Cassazione Civile, Ordinanza n. 11053/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori, dopo che il Ministero aveva bloccato una procedura di riqualificazione professionale concordata con le organizzazioni sindacali per il passaggio dalla prima alla seconda area del personale, avevano ottenuto davanti al giudice amministrativo l’annullamento del blocco e, in sede di ottemperanza, un inquadramento più favorevole ma solo dal 1 gennaio 2009. Davanti al giudice ordinario avevano quindi chiesto l’accertamento del diritto all’inquadramento nella fascia F1 area 2 a decorrere dal 30 settembre 2007, nonché il riconoscimento di un assegno mensile o, in subordine, il risarcimento del danno. La Corte d’appello ha ritenuto che le pretese fossero in realtà dirette a censurare gli atti adottati in sede di ottemperanza al giudicato amministrativo, e quindi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione dell’art. 63 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la domanda atteneva a diritti soggettivi e al pagamento di differenze retributive fondate su norme contrattuali e sui principi di correttezza e buona fede, quindi devolute al giudice ordinario quale giudice del lavoro, non potendo il giudice amministrativo decidere sulle conseguenze della lesione di tali diritti neppure in ottemperanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l’impugnazione era carente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., perché non riproduceva né localizzava in modo adeguato gli atti decisivi della vicenda, in particolare la sentenza amministrativa presupposta e gli atti del Commissario ad acta in sede di ottemperanza. Tale omissione impediva di verificare se la controversia fosse stata già definita nel giudizio di ottemperanza e, quindi, se fosse effettivamente esclusa la giurisdizione del giudice ordinario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
viene invocato dai ricorrenti per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie di lavoro pubblico privatizzato; la Corte non entra nel merito della tesi perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di specificità.
il ricorso per cassazione deve contenere la riproduzione essenziale e la localizzazione degli atti e dei provvedimenti su cui si fonda la censura; la loro omissione comporta inammissibilità del motivo.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
la Corte richiama il motivo di giurisdizione e ribadisce che, pur essendo giudice anche del fatto processuale, la Cassazione richiede che il ricorso specifichi con precisione gli errori imputati alla sentenza e i fatti processuali rilevanti.
è richiamato come norma rilevante per il giudizio di ottemperanza nel regime ratione temporis applicabile, a sostegno dell’idea che la questione esecutiva resti devoluta al giudice amministrativo quando il provvedimento di ottemperanza abbia già deciso sulla controversia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma richiamata quale fonte dell’integrazione del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su una questione di giurisdizione è necessario riportare in modo specifico e localizzare gli atti processuali e i provvedimenti amministrativi decisivi, perché la Corte possa verificare il reale contenuto della controversia.
- Quando la censura investe l’esito di un giudizio di ottemperanza già definito dal giudice amministrativo, la giurisdizione del giudice ordinario può essere esclusa se il provvedimento di ottemperanza ha già statuito sulla questione controversa e non è stato impugnato con gli strumenti previsti.
- L’esercizio del potere di esame diretto degli atti da parte della Cassazione presuppone comunque che il ricorso indichi con precisione gli errori della sentenza impugnata e i fatti processuali sui quali si fonda la censura.
- La mancanza dei requisiti di specificità e completezza del ricorso determina l’inammissibilità dell’impugnazione, senza necessità di esaminare il merito della questione di giurisdizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11048/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11051/2024 del 24/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10935/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10936/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10938/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10951/2024 del 23/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →