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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10938/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente pubblico dell'Agenzia delle Entrate, inquadrato nell'Area III fascia F4, aveva agito per ottenere il riconoscimento del diritto al passaggio alla fascia F5 con decorrenza dal gennaio 2010 e la corresponsione delle differenze retributive conseguenti. La domanda si fondava sulla contestazione del punteggio attribuito nella procedura selettiva interna per gli sviluppi economici orizzontali, ritenuto dal lavoratore non adeguatamente motivato e viziato anche perché la valutazione di prima istanza sarebbe stata compiuta da un soggetto non legittimato. La Corte d'appello aveva però ritenuto che il ricorrente non avesse specificamente dimostrato la rilevanza delle attività svolte, la superiorità delle sue capacità e attitudini, né una disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti. Nel ricorso per cassazione venivano dedotte violazioni degli accordi collettivi del comparto Agenzie fiscali del 2010 e 2011 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., sostenendo: (1) che l'Amministrazione dovesse motivare specificamente il punteggio in base ai principi di correttezza e buona fede; (2) che la valutazione di prima istanza fosse stata resa da soggetto privo della necessaria legittimazione, perché non dirigente responsabile dell'ufficio di appartenenza del candidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto decisiva la circostanza che il dipendente non avesse proposto una domanda risarcitoria per perdita di chance, ma avesse invece chiesto l'attribuzione in forma specifica della progressione economica e delle differenze retributive. Richiamando la giurisprudenza sulle procedure selettive con margine di discrezionalità dell'amministrazione, la Corte ha affermato che, in tali casi, il dipendente che contesti l'esito della valutazione può al più chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance, non l'attribuzione diretta del beneficio, salvo che il bando preveda criteri rigidamente vincolati e privi di discrezionalità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato quale parametro di correttezza nell'esecuzione della procedura selettiva interna; la Corte non ne ha fatto applicazione in senso favorevole al ricorrente perché ha ritenuto assorbente il diverso profilo dell'ammissibilità della domanda proposta.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto e della procedura valutativa; la doglianza è stata ritenuta inidonea a superare il rilievo che il ricorrente aveva chiesto un bene non ottenibile in forma specifica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro di censura per violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per analogia dalla Corte in tema di procedure selettive discrezionali, al fine di affermare che la tutela esperibile è risarcitoria e non di attribuzione in forma specifica, salvo criteri vincolati di selezione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive interne caratterizzate da una valutazione comparativa con margini di discrezionalità amministrativa, la contestazione dell'esito non consente di ottenere in cassazione o in giudizio l'attribuzione in forma specifica del beneficio economico o dell'incarico, ma soltanto, se del caso, il risarcimento del danno da perdita di chance.
  • La domanda giudiziale deve essere coerente con la tutela astrattamente esperibile: la richiesta di conseguimento diretto della progressione o dell'incarico è inammissibile quando l'ordinamento ammette solo una tutela risarcitoria per l'illegittimità della procedura discrezionale.
  • Solo se la disciplina della selezione prevede criteri vincolanti e non lascia alcuno spazio valutativo all'amministrazione può ammettersi una tutela specifica di attribuzione del bene; in presenza di discrezionalità, il sindacato si arresta alla verifica dell'illegittimità e del pregiudizio risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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