Cassazione Penale, Sentenza n. 33790/2025 del 15/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che li aveva condannati per avere, in concorso, realizzato opere edilizie (soletta in calcestruzzo e box in metallo) senza il prescritto permesso di costruire e in violazione delle norme urbanistiche locali (distanze minime tra pareti finestrate e destinazione urbanistica). Le difese hanno dedotto: irregolarità nell'applicazione delle norme sulle distanze (assenza di pareti finestrate del vicino, decadenza del permesso del vicino), mancanza dell'elemento soggettivo (opera eseguita inizialmente sotto validità di SCIA poi annullata), efficacia di un accordo privato/servitù di costruzione sul confine come deroga alle NTA comunali, e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Hanno inoltre contestato la motivazione delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto applicabile la figura dell'abuso edilizio poiché l'opera è stata eseguita senza il titolo abilitativo necessario (SCIA non idonea per intervento soggetto a permesso di costruire) e il successivo permesso in sanatoria è stato annullato dal TAR, per cui non estingue il reato. I motivi di ricorso sono stati considerati o generici o diretti a questioni di natura amministrativa non deducibili in sede penale. Confermate le statuizioni penali e civili di merito (pena di mesi 5 di arresto e ammenda di Euro 15.000, sospensione condizionale, ordine di demolizione e condanna al risarcimento, con rinvio al giudice civile per la quantificazione), salvo la parziale riforma di merito già operata in appello (concessione del beneficio della non menzione). I ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento di cassazione e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; nulla è dovuto alla parte civile per le spese di discussione non intervenuta.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata per la punibilità in concorso: la Corte ha ritenuto integrata la responsabilità dei singoli per la realizzazione dell'opera abusiva in concorso.
art. 44, comma 1, lettera b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia)
Individua gli illeciti edilizi soggetti a responsabilità penale quando l'intervento richiede permesso di costruire: la Corte ha stabilito che l'opera eseguita con SCIA non idonea rientrava tra tali interventi.
art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
Regola le distanze tra pareti finestrate; la Corte territoriale ha fatto leva sulla violazione di tali distanze per negare la sanatoria e ritenere l'abuso.
art. 3 NTA Piano regolatore comunale di Cerchio
Prevede prescrizioni locali sulle distanze/aderenze: la Corte ha ritenuto che tali norme sono imperative e non derogabili mediante accordi tra privati quando non ricorrono i presupposti (es. edifici in aderenza esistenti).
artt. 1027 e 1029 cod. civ. (servitù)
Richiamati dalla difesa per sostenere l'efficacia di un accordo tra proprietari volto a consentire la costruzione sul confine; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante rispetto alla violazione delle distanze tra pareti finestrate, norme di carattere imperativo.
art. 42 cod. pen. e art. 43 cod. pen. (elemento soggettivo)
La Corte ha precisato che in materia urbanistica è sufficiente la consapevolezza dell'esecuzione dell'opera vietata (atto materiale) per configurare dolo o colpa: l'istanza di sanatoria prova la consapevolezza dell'illegittimità originaria.
art. 40 e art. 43 cod. pen.
Richiamati dalle difese per eccepire eventuale inesistenza della colpa; Cassazione ha ritenuto infondate le contestazioni, confermando che l'errore interpretativo generico non esclude la rilevanza penale.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena)
La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta insindacabile in cassazione perché la difesa non ha indicato elementi concreti che giustificassero il loro riconoscimento.
art. 539, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la condanna al risarcimento del danno in via provvisoria con rinvio al giudice civile per la liquidazione: applicata per lasciare la quantificazione al giudice civile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in cassazione, ivi compreso l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende: la Corte ha disposto l'equo versamento di Euro 3.000,00.
Sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per motivare l'applicazione delle sanzioni per inammissibilità laddove non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque ritenuto non sussistere giustificazioni per esonerare i ricorrenti.
Massime di principio
- Eseguire opere soggette a permesso di costruire sulla base di una SCIA non idonea non legittima la costruzione: l'abuso è configurato dal momento dell'esecuzione senza titolo valido.
- La successiva concessione in sanatoria annullata dal giudice amministrativo non estingue il reato: l'annullamento retroattivo elimina la sanatoria ma non preclude la valutazione penale dell'illecito commesso in precedenza.
- Gli accordi privati (servitù o patti tra proprietari) non possono derogare a norme urbanistiche imperative riguardanti distanze tra pareti finestrate; la loro efficacia è circoscritta ai casi previsti dalla normativa.
- La richiesta di sanatoria può costituire indice di consapevolezza dell'illegittimità dell'opera e quindi rilevare ai fini dell'elemento soggettivo.
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e puntuali: motivazioni generiche o questioni di merito/accertamento dei fatti già valutate in doppia conforme sono spesso ritenute inammissibili.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi concreti e non può essere riconosciuto automaticamente per semplice incensuratezza; la valutazione è discrezionale e sindacabile solo entro limiti ristretti.
- Le questioni esclusivamente amministrative attinenti alla validità del provvedimento di sanatoria (es. presenza di pareti finestrate del vicino) devono essere contestate nel giudizio amministrativo e non possono essere surrettiziamente riesaminate in sede penale.
- In caso di condanna penale con responsabilità civile, il giudice penale può rinviare al giudice civile per la quantificazione del danno ai sensi dell'art. 539 c.p.p.
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