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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33828/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi principali: (1) travisamento delle prove e difetto di motivazione con particolare riferimento all'identificazione tardiva basata su una fotografia del 2018 non aggiornata rispetto a foto del 2023 post-intervento bariatrico, all'individuazione fondatasi su orologio/tatuaggio e filmati e alla mancata verifica del mancato rinvenimento delle spranghe; (2) errata qualificazione del fatto come tentato omicidio plurimo (art. 56 c.p.) anziché lesioni personali gravi, deducendo mancanza del dolo omicidiario e del requisito dell'univocità degli atti, con rilievo sulla velocità dei mezzi e sulle perizie prodotte in altro procedimento; (3) disparità di trattamento rispetto ai coimputati (Gagliardi, Selvaggi, Leonardo Abbruzzese) che in altro procedimento sono stati, per taluni capi, giudicati diversamente e hanno ricevuto pene diverse; (4) violazione in ordine all'applicazione dell'aggravante per discriminazione razziale (art. 604-ter c.p.), per mancata prova che il ricorrente abbia pronunciato le espressioni discriminatorie o che avesse una motivazione soggettiva di odio razziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi reiterativi delle censure già proposte in appello (cd. doppia conforme) e privi di una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. In particolare la Corte ha ritenuto: l'identificazione adeguatamente motivata (valutazione della perdita di peso non idonea a cancellare i connotati, riconoscimenti dai testi e riscontri video), la disponibilità e l'uso delle spranghe dimostrata da testimonianze e filmati, la valutazione della velocità dei veicoli attinente al merito non trasferibile dal diverso procedimento nei confronti di altri imputati e quindi inidonea a fondare il ricorso, la sussistenza del dolo omicidiario e dell'univocità degli atti adeguatamente motivata dalla Corte d'appello, e l'applicazione dell'aggravante razziale adeguatamente fondata sulle espressioni offese e sul contesto (anche ove non sia necessaria la prova della particolare motivazione soggettiva). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, come disposto.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 575

    Norma di riferimento per l'omicidio; richiamata nella ricostruzione della qualificazione come tentato omicidio per le condotte idonee a cagionare la morte.

  • Codice penale, art. 56

    Regola sul tentativo; la Corte ha ritenuto l'univocità e la idoneità della condotta a integrare tentato omicidio, anche in presenza di azione collettiva e di investimento con veicoli.

  • Codice penale, art. 604-ter

    Aggravante per finalità di discriminazione razziale; la Corte ha ritenuto applicabile sulla base delle espressioni ingiuriose e del contesto, richiamando giurisprudenza che ammette la configurabilità dell'aggravante anche senza prova della motivazione soggettiva ove emerga disprezzo razziale manifesto.

  • Codice penale, art. 575 e art. 583

    Confronto tra tentato omicidio (art. 575) e lesioni personali gravi (art. 583): la Corte ha motivato la qualificazione in base alla dinamica, agli strumenti e alla idoneità della condotta a cagionare la morte.

  • Codice penale, artt. 110, 112, 61 n.2

    Riferimenti alla concorso di persone nel reato e circostanze aggravanti personali (art. 61 n.2) valutate dal giudice di merito.

  • Legge n. 110/1975, art. 4

    Richiamata per reati connessi all'uso di armi o strumenti; richiamo formale nell'impianto accusatorio.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato questi parametri per dichiarare inammissibili i motivi reiterativi e generici.

  • Codice di procedura penale, art. 533 comma 1

    Principio del ragionevole dubbio invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la doglianza insufficiente a superare la motivazione di merito.

  • D.P.R. n.115/2002, artt. 82 e 83

    Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione delle spese di difesa delle parti civili; la Corte ha disposto la rifusione delle spese in favore delle parti civili ammesse al patrocinio.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi che si limitano a reiterare le censure già svolte in appello senza confutare punto per punto la motivazione della sentenza impugnata: il ricorso per cassazione richiede una critica specifica e mirata alla decisione impugnata.
  • Le contestazioni sull'identificazione di un imputato devono confrontarsi con la motivazione di merito: la perdita di peso non esclude automaticamente il riconoscimento se i giudici spiegano perché i lineamenti restano riconoscibili e vi sono riscontri (video, testimonianze certificate).
  • Divergenze di qualificazione giuridica tra procedimenti separati nei confronti di coimputati non determinano automaticamente un vizio paradossale o di disparità: occorre valutare la diversa attività istruttoria, il diverso rito e il diverso regime di utilizzabilità delle prove.
  • L'aggravante per discriminazione razziale (art. 604-ter) può trovare fondamento anche sul contenuto delle espressioni pronunciate e sul contesto, senza necessità di prova diretta della particolare motivazione soggettiva, quando emerga un disprezzo razziale manifesto.
  • La qualificazione fra tentato omicidio e lesioni gravi dipende dalla prova del dolo omicidiario e dall'univocità degli atti: elementi come l'uso di strumenti pericolosi, la dinamica (es. investimento deliberato) e le immagini video possono suffragare il dolo anche in configurazioni collettive.
  • Le doglianze che investono questioni di merito (es. valutazione della velocità dei veicoli) sono, di regola, improprie in sede di cassazione se non accompagnate da specifiche censure di diritto o da dimostrazione di contrasto insanabile con i principi giuridici.

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