Cassazione Civile, Sentenza n. 31422/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Presidenza del Consiglio impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, nel definire il contenzioso tra le parti relativo all'erogazione dei contributi per l'editoria (l. 7 agosto 1990, n. 250), aveva rigettato l'appello dell'amministrazione e confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda della società fallita. Il giudice di merito aveva ritenuto che non fosse provata la condizione ostativa dell'art. 3, comma 11-ter, l. 250/1990 (ossia l'esistenza di collegamenti con altra impresa richiedente la medesima contribuzione) e aveva posto a carico dell'amministrazione l'onere di provare tale fatto impeditivo. La Presidenza del Consiglio deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione, nonché la rilevanza di atti e provvedimenti penali e di una successiva sentenza penale che, secondo l'Amministrazione, avrebbero dimostrato l'illecita percezione di contributi da parte di imprese del gruppo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della Presidenza del Consiglio e ha assorbito il ricorso incidentale del Fallimento Toscana Edizioni. La Corte ha ritenuto legittima la ripartizione dell'onere della prova applicata dal giudice di merito (ai sensi dell'art. 2697 c.c. e del principio che i contributi sono diritti soggettivi degli editori), affermando che l'Amministrazione convenuta doveva provare la sussistenza della condizione ostativa dell'art. 3, comma 11-ter, l. 250/1990. Quanto agli elementi relativi a procedimenti penali e a una successiva sentenza penale prodotti in sede di legittimità, la Corte ha ritenuto che non fosse dato valutare in cassazione fatti non definitivamente accertati o che, se sopravvenuti, non risultassero idonei a evitare un rinvio che allungherebbe il processo; pertanto non sono stati ritenuti idonei a mutare l'esito del giudizio di merito. Spese: condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente per euro 10.200,00 (di cui euro 200 per esborsi), oltre aggiunte di legge; non è dovuto il raddoppio del contributo unificato in quanto le Amministrazioni dello Stato sono esenti.
Norme richiamate
legge 7 agosto 1990, n. 250 (art. 3, comma 11-ter)
Prevede condizioni ostative al riconoscimento dei contributi per l'editoria; la Corte ha ritenuto che l'onere di provare la sussistenza di tali condizioni impeditive grava sull'Amministrazione convenuta.
D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 (art. 5, comma 3)
Regolamenta le attività istruttorie per l'erogazione dei contributi e obbliga l'Amministrazione a richiedere all'AGCOM attestazioni sugli assetti societari; la Corte ha precisato che l'AGCOM è un organo tecnico ausiliario dell'Amministrazione e il suo parere non sostituisce l'onere probatorio dell'Amministrazione nei confronti del giudice.
codice civile (art. 2697)
Principio generale della ripartizione dell'onere della prova; applicato dalla Corte per sostenere che chi eccepisce fatti impeditivi (l'Amministrazione) deve fornire la prova degli stessi.
codice di procedura civile (art. 305)
Norma sulla sospensione/interruzione del giudizio a seguito di fallimento e sul termine per la riassunzione; il giudice di merito aveva valutato le questioni di prova sulla conoscenza legale dell'evento da parte della controparte.
codice di procedura civile (artt. 342, 112, 132, 116, 295, 369, 372, 384)
Articoli richiamati nelle censure: attengono a motivazione delle sentenze, gravame, mezzi di impugnazione e ammissibilità di nuovi fatti in cassazione. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che non si confrontano con le ragioni della decisione, che cercano di rivedere il fatto o che propongono fatti sopravvenuti non definitivamente accertati; ha richiamato i limiti alla valutazione di factum superveniens in sede di legittimità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater)
Prevede regole sul contributo unificato; la Corte ha ricordato che le Amministrazioni dello Stato sono esenti dal raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In cause di erogazione di contributi pubblici ex l. 250/1990 l'onere di provare l'esistenza di fatti impeditivi (es. collegamenti societari vietanti) grava sull'Amministrazione che eccepisce tali ostacoli, salvo che la legge disponga diversamente.
- I pareri tecnici di autorità terze (es. AGCOM) sono strumenti istruttori dell'Amministrazione; non sostituiscono automaticamente l'onere probatorio dell'Amministrazione verso il giudice, che valuta autonomamente la prova.
- Fatti emersi in procedimenti penali o sopravvenute pronunce penali possono avere rilevanza solo se risultano certi, definitivi e tali da non imporre un ulteriore accertamento in sede di rinvio; in cassazione non è ammessa la rinnovazione libera della prova o la riesamina fattuale.
- Il ricorso incidentale proposto dalla parte vittoriosa in grado di merito ha natura condizionata: va esaminato dalla Corte di legittimità solo se l'accoglimento del ricorso principale rende attuale l'interesse del ricorrente incidentale.
- Nelle eccezioni processuali legate a fallimento o estinzione del giudizio è necessario provare la conoscenza legale dell'evento e rispettare i termini per la riassunzione previsti dall'ordinamento (art. 305 c.p.c.), pena l'interruzione o estinzione del processo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 31397/2023 del 13/11/2023
- Sentenza civile · 13 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 31407/2023 del 13/11/2023
- Sentenza civile · 13 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 31417/2023 del 13/11/2023
- Sentenza civile · 13 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 31431/2023 del 13/11/2023
- Sentenza civile · 13 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 31432/2023 del 13/11/2023
- Sentenza civile · 13 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 31436/2023 del 13/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →