Cassazione Civile, Ordinanza n. 10935/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da molteplici contratti di lavoro subordinato a tempo determinato intercorsi tra marzo 2010 e dicembre 2011 presso una azienda sanitaria locale. Il Tribunale aveva condannato l’ente al pagamento di 3 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, a titolo risarcitorio per l’illegittima apposizione del termine; la Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione della lavoratrice, ha aumentato l’indennità a 6 mensilità. In cassazione l’azienda sanitaria ha dedotto, con due motivi, che l’appello fosse tardivo perché la notifica della sentenza di primo grado del 16.2.2017 avrebbe fatto decorrere il termine breve di 30 giorni; inoltre ha censurato la liquidazione del danno ex art. 32, comma 5, L. 183/2010, lamentando omessa o apparente motivazione e indebita valorizzazione di criteri generici (dimensioni dell’ente e precedenti di merito) invece di elementi concreti del caso, nonché la mancata considerazione dell’asserita assenza di prova di un danno da perdita di chance.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non correttamente veicolato come denuncia di nullità processuale, non autosufficiente quanto al contenuto della relata di notifica, e comunque infondato alla luce dei principi per cui la notifica della sentenza presso la sede dell’ente, senza richiamo al procuratore, non fa decorrere il termine breve di impugnazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la motivazione sulla quantificazione dell’indennità non era assente né apparente, poiché la Corte territoriale aveva fondato la liquidazione sulle dimensioni dell’ente e sulla durata del rapporto; inoltre le censure non si confrontavano con il giudicato interno formatosi sull’illegittimità dei rapporti a termine e confondevano i presupposti della legittima apposizione del termine con i criteri di quantificazione dell’indennità risarcitoria. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese, perché la resistente non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la notifica idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione deve essere eseguita secondo le forme che assicurino la conoscenza della sentenza da parte del procuratore costituito; la notifica presso la sola sede dell’ente, senza richiamo al difensore, non è sufficiente
il termine breve di trenta giorni per proporre appello decorre solo da una notificazione della sentenza idonea ai sensi di legge
la notifica degli atti alla parte costituita deve avvenire presso il procuratore domiciliatario secondo le forme previste
la notificazione della sentenza nelle forme previste per la parte costituita è quella che fa decorrere il termine di impugnazione
in mancanza di notifica idonea della sentenza, opera il termine lungo per impugnare
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura che investe un errore processuale deve essere correttamente sussunta nella norma di ricorso pertinente, non essendo sufficiente una generica deduzione di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
l’errore processuale va dedotto come nullità della sentenza o del procedimento quando si contesta la ritualità degli atti processuali
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato sulla quantificazione dell’indennità legale è ammesso solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante, non per una nuova valutazione del merito
l’indennità risarcitoria per illegittima apposizione del termine va determinata dal giudice di merito entro il range legale, con valutazione discrezionale ancorata a criteri concreti del caso
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul diritto di difesa e sulla motivazione
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione della decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, può essere dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La notificazione della sentenza di primo grado è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione solo se eseguita nelle forme che assicurano la ricezione da parte del procuratore costituito; una notifica effettuata presso la sede dell’ente, senza espresso riferimento al difensore, non basta a far decorrere il termine di trenta giorni.
- Quando si denuncia in cassazione un errore processuale relativo alla ritualità della notificazione o alla tempestività dell’impugnazione, il motivo deve essere costruito in modo coerente come censura di nullità e deve essere autosufficiente quanto agli atti e ai documenti rilevanti.
- La quantificazione dell’indennità dovuta per illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro è rimessa al giudice di merito entro i limiti di legge; in cassazione essa è censurabile solo per motivazione mancante, apparente, illogica o contraddittoria, non per la mera preferenza di criteri valutativi diversi.
- Ai fini della misura dell’indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010, sono criteri valorizzabili le dimensioni del datore di lavoro pubblico o privato e la durata complessiva del rapporto illegittimamente a termine; le ragioni organizzative che avevano giustificato il ricorso al precariato attengono invece alla legittimità dell’apposizione del termine, non alla sola quantificazione del ristoro.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e non possono ignorare un eventuale giudicato interno formatosi su specifici capi della decisione.
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