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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31417/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole a Dal Ben, la quale aveva accolto l'opposizione a un avviso di liquidazione relativo alla registrazione per enunciazione di una scrittura privata non registrata. L'Agenzia sosteneva che, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo con cui era stata tassata l'enunciazione, la scrittura privata aveva contenuto patrimoniale ai sensi della tariffa (parte prima, art. 9, d.P.R. 131/1986) e dunque doveva comunque assoggettarsi a imposta di registro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che la scrittura privata, per come valutata dal giudice di merito, era priva di effetti (non si era realizzato alcun trasferimento di quote) in considerazione della revoca del decreto ingiuntivo e della cessazione della materia del contendere decisa dal giudice civile. Inoltre la Corte ha ritenuto inammissibile e infondata la censura dell'Ufficio relativa all'errata qualificazione del contenuto della scrittura: l'Agenzia non ha riportato nel ricorso per cassazione il testo integrale della convenzione impugnata, come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso, e non ha specificato la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.), così non consentendo il sindacato di legittimità sulla valutazione di merito. Richiamata anche la giurisprudenza (ordinanza n. 26557/2022) in senso conforme, la Corte ha respinto il motivo e rigettato il ricorso.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131/1986, art. 22 e tariffa allegata, parte prima, art. 9

    La tariffa e l'art. 22 disciplinano l'imposta di registro e la tassazione degli atti con contenuto patrimoniale; la Corte ha ritenuto che l'applicabilità dell'imposta dipende dalla effettiva rilevanza patrimoniale e dall'efficacia dell'atto (se l'atto è rimasto improduttivo di effetti non si realizza l'evento imposable).

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Fondamento della censura in cassazione invocata dall'Agenzia (violazione di legge). La Corte ricorda i limiti del sindacato in sede di legittimità, specialmente in tema di interpretazione contrattuale.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Canoni legali di interpretazione del contratto: la mera contrapposizione tra interpretazioni possibili non è sufficiente per ottenere la cassazione; chi impugna in cassazione deve indicare quali regole di interpretazione siano state violate e come.

  • Ordinanza Corte di Cassazione n. 26557/2022

    Giurisprudenza richiamata che ha già affrontato questione analoga e confermato l'annullamento di avviso di registro quando la scrittura risultava improduttiva di effetti; supporta il principio che la valutazione di efficacia patrimoniale è questione di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di interpretazione.

Massime di principio

  • Per la tassazione di una scrittura privata ai fini dell'imposta di registro è necessario che l'atto abbia effettivo contenuto patrimoniale e produca effetti: se, a seguito di pronunce civili, l'atto risulta improduttivo di effetti (ad es. nessun trasferimento realizzato), l'evento impositivo può venire meno.
  • La qualificazione del contenuto di una scrittura privata è questione di merito: in Cassazione può essere censurata solo se si dimostra violazione dei canoni legali di interpretazione (artt. 1362 e ss. c.c.), non con la semplice proposta di una diversa interpretazione alternativa.
  • Il ricorrente per cassazione che contesti l'interpretazione di una clausola contrattuale è obbligato a rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, allegando il testo integrale dell'atto contrattuale e indicando espressamente le regole di interpretazione ritenute violate; l'omissione impedisce il controllo di legittimità.
  • La revoca di un decreto ingiuntivo e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del giudice civile possono rendere priva di efficacia una scrittura che era stata oggetto di enunciazione, incidendo direttamente sulla valutazione della sussistenza dell'imponibile.
  • In sede di contenzioso tributario, l'assenza di costituzione della parte intimata può influire sulle spese processuali; tuttavia ciò non incide sul merito della decisione quando le censure risultano infondate.

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