Cassazione Civile, Sentenza n. 31432/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto la restituzione di somme vincolate in una procedura esecutiva e poi trasferite al Fondo Unico Giustizia (FUG) perché non richieste nel quinquennio previsto dall'art. 2, comma 2, lett. c-bis, d.l. 143/2008 (conv. l. 181/2008). Tribunale e Corte di appello avevano rigettato la domanda ritenendo il termine di cinque anni decadenziale e rilevabile d'ufficio. I ricorrenti sostenevano che l'applicazione retroattiva della norma era errata e che doveva operare la prescrizione ordinaria decennale, rendendo la richiesta del 2014 (per credito nato nel 2006) tempestiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza di merito e rinviando la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per decidere anche sulle spese. La Corte ha affermato che la previsione di decadenza quinquennale di cui all'art. 2, comma 2, lett. c-bis, d.l. 143/2008 (conv. l.181/2008) si applica solo quando il 'dies a quo' previsto dalla norma sia sorto dopo l'entrata in vigore della disposizione (14/11/2008). Per le obbligazioni restitutorie già sorte e senza termine decadenziale prima della novella, e per procedimenti esecutivi già esauriti, opera invece la prescrizione ordinaria; dunque la norma non è applicabile retroattivamente.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, lettera c-bis, decreto-legge n. 143/2008 (convertito con legge n. 181/2008)
Introduce un termine decadenziale quinquennale per la richiesta restitutoria delle somme non reclamate relative a procedimenti civili, esecutivi o speciali; la Corte ha interpretato che tale termine si applica solo se il fatto generatore (dies a quo) è successivo all'entrata in vigore della norma (14/11/2008) e non può essere applicato retroattivamente a situazioni già esaurite.
art. 11 delle Preleggi
Richiamato dal ricorrente in ordine al divieto di efficacia retroattiva delle norme; la Corte ha confermato che la norma non può essere applicata retroattivamente oltre i casi espressamente previsti.
Cass., 29/07/2009, n. 17692
Principio di giurisprudenza secondo cui il giudice di legittimità ha il dovere di verificare d'ufficio la vigore di una norma alla data rilevante del caso, essendo ciò materia di diritto e non nuova questione di fatto.
art. 117 legge fallimentare (introdotto dal d.lgs. n. 5/2006)
Evocato dalla difesa erariale, ma la Corte ha ritenuto che si tratti di disciplina delle procedure concorsuali (fallimentari) non applicabile alle procedure esecutive individuali oggetto del caso.
Massime di principio
- Una norma che introduce un termine decadenziale opera, di regola, solo per i casi il cui 'dies a quo' si verifichi dopo la sua entrata in vigore; non si deve ricorrere a una applicazione retroattiva se la legge non lo prevede espressamente.
- Se un'obbligazione restitutoria è sorta e si è estinta prima della novella che introduce una decadenza, essa resta soggetta ai termini della prescrizione ordinaria e non al nuovo termine decadenziale.
- In sede di legittimità il giudice ha il dovere di verificare d'ufficio la vigore e l'applicabilità della norma rispetto alla data rilevante del caso, anche se le parti non sollevano la questione.
- Quando si contesta il trasferimento di somme al FUG, occorre verificare il momento in cui il procedimento si è estinto o la decisione è divenuta definitiva per stabilire se il quinquennio decorra prima o dopo l'entrata in vigore della norma.
- Le richiamate disposizioni del diritto fallimentare non sono automaticamente applicabili a procedure esecutive individuali; va sempre verificata la corrispondenza del regime normativo al tipo di procedura.
- La qualificazione del termine come 'decadenziale' implica che, se applicabile, esso è perentorio e rilevabile d'ufficio; ma la sua applicabilità non può essere estesa oltre il campo temporale che la legge definisce.
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