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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10936/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato intercorsi tra una lavoratrice e una azienda sanitaria locale nel periodo dicembre 2008-marzo 2011. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto un’indennità risarcitoria pari a 3 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; la Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello della lavoratrice, aveva aumentato l’importo a 6 mensilità. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 326 c.p.c., sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado effettuata il 16.2.2017 presso la sede legale dell’ente, su istanza della stessa parte notificante, fosse idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione e dunque rendesse tardivo l’appello; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza e violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, lamentando che la Corte territoriale avesse liquidato l’indennità in modo apodittico, richiamando le dimensioni dell’ente, la durata del rapporto e precedenti analoghi, senza adeguata motivazione e senza considerare le ragioni organizzative del ricorso al precariato e la mancanza di prova di un danno ulteriore o da perdita di chance.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la doglianza, formalmente proposta come violazione di legge, non era costruita come denuncia di nullità processuale; inoltre non riproduceva puntualmente la relata di notifica ed era comunque infondata perché la notifica della sentenza era avvenuta presso la sede legale dell’ente e non presso il procuratore costituito, sicché non era idonea a far decorrere il termine breve. Sul secondo motivo ha affermato che il sindacato di legittimità sulla quantificazione dell’indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 è limitato ai casi di motivazione assente, illogica o contraddittoria; nel caso concreto la motivazione c’era ed era fondata su parametri ritenuti legittimi (dimensioni dell’ente e durata complessiva del rapporto). Ha inoltre osservato che le censure non si confrontavano con il giudicato interno già formatosi sulla illegittima gestione dei rapporti a termine e sulla natura solo risarcitoria delle conseguenze, né con la distinzione tra ragioni del ricorso al precariato e criteri di liquidazione dell’indennità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell’intimata; è stato infine dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 326 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre solo da una notificazione della sentenza idonea secondo le forme di legge; la notifica presso la sede dell’ente, senza richiamo al procuratore costituito, non è sufficiente a far decorrere il termine breve nei confronti della parte assistita da difensore domiciliatario in sede.

  • artt. 170, 325 e 326 c.p.c.

    La notifica della sentenza nelle forme previste per le parti costituite e per i difensori è rilevante ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione; se eseguita solo presso la sede dell’ente e non al procuratore, non produce l’effetto acceleratorio invocato.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione idonea a far decorrere il termine breve, resta applicabile il termine lungo per proporre l’appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo che denuncia un errore processuale deve essere coerentemente incardinato come censura di nullità ove si contesti la violazione di norme processuali; altrimenti può risultare inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    L’errore processuale va veicolato come deduzione di nullità della decisione o del procedimento, anche senza formula sacramentale, purché emerga in modo univoco la censura di nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La quantificazione dell’indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 è censurabile in cassazione solo per motivazione assente, apparente, illogica o contraddittoria.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    L’indennità risarcitoria per l’illegittima apposizione del termine va liquidata dal giudice di merito entro il minimo e il massimo previsti, con valutazione discrezionale ancorata a parametri del caso concreto come durata del rapporto e dimensioni del datore di lavoro.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro del diritto di difesa in relazione alla dedotta carenza motivazionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro del giusto processo e dell’obbligo di motivazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dell’obbligo della parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza eseguita presso la sede legale della parte costituita, senza alcun richiamo al procuratore domiciliatario, non equivale alla notifica alla parte tramite il suo difensore e non fa decorrere necessariamente il termine breve per l’impugnazione.
  • Chi deduce in cassazione un errore processuale deve formulare una censura coerente con la nullità della decisione o del procedimento e deve indicare con precisione gli atti rilevanti; la mancata puntuale riproduzione o localizzazione degli atti può condurre all’inammissibilità.
  • La quantificazione dell’indennità risarcitoria dovuta per illegittima apposizione del termine è rimessa al giudice di merito entro i limiti normativi e può essere censurata in cassazione solo per macroscopici vizi motivazionali, non per una diversa valutazione del merito.
  • I criteri di liquidazione dell’indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 devono essere ancorati a circostanze concrete del rapporto, come durata dell’impiego e dimensioni del datore di lavoro; le ragioni organizzative che hanno determinato il ricorso al precariato attengono invece alla legittimità del termine e non alla misura dell’indennità risarcitoria.
  • Se sulla violazione di norme inderogabili nella gestione dei rapporti a termine si è formato giudicato interno, il ricorrente non può rimettere in discussione tale accertamento sotto la veste di censure sulla quantificazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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