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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10951/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, con contestuale istanza di correzione di errore materiale, avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva ritenuto inidonea, ai fini della regolazione delle spese, la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. perché formata anteriormente al deposito del ricorso e aveva considerato tardiva quella successivamente allegata alla memoria illustrativa. L'INPS ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività. La Corte ha rilevato che il ricorso per revocazione, notificato il 5 gennaio 2023, era stato proposto oltre il termine semestrale previsto dall'art. 391-bis c.p.c., applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016, poiché il provvedimento impugnato era stato pubblicato il 3 dicembre 2020 e il termine era scaduto il 3 giugno 2021. La Corte ha inoltre escluso la sospensione feriale del termine, trattandosi di controversia in materia previdenziale. Quanto all'istanza di correzione, la Corte l'ha ritenuta inammissibile perché non denunciava un mero errore materiale tra volontà del giudice e sua rappresentazione grafica, ma mirava in realtà a sovvertire il decisum fondato su una doppia ratio decidendi sull'inidoneità e intempestività della dichiarazione reddituale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto tardiva l'impugnazione perché proposta oltre il termine semestrale ex art. 391-bis c.p.c., non soggetto a sospensione feriale in materia previdenziale, e ha altresì dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale perché estranea ai limiti del rimedio, non essendo volto a correggere una svista percettiva ma a incidere sul contenuto decisorio della precedente ordinanza. Non ha regolato le spese, avendo la parte ricorrente depositato idonea dichiarazione reddituale nel nuovo giudizio. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla dichiarazione reddituale rilevante ai fini della regolazione delle spese nei giudizi previdenziali; la Corte ha ribadito che la dichiarazione allegata dopo il deposito del ricorso originario era tardiva e quindi inidonea.

  • art. 391-bis c.p.c.

    è il termine per proporre il ricorso per revocazione contro i provvedimenti della Corte di cassazione; la Corte afferma che, per i provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016, il termine è semestrale.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione del provvedimento mediante deposito in cancelleria e non presuppone la comunicazione alle parti da parte della cancelleria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione avverso i provvedimenti della Corte di cassazione è soggetto al termine semestrale previsto dall'art. 391-bis c.p.c. per i provvedimenti pubblicati dopo il 30 ottobre 2016, con conseguente tardività dell'impugnazione proposta oltre tale limite.
  • Nei giudizi in materia previdenziale il termine per impugnare non è soggetto a sospensione feriale.
  • La decorrenza del termine lungo per impugnare dipende dalla pubblicazione del provvedimento mediante deposito in cancelleria e non dall'avvenuta comunicazione alle parti da parte della cancelleria.
  • La mancata comunicazione del provvedimento non integra, di regola, errore di diritto incolpevole idoneo a giustificare la rimessione in termini, essendo onere del difensore attivarsi per verificare lo stato del processo.
  • La correzione dell'errore materiale è ammessa solo per eliminare una divergenza meramente grafica o percettiva tra volontà del giudice e testo del provvedimento; non può essere utilizzata per rimettere in discussione il contenuto decisorio o le rationes decidendi della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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