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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31397/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune aveva chiesto il rimborso di versamenti IRAP effettuati mensilmente (acconti ex art. 30, comma 5, d.lgs. n. 446/1997) avendo computato nella base imponibile le retribuzioni dei dipendenti disabili assunti anteriormente al 12 marzo 1999, che sono esenti ai sensi dell'art. 1, l. 12 marzo 1999, n. 68. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano accolto il ricorso del Comune. L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo che il termine decadenziale per proporre l'istanza di rimborso dovesse decorrere dal pagamento del saldo annuale e non dai singoli versamenti mensili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, ha respinto l'istanza di rimborso originaria del Comune. La Corte ha ritenuto che, in tema di IRAP per enti pubblici con sistema retributivo e versamenti mensili, il termine decadenziale di norma decorre dalla data del singolo versamento anche se si tratta di acconti, salvo che l'acconto sia determinato con una struttura di calcolo differente rispetto al saldo, o la determinazione definitiva dipenda da fattori non noti al momento dell'acconto, e sempre che il versamento non sia stato effettuato in presenza di condizioni di non debenza già verificabili. Nel caso di specie però il versamento era effettuato in presenza di un errore nella determinazione della base imponibile (non deduzione delle retribuzioni dei dipendenti disabili), per cui il diritto al rimborso non era sorto al momento degli acconti; la Corte, decidendo nel merito, ha quindi rigettato la domanda di rimborso. Sono state compensate le spese di merito e condannato il controricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine decadenziale per l'istanza di rimborso decorre di norma dalla data del versamento; la Corte ha valutato la corretta decorrenza del termine alla luce della natura dell'acconto e della conoscibilità dell'errore al momento del versamento.

  • art. 30, comma 5, d.lgs. n. 446/1997

    Regola la riscossione mensile degli acconti IRAP per enti locali. La Corte ha rilevato che il meccanismo degli acconti mensili non impedisce che il termine decadenziale decorra dalla data di ciascun versamento quando l'errore o la non debenza era già verificabile al momento dell'acconto.

  • art. 16, d.lgs. n. 446/1997

    Si menziona in relazione all'aliquota IRAP applicabile; la Corte lo richiama come parte del quadro normativo del sistema retributivo senza mutare il principio sulla decorrenza dei termini.

  • art. 10-bis, d.lgs. n. 446/1997

    Stabilisce, per le amministrazioni che adottano il sistema retributivo, la base imponibile nelle retribuzioni erogate al personale. La Corte ha precisato che l'esenzione prevista dalla legge 68/1999 doveva essere considerata ai fini della determinazione della base fin dall'origine, quando fosse già conoscibile.

  • art. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68

    Prevede l'esenzione dalla base imponibile IRAP per determinate retribuzioni di dipendenti disabili assunti anteriormente al 12 marzo 1999; la norma è il motivo sostanziale della richiesta di rimborso e la Corte ha valutato se tale esenzione fosse deducibile già al momento degli acconti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma processuale invocata dall'Agenzia come motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte l'ha ritenuta rilevante per censurare la valutazione sulla decorrenza del termine da parte del giudice d'appello.

Massime di principio

  • In materia di IRAP per enti pubblici che adottano il sistema retributivo, il termine decadenziale per chiedere il rimborso decorre di norma dalla data di ciascun versamento (anche se si tratta di acconti), salvo che la determinazione dell'imposta al saldo dipenda da elementi non noti al momento dell'acconto o l'acconto sia calcolato con logiche diverse rispetto al saldo.
  • Se al momento dell'acconto esistono condizioni di non debenza già conoscibili (es. errore nella determinazione della base imponibile o interpretazione normativa errata chiara), l'interesse e la possibilità di chiedere il rimborso sorgono immediatamente e il termine decorre dal singolo versamento.
  • La presenza di un meccanismo di versamento mensile basato su retribuzioni riferite a periodi antecedenti non esclude automaticamente la decorrenza del termine dal versamento: conta la conoscibilità dell'errore o della non debenza al momento dell'acconto.
  • Quando il vizio riguarda la qualificazione della componente reddituale (per es. esenzioni spettanti), occorre verificare se tale circostanza fosse valutabile già all'atto del versamento; se sì, il contribuente non può attendere il saldo per far decorrere il termine di rimborso.
  • In caso di contenzioso simile, è opportuno documentare se e quando l'ente aveva effettiva conoscibilità dell'errore o dell'applicabilità dell'esenzione: ciò incide sulla decorrenza del termine decadenziale e sulla fondatezza dell'istanza di rimborso.

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