Cassazione Penale, Sentenza n. 33796/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese che aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione volto a ottenere la revoca dell'ordine di demolizione accessorio alla sua condanna per reati edilizi e paesaggistici. La richiesta di revoca era fondata sul rilascio, in data 30 settembre 2021, di un permesso a costruire in sanatoria dal Comune di Caltavuturo e sul successivo provvedimento amministrativo (19 luglio 2024) che aveva rigettato la domanda di annullamento in autotutela di tale permesso. In cassazione la ricorrente contestava la mancata considerazione del "novum" rappresentato dal provvedimento amministrativo, la violazione del riparto di competenze e la presunta contraddittorietà della motivazione del giudice della esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha confermato che il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva correttamente ritenuto inammissibile l'incidente di esecuzione perché ripetitivo ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., essendo già stata esaminata e rigettata una analoga istanza con ordinanza del 14 novembre 2023, e perché il provvedimento amministrativo del 19 luglio 2024 non costituiva fatto nuovo idoneo a modificare il quadro fattuale. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui un permesso in sanatoria condizionato a prescrizioni non elimina la rilevanza penale dell'abuso edilizio e non estingue automaticamente il reato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
L'incidente di esecuzione è inammissibile se si limita a riproporre una istanza già esaminata e rigettata, senza dedurre fatti o questioni nuovi non previamente valutati.
Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 ottobre 2020, n. 28666
Principio secondo cui il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria subordinato all'esecuzione di specifici interventi non estingue il reato edilizio previsto dall'art. 44, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001, poiché la sanatoria presuppone la già avvenuta esecuzione conforme delle opere.
Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 dicembre 2015, n. 51013
Conferma del principio che la sanatoria condizionata non elimina la rilevanza penale dell'abuso edilizio.
Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 gennaio 2023, n. 2357
Richiama il principio che la cosiddetta "doppia conformità" e le violazioni in materia antisismica possono precludere il rilascio o l'efficacia di una sanatoria rispetto all'estinzione del reato.
Corte di cassazione, Sezione I penale, 5 febbraio 2025, n. 4761
Giurisprudenza recente che ribadisce il consolidato indirizzo circa l'inammissibilità degli incidenti di esecuzione meramente ripetitivi.
Massime di principio
- Un incidente di esecuzione è inammissibile se ripropone istanze già esaminate e rigettate: per ottenere l'ammissione bisogna dedurre fatti o elementi nuovi che non erano stati oggetto della precedente decisione.
- Il rilascio di un permesso in sanatoria condizionato a prescrizioni o subordinato all'esecuzione di ulteriori lavori non è, di per sé, idoneo ad estinguere la rilevanza penale dell'abuso edilizio.
- Decisioni amministrative meramente confermative o che non modificano il quadro fattuale precedente non costituiscono "novum" idoneo a riaprire l'esecuzione penale.
- Le questioni attinenti alla legittimità di atti amministrativi rilevanti ai fini penali possono essere considerate incidentalmente dal giudice dell'esecuzione, ma la loro valutazione non sostituisce la necessità di fatti nuovi per superare il divieto di riproposizione previsto dall'art. 666 c.p.p.
- In presenza di violazioni antisismiche o di doppia non conformità, anche un permesso in sanatoria finale potrebbe risultare inefficace a estinguere la responsabilità penale; occorre quindi documentare in modo chiaro e definitivo l'effettiva e definitiva sanatoria per sperare in una revisione dell'ordine di demolizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33788/2025 del 15/10/2025
- Sentenza penale · 15 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33790/2025 del 15/10/2025
- Sentenza penale · 15 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33791/2025 del 15/10/2025
- Sentenza penale · 15 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33793/2025 del 15/10/2025
- Sentenza penale · 15 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33794/2025 del 15/10/2025
- Sentenza penale · 15 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33797/2025 del 15/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →