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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16244/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società agricola ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva confermato l’inammissibilità del ricorso introduttivo contro un avviso di accertamento ICI per l’anno 2007 relativo a un terreno agricolo sito in Catania, per euro 1.180,00. Il giudice di merito aveva ritenuto non provata la rituale notifica del ricorso al Comune, poiché sulla copia restituita alla parte non risultava la sottoscrizione del funzionario addetto. Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la notifica fosse stata erroneamente considerata inesistente e quindi che fosse erronea la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ricostruito la disciplina dell’art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992 e il suo coordinamento con gli artt. 20 e 53 del medesimo decreto, affermando che nel processo tributario la notifica del ricorso o dell’appello eseguita mediante consegna diretta all’impiegato addetto dell’ente locale è valida quando sulla copia depositata risulti il timbro dell’ufficio ricevente con l’indicazione della data di consegna, anche se manca la sottoscrizione dell’impiegato e la formula espressa di ricevuta. Ha poi osservato che la decisione impugnata si era conformata a questo principio e ha quindi rigettato il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l’intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero all'ufficio del Ministero delle Finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia

    Nel processo tributario la notificazione diretta all’ente locale è ammissibile mediante consegna all’impiegato addetto; il perfezionamento può risultare anche dall’apposizione del timbro dell’ufficio ricevente con data di consegna, senza necessità della sottoscrizione dell’impiegato sulla copia, purché il ricevimento rituale sia attestato in modo equivalente.

  • art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per estendere al ricorso introduttivo la disciplina delle notificazioni prevista dall’art. 16, comma 3.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per estendere all’appello la disciplina delle notificazioni prevista dall’art. 16, comma 3.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nella motivazione del precedente giurisprudenziale evocato dalla ricorrente come fondamento dei principi di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11

    Richiamato in un precedente giurisprudenziale per sostenere l’equivalenza del timbro alla dichiarazione di ricevuta in chiave di economicità e efficacia amministrativa.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12

    Richiamato in un precedente giurisprudenziale per escludere un aggravamento del procedimento notificatorio in contrasto con il principio di proporzionalità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notifica del ricorso introduttivo o dell’appello effettuata direttamente all’ente locale è valida se sulla copia dell’atto depositata risulta il timbro dell’ufficio ricevente con la data di consegna, anche in assenza della sottoscrizione dell’impiegato addetto, quando tale modalità consente di ritenere provato il rituale ricevimento dell’atto.
  • La nullità o l’inesistenza della notificazione non possono essere affermate quando la copia dell’atto reca un elemento documentale idoneo a comprovare la consegna all’ufficio destinatario secondo la disciplina speciale del processo tributario; non è necessario pretendere formalità ulteriori rispetto a quelle che attestano con sufficiente certezza l’avvenuta ricezione.
  • La disciplina delle notificazioni nel contenzioso tributario va interpretata in modo coordinato con gli artt. 20 e 53 del d.lgs. 546/1992, che rinviano all’art. 16, comma 3, anche per il ricorso introduttivo e per l’appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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