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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31407/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società 2i Rete Gas ha impugnato la decisione di merito chiedendo di accertare la non conformità e la disapplicazione dell'art.1, comma 453, legge n.232/2016 (che ha interpretato l'art.14, comma 7, d.lgs.164/2000) nella parte in cui imponeva il pagamento del canone concessorio anche durante la prosecuzione ope legis del servizio a gestione ordinaria, deducendo violazioni del diritto dell'Unione (in particolare della direttiva 98/30/CE art.3 e principi di legittimo affidamento e certezza del diritto), nonché profili di incostituzionalità e altresì chiedendo, in subordine, rimedi comunitari o costituzionali o la rinegoziazione/rideterminazione del canone.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di 2i Rete Gas. Ha ritenuto legittima l'interpretazione data dall'art.1, comma 453, legge n.232/2016 (ius superveniens) che conferma la prosecuzione dell'obbligo di pagamento del canone anche durante la gestione ordinaria ope legis, e ha escluso violazioni del diritto UE e profili costituzionali alla luce dell'esistenza di rimedi interni efficaci (in particolare la procedura di revisione/rideterminazione dell'equilibrio economico-finanziario prevista dall'art.165 del d.lgs.50/2016, ora art.192 del d.lgs.36/2023, e i rimedi risarcitori e sostitutivi previsti dalla normativa). Ha inoltre confermato l'assenza di prova tempestiva, nel merito, della perdita economica dedotta dalla ricorrente e dichiarato inammissibili o infondati i motivi connessi. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e le spese di cassazione sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art.1, comma 453, legge n.232/2016

    Considerata norma interpretativa (ius superveniens) che conferma l'obbligo di pagamento del canone concessorio anche nella proroga ope legis della gestione del servizio; la Corte ha ritenuto tale interpretazione compatibile con l'ordinamento, purché sussistano i rimedi di tutela per il concessionario.

  • art.14, comma 7, d.lgs. 164/2000

    il gestore uscente resti obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione

    Dispositivo che stabilisce la prosecuzione obbligata della gestione limitata all'ordinaria amministrazione; la norma è stata interpretata congiuntamente alla legge interpretativa del 2016 quale comprensiva dell'obbligo di corresponsione del canone, salvo i rimedi di riequilibrio contrattuale.

  • direttiva 98/30/CE, art.3, comma 1

    gli stati membri assicurano che le imprese di gas naturale siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale, e non fanno discriminazioni tra esse per quanto riguarda i loro diritti od obblighi

    La Corte ha ritenuto che non sussista violazione del principio comunitario di non discriminazione e concorrenza, anche perché l'ordinamento interno prevede rimedi idonei a correggere squilibri e discriminazioni potenziali derivanti dalla protrazione del rapporto.

  • art.165 d.lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis)

    Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio... In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto

    Individua il rimedio processuale e negoziale per il riequilibrio delle concessioni: il concessionario può chiedere la revisione del piano economico-finanziario e, in caso di mancato accordo, recedere o agire per il risarcimento; tale rimedio è stato ritenuto idoneo a tutelare il concessionario rispetto agli oneri introdotti dall'interpretazione normativa.

  • art.192 d.lgs. 36/2023

    Nuovo disposto che sostituisce l'art.165 e prevede una procedura analoga di revisione del contratto di concessione per ripristinare l'equilibrio economico-finanziario, indicato dalla Corte come lo strumento procedurale più adeguato per la tutela del concessionario.

  • Costituzione (artt. 3, 41, 42, 97, 117)

    Le censure costituzionali sollevate (disparità di trattamento, libertà d'impresa, diritto di proprietà, buon andamento dell'amministrazione, competenza legislativa) sono state valutate alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n.239/2021): la disponibilità di rimedi amministrativi e giurisdizionali esclude la manifesta illegittimità costituzionale della norma interpretativa.

  • art.267 TFUE (precedimento pregiudiziale)

    Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non accolta/ritenuta non necessaria perché la questione poteva essere decisa con i rimedi e principi interni e con la giurisprudenza costituzionale e della stessa Cassazione; inoltre non fu prospettata una chiara incompatibilità con il diritto UE priva di rimedio interno.

  • Corte costituzionale, sentenza n.239/2021

    Decisione chiave che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale e ha indicato l'esistenza di strumenti di tutela (poteri sostitutivi, rimedi di revisione e azioni risarcitorie) a presidio dell'equilibrio contrattuale; la Cassazione si è attenuta a questa linea interpretativa.

Massime di principio

  • Una norma interpretativa che confermi l'obbligo di pagamento del canone durante la prosecuzione ope legis del servizio non è automaticamente incompatibile con il diritto UE o la Costituzione se esistono rimedi effettivi per riequilibrare il rapporto (es. revisione contrattuale, risarcimento, recesso).
  • Il concessionario che ritenga squilibrato il rapporto deve attivare i rimedi previsti dal codice dei contratti (richiesta di revisione dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'art.165 d.lgs.50/2016 o art.192 d.lgs.36/2023) prima di pretendere la disapplicazione della norma o invocare profili comunitari/constituzionali.
  • Le doglianze fondate su perdite economiche devono essere provate tempestivamente: in appello non sono ammessi nuovi documenti e mezzi di prova salvo giustificata impossibilità di produrli in primo grado; la tardiva produzione può essere esclusa per inammissibilità.
  • Per impugnare la legittimità di una disposizione per contrasto con il diritto UE occorre dimostrare che non esistano rimedi interni efficaci e che la norma generi discriminazioni o ostacoli alla concorrenza non correggibili tramite strumenti nazionali.
  • Quando la decisione di merito poggia su più ragioni autonome, la mancata confutazione di almeno una di esse rende inammissibili le censure sulle altre per difetto di interesse alla cassazione.
  • In presenza di proroghe legislative e ritardi nell'avvio delle gare, l'ordinamento prevede poteri sostitutivi e strumenti risarcitori per neutralizzare comportamenti pubblici dilatori che possano incentivare proroghe arbitrarie.

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