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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11051/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di riqualificazione/progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato. Il dipendente aveva ottenuto l'inquadramento nella superiore area, ma sosteneva che la decorrenza corretta dovesse essere anticipata al 1° ottobre 2007 anziché al 1° gennaio 2009. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'inquadramento e la sua decorrenza derivassero da un decreto direttoriale esecutivo di un giudicato amministrativo e da un successivo giudizio di ottemperanza, sicché anche le contestazioni sull'atto finale dovevano essere fatte valere davanti al giudice amministrativo. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 63 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la lite riguardasse atti e attività tipiche del datore di lavoro nell'ambito di un rapporto contrattualizzato e quindi appartenenti alla giurisdizione ordinaria; 2) violazione dell'art. 102 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso l'esistenza di un litisconsorzio necessario con i 35 candidati utilmente collocati in graduatoria, nonostante in primo grado fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non conforme ai requisiti di specificità e completezza dell'art. 366 c.p.c., in quanto il ricorso non ricostruiva in modo adeguato la vicenda processuale, non riproduceva i passaggi essenziali degli atti rilevanti e non indicava compiutamente i presunti litisconsorti pretermessi né le ragioni della necessità dell'integrazione del contraddittorio. Ha ritenuto parimenti inammissibile il primo motivo perché il ricorso ometteva di trascrivere o comunque riportare nei passaggi essenziali i provvedimenti amministrativi e di ottemperanza costituenti il presupposto storico e giuridico della vicenda, impedendo alla Corte la verifica della dedotta giurisdizione. È stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso, senza statuizione sulle spese perché il Ministero era rimasto intimato, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    Invocato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'esistenza di un litisconsorzio necessario con i candidati utilmente collocati in graduatoria; la Corte nega la censura in rito per carenze del ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e completezza, con esposizione adeguata dei fatti processuali e riproduzione/localizzazione degli atti rilevanti, pena l'inammissibilità del motivo.

  • art. 371-bis c.p.c.

    La norma non consente la notifica del ricorso in cassazione nei termini richiesti dal ricorrente nel caso di dedotta mancata integrazione del contraddittorio in un precedente grado di giudizio.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato in via interpretativa per distinguere l'ipotesi di rinnovazione della notifica del ricorso nullo nei confronti di una parte già intimata.

  • art. 331 c.p.c.

    La Corte richiama il tema dell'integrazione del contraddittorio nei gradi di merito, osservando che la dedotta violazione va censurata in cassazione con ricorso specifico e autosufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Nel giudizio sulla giurisdizione la Cassazione può conoscere dei fatti processuali rilevanti, ma tale potere resta subordinato al rispetto del canone di specificità del ricorso.

  • art. 114 c.p.a.

    La Corte lo richiama in relazione ai limiti dell'impugnazione degli atti adottati in ottemperanza e al rilievo che, se il provvedimento di ottemperanza ha deciso sulla questione controversa e non è stato impugnato nei modi previsti, la giurisdizione del giudice ordinario resta esclusa.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata come fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura sulla giurisdizione o sul litisconsorzio necessario deve essere sorretta da un'esposizione completa e specifica dei fatti processuali e degli atti rilevanti; la mera allegazione generica non consente il sindacato di legittimità.
  • Chi deduce la mancata integrazione del contraddittorio ha l'onere di indicare in modo preciso i litisconsorti pretermessi e di spiegare perché la loro partecipazione fosse necessaria; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La Corte di cassazione, anche quando è chiamata a decidere sulla giurisdizione, può esaminare direttamente gli atti solo se il ricorso è rispettoso del requisito di specificità e consente l'individuazione dei documenti rilevanti.
  • Quando una controversia attiene all'esecuzione di un giudicato amministrativo e agli atti adottati in ottemperanza, le contestazioni sulla corretta esecuzione devono essere portate davanti al giudice dell'ottemperanza, se il provvedimento esecutivo ha già statuito sulla questione ed esso non è stato impugnato nei modi previsti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoroBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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