Cassazione Civile, Ordinanza n. 13490/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società che svolge attività di ristorazione aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con il quale l’ufficio aveva rideterminato IRES, IRAP e IVA sulla base di indici ritenuti sintomatici di sottofatturazione o inattendibilità contabile: bassa redditività, mancata abituale distribuzione di utili, elevata esposizione debitoria, elevato costo del lavoro dipendente rispetto al rendimento e incoerenza dell’indicatore di rotazione di magazzino, oltre alla presunzione di corrispondenza tra quantità di pasti e quantità di caffè consumato. La C.T.P. aveva annullato l’atto e la C.T.R. aveva confermato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e ss. c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere insufficiente la sola presunzione dei consumi di pasti/caffè a fondare l’accertamento analitico-induttivo, mentre i requisiti di gravità e precisione sarebbero stati sufficienti per una presunzione singola; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, deducendo che la CTR avrebbe illegittimamente svalutato l’accertamento fondato sul quantitativo di caffè utilizzato, ritenendo privi di riscontri gli ulteriori parametri valorizzati dall’amministrazione. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato memoria rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 d.l. 119/2018, con domanda presentata, rate pagate e comunicazione dei documenti all’Agenzia; l’Amministrazione non ha contestato né il perfezionamento della definizione né ha dedotto diniego, sicché la Corte ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, perché ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Quanto alle spese, ha applicato la regola prevista dalla disciplina della definizione agevolata, ponendole a carico della parte che le aveva anticipate, quindi senza una pronuncia di condanna nel merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma invocata dall’ufficio per legittimare l’accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni in presenza di inattendibilità dei dati contabili.
Richiamati per sostenere che una singola presunzione può essere sufficiente se dotata di gravità e precisione, mentre la concordanza rileverebbe solo in presenza di plurime presunzioni.
Invocato come parametro del divieto di extrapetizione, in relazione alla critica della CTR per avere valutato i dati dell’accertamento in modo ritenuto eccedente o distorto rispetto alle domande e difese delle parti.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria da parte della contribuente.
Richiamato in relazione al deposito in cassazione di documenti attestanti l’adesione alla definizione agevolata e il suo perfezionamento.
art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
comma 6; comma 13 ultimo periodo
La Corte ha ritenuto che, non essendo stato dedotto o contestato il diniego dell’istanza e risultando documentati domanda e pagamenti, la definizione agevolata si fosse perfezionata; per effetto del comma 6 il giudizio è stato dichiarato estinto e, secondo il comma 13, le spese restano disciplinate dalla normativa speciale.
Massime di principio
- Se la controversia tributaria pendente è stata validamente definita con la procedura agevolata prevista dalla legge, e l’Agenzia non contesta il perfezionamento né deduce il diniego, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, la produzione in cassazione della documentazione attestante domanda, pagamenti e comunicazione all’ufficio è idonea a dimostrare il perfezionamento della procedura se non vi sia contestazione della controparte pubblica.
- Quando l’estinzione del processo deriva da una disciplina speciale di definizione agevolata, il giudice di legittimità non si pronuncia sul merito delle censure relative all’accertamento tributario impugnato.
- La decisione ribadisce che le doglianze sulla sufficienza delle presunzioni poste a base di un accertamento analitico-induttivo e sull’asserita extrapetizione restano assorbite se sopravviene una causa estintiva del processo.
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