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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33794/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna/decisione di merito per due ragioni principali: (1) violazione procedurale per presunta illegittima riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. e mancato rispetto degli obblighi di notifica (art. 415-bis), poiché il procedimento originario era stato archiviato e la consulenza tecnica che ha motivato la riapertura sarebbe stata redatta dopo l'archiviazione e priva di novità; (2) errore di valutazione del merito circa l'elemento soggettivo (dolo) e la rilevanza della crisi di liquidità/atti di risanamento dell'azienda: la difesa ha sostenuto che le misure adottate dall'imputato (pagamento di dipendenti/fornitori, tentativi di vendita e piano di risanamento) dimostrano assenza di dolo e rientrerebbero nella causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 14/06/2024 n. 87.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che la riapertura delle indagini autorizzata ai sensi dell'art. 414 c.p.p. non richiede necessariamente nuove fonti di prova, ma può fondarsi sull'esigenza di nuove investigazioni o su una rivalutazione complessiva degli elementi esistenti; ha ritenuto legittima la consulenza utilizzata per la riapertura anche se predisposta dopo l'archiviazione. Sul piano del dolo previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, la Cassazione ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite: il reato è punito a titolo di dolo generico e la prova del dolo può ricavarsi dall'organizzazione patrimoniale e dalla gestione che dimostrano la consapevolezza di non versare le somme dovute. Quanto alla causa di non punibilità introdotta dall'art. 13, comma 3-bis (d.lgs. n. 87/2024), la Corte ha precisato i suoi requisiti soggettivi e temporali e ha ritenuto che, nel caso concreto, la Corte territoriale abbia correttamente valutato che la crisi di liquidità non fosse non imputabile all'autore né tali cause fossero sopravvenute in modo da escludere il dolo. Il ricorso è pertanto stato rigettato e confermate le statuizioni civili in favore dell'Agenzia delle Entrate; l'estinzione del reato per prescrizione resta rilevata in sede di appello ma ciò non ha comportato la riforma delle statuizioni civili, posto che la Corte di merito ha valutato comunque l'insussistenza dei presupposti per l'assoluzione.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Reato punito a titolo di dolo generico: è sufficiente la consapevolezza di non versare all'Erario le ritenute o l'IVA; la prova del dolo può ricavarsi dall'organizzazione aziendale e dalla gestione che dimostrano scelta di destinare risorse a scopi diversi dal versamento fiscale.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Analoga nozione di causa di non punibilità introdotta per gli omessi versamenti di ritenute, richiamata congiuntamente all'art. 10-ter nella nuova disciplina sullo stato di crisi di liquidità.

  • art. 414 c.p.p.

    La riapertura delle indagini non richiede necessariamente nuove fonti di prova o elementi acquisiti ex novo: è sufficiente l'esigenza di nuove investigazioni o una diversa valutazione degli elementi già acquisiti nell'ambito di un nuovo progetto investigativo.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Norma sul provvedimento di archiviazione e sugli avvisi in caso di riapertura delle indagini; richiamata nella doglianza difensiva relativa alla legittimità dell'avvio del nuovo procedimento.

  • art. 326 c.p.p.

    Distinzione tra atti di consulenza tecnica e atti di indagine compiuti da pubblico ministero o polizia giudiziaria: una consulenza tecnica non è un atto di indagine in senso tecnico che comporti limiti diversi.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di impugnazione in cassazione; qui richiamata in relazione ai motivi dedotti (lett. b e c).

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Disposizione connessa al tema della valutazione della prova e degli effetti della prescrizione sul giudizio civile: il giudice di merito, pur accertata la causa estintiva, deve valutare la possibile assoluzione nel merito se la parte civile è presente.

  • art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

    Non applicabile nel caso in esame in ragione della data di costituzione di parte civile (intervenuta prima del 30/12/2022).

  • art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 14/06/2024 n. 87

    "I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi."

    Introduce una causa di non punibilità fondata sulla crisi di liquidità non transitoria sopravvenuta e non imputabile all'autore, con tre presupposti indicati: inesigibilità dei crediti per insolvenza/sovraindebitamento di terzi, mancato pagamento da amministrazioni pubbliche, e impossibilità di esperire azioni idonee al superamento della crisi. Sposta l'onere di allegazione sulla difesa e richiede che le cause siano posteriori all'incasso (ossia sopravvenute).

  • Giurisprudenza citata (Sezioni Unite e altre pronunce)

    Riferimenti a precedenti decisionali (es. Sez. U. n. 37424/2013 "Romano"; Sez. 3 n. 37528/2013; Sez. 3 n. 20266/2014; Sez. U. n. 36208/2024) che chiariscono: natura del dolo nel delitto di omesso versamento (dolo generico), i limiti dell'allegazione sulla crisi di liquidità e i criteri di valutazione di merito, non sindacabili in cassazione se congruamente motivati.

Massime di principio

  • La riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. può essere legittimamente autorizzata anche in assenza di nuove fonti di prova, quando emerga l'esigenza di svolgere nuove investigazioni o di riconsiderare gli elementi già acquisiti con un nuovo progetto investigativo.
  • Una consulenza tecnica predisposta dopo un provvedimento di archiviazione può comunque giustificare la riapertura delle indagini, trattandosi di atto peritale e non di indagine tecnica della P.G.; la nullità va valutata caso per caso e non è automatica.
  • Per i reati di omesso versamento di IVA e ritenute (art. 10-bis e 10-ter), il dolo è di tipo generico: rileva la consapevolezza di non adempiere l'obbligo tributario e la gestione aziendale che dimostri la scelta di non accantonare le somme dovute.
  • La nuova causa di non punibilità introdotta dall'art. 13, comma 3-bis (d.lgs. n. 87/2024) richiede che la crisi di liquidità sia non transitoria, sopravvenuta e non imputabile all'autore; l'onere di allegazione spetta alla difesa e il giudice del merito valuta se le condizioni sono concretamente sussistenti.
  • In sede di appello, se sopravviene la prescrizione, il giudice è comunque tenuto a valutare la possibilità di assoluzione nel merito quando la parte civile è presente: la prescrizione non esclude l'obbligo di pronunciarsi sui presupposti dell'assoluzione quando rilevanti.
  • I profili di merito e la valutazione della prova (es. sulla crisi d'impresa, sulla scelta gestionale di privilegiare altri pagamenti) sono prerogativa del giudice del merito e in cassazione risultano inammissibili se costituiscono una mera richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti.

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