Cassazione Civile, Ordinanza n. 11048/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il primo motivo di un precedente ricorso, motivo fondato sulla dedotta esistenza di un giudicato che, secondo la parte, gli avrebbe consentito di agire in via esecutiva. Nel presente giudizio di revocazione, la censura è stata costruita come errore di fatto revocatorio, sostenendo che la Corte avrebbe mal percepito le risultanze di causa. La Corte, tuttavia, ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a contestare l'interpretazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e la richiesta, ritenuta necessaria dalla precedente ordinanza, di trascrivere in modo sintetico ma puntuale gli atti e i provvedimenti rilevanti (sentenza, atto di riassunzione, gravame) per delimitare l'oggetto della domanda e il diritto ad agire in executivis.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non fosse dedotto un vero errore di fatto, ma una critica di diritto all'interpretazione data dalla precedente ordinanza al principio di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione, questione non scrutinabile nel giudizio di revocazione ex art. 391-bis c.p.c. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e, inoltre, è stato attestato il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione è limitata agli errori di fatto e non consente di sindacare errori di diritto o l'interpretazione di norme processuali data dal provvedimento impugnato.
art. 395 c.p.c.
L'errore revocatorio rilevante deve consistere in un errore di fatto, non in una critica all'apprezzamento giuridico compiuto dalla Corte.
art. 366 c.p.c.
Il principio di specificità del ricorso per cassazione impone l'indicazione puntuale degli atti e dei documenti rilevanti, a fondamento della censura proposta.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione avverso provvedimenti della Corte di cassazione è ammissibile solo se deduce un errore di fatto decisivo, immediatamente percepibile e oggettivamente incontestabile; non può essere utilizzato per riproporre censure di diritto.
- Non integra errore revocatorio la contestazione dell'interpretazione data dalla Corte al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché tale doglianza investe un apprezzamento giuridico sottratto al rimedio revocatorio.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario della specificità, richiede che la parte indichi e, se necessario, sintetizzi gli atti e i documenti su cui fonda la censura in modo da consentire la comprensione immediata della questione senza ricercare altrove gli elementi essenziali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, è dovuto l'ulteriore contributo unificato.
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