Cassazione Penale, Sentenza n. 33793/2025 del 15/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva assolto Maria Grazia Frau dal reato previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, ritenendo che tale disposizione fosse stata abrogata dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge sostenendo che, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (nel caso specifico il fatto è stato accertato il 9 marzo 2021), continuano ad applicarsi le disposizioni incriminatrici dell'art. 7 in virtù dell'art. 13, comma 3, d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, che salva l'applicazione dell'art. 7 "vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023".
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'abrogazione prevista dall'art. 1, comma 318, legge n. 197/2022 non ha effetto immediato e che il legislatore, con l'art. 13, comma 3, d.l. n. 48/2023 (convertito), ha espressamente salvaguardato l'applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del d.l. n. 4/2019 per i fatti commessi fino al 31/12/2023. Pertanto il Tribunale ha errato nel ritenere soppressa la rilevanza penale delle condotte contestate. La sentenza impugnata è annullata con rinvio alla Corte d'appello di Sassari per nuovo giudizio conforme al principio richiamato.
Norme richiamate
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7 (convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26)
"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni"; "l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio... è punita con la reclusione da uno a tre anni"
La Corte ha confermato che l'art. 7 configurava specifiche fattispecie di reato relative all'indebita percezione del reddito di cittadinanza e che tali norme restano applicabili ai fatti commessi fino al 31/12/2023 se non espressamente derubricate da disposizioni successive.
legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 318
"a decorrere dal 10 gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ... sono abrogati"
La Corte ha rilevato che la norma prevedeva un'efficacia abrogativa differita (a decorrere dal 10/01/2024) e dunque non ha prodotto immediata abrogazione delle norme incriminatrici; il mero inserimento della disposizione abrogativa non determina di per sé l'eliminazione della rilevanza penale per fatti anteriori quando il legislatore ha adottato specifiche disposizioni transitorie.
d.l. 4 maggio 2023, n. 48, art. 13, comma 3 (convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85)
"al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ... continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023"
La Corte ha interpretato questa disposizione come una chiara volontà del legislatore di salvaguardare l'applicazione penale dell'art. 7 per i fatti anteriori al 31/12/2023, impedendo che l'abrogazione futura produca un'abolitio criminis retroattiva.
d.l. 4 maggio 2023, n. 48, art. 8
L'art. 8 ha introdotto fattispecie penalmente rilevanti analoghe a quelle dell'art. 7, riferite ai nuovi benefici sostitutivi (Assegno di inclusione e simili). La Corte ha richiamato tale norma per evidenziare la coerenza del quadro normativo: la disciplina penale è stata ristrutturata ma le condotte pregresse restano sanzionate secondo le previsioni vigenti al tempo dei fatti.
Massime di principio
- Quando una norma abrogativa prevede una decorrenza futura, l'effetto abrogativo non è immediato: verificare la data di efficacia indicata dalla legge.
- Le disposizioni transitorie che espressamente "salvano" l'applicazione di norme penali per fatti precedenti impediscono che si verifichi un'abolitio criminis anche se la norma incriminatrice è poi abrogata per il futuro.
- In giudizi su fatti commessi prima di una data di termine stabilita dalla legge, occorre sempre verificare la presenza di clausole di salvezza (articoli transitori) che mantengono applicabili le sanzioni vigenti alla data dei fatti.
- La mera entrata in vigore di una legge non equivale automaticamente a modifica della rilevanza penale dei fatti del passato: bisogna coordinare la norma abrogativa con le eventuali norme di conversione/attuazione e con le successive disposizioni che disciplinano transizione e salvezza dei reati.
- In casi simili, se il giudice di merito ha assolto per sopravvenuta abrogazione, il pubblico ministero può impugnare: la Cassazione può annullare la decisione se riscontra che le disposizioni transitorie preservano la rilevanza penale per i fatti anteriori al termine stabilito.
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