006 quale fonte della disciplina dei riposi minimi giornalieri e settimanali degli autotrasportatori.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio con motivazione riservata ai sensi della norma sul procedimento camerale in cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha richiamato per relationem i propri precedenti di legittimità, condividendone le ragioni.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di riposi giornalieri e settimanali degli autotrasportatori, la loro mancata fruizione per un periodo prolungato può integrare un danno da usura psico-fisica di natura non patrimoniale, distinto dal danno biologico, la cui esistenza può essere presunta nell'an quando la violazione sia sistematica e perdurante.
  • Ai fini della ripartizione dell'onere della prova, il lavoratore deve allegare e dimostrare la prestazione svolta in violazione dei riposi, mentre grava sul datore di lavoro la prova di eventuali fatti impeditivi o estintivi del diritto al risarcimento, come l'effettiva concessione di riposi compensativi idonei.
  • Il riposo compensativo previsto dalla normativa europea deve essere fruito in modo continuo e in connessione con il riposo ordinario; una compensazione tardiva, sporadica o frazionata non è idonea a neutralizzare il danno da usura derivante dal mancato tempestivo recupero.
  • La liquidazione del danno da usura psico-fisica può essere effettuata in via equitativa tenendo conto della gravosità della prestazione, della frequenza delle omissioni di riposo e della durata complessiva del periodo interessato, senza confondere tale voce con eventuali maggiorazioni contrattuali per festività coincidenti con il riposo settimanale.
  • La censura ex art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito, essendo configurabile solo quando il giudice abbia realmente attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

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