Cassazione Civile, Ordinanza n. 00114/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice di pace, di avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi per conto del Comune. Il giudice di primo grado aveva annullato gli atti, qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ritenendo dedotta la mancanza del titolo esecutivo richiesto per la riscossione. In appello, promosso dalla curatela fallimentare della società subentrata e con costituzione del Comune, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello perché non era stata impugnata la qualificazione della domanda data dal primo giudice, con conseguente formazione del giudicato interno; inoltre, nel regime temporale applicabile, contro la decisione resa ai sensi dell'art. 616 c.p.c. non era proponibile appello. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi sostanzialmente collegati, denunciando omessa decisione, vizio di motivazione, violazione degli artt. 615 e 618 c.p.c., dell'art. 949, comma 1, c.c. e dell'art. 112 c.p.c., nonché ultrapetizione. Sosteneva che: gli attori avevano in realtà contestato il merito della pretesa e non proposto una vera opposizione all'esecuzione; l'atto impugnato non sarebbe stato un'ordinanza-ingiunzione ma un avviso di accertamento di obbligazione non tributaria; il Tribunale avrebbe sostituito d'ufficio una domanda diversa da quella proposta; la motivazione sarebbe stata solo apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente valorizzato la mancata impugnazione, in appello, della qualificazione della domanda operata dal giudice di pace, con conseguente giudicato interno su tale punto. Il ricorso non ha attinto questa ratio decidendi, limitandosi a contestare la ricostruzione dell'atto e della domanda nel merito. La Corte ha inoltre escluso sia l'ultrapetizione sia la motivazione apparente, rilevando che il giudice di merito aveva esercitato il potere di interpretazione e qualificazione della domanda entro i limiti consentiti e con motivazione comprensibile e riferita al caso concreto. Nessuna statuizione sulle spese, perché le controparti erano rimaste intimate. È stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Rileva come norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione; la qualificazione della domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c. ha inciso sul regime delle impugnazioni.
Nel testo applicabile ratione temporis non consentiva l'appello avverso la decisione resa sull'opposizione all'esecuzione.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 615 c.p.c. nelle censure sulla qualificazione dell'azione.
Evocato dal ricorrente in collegamento con le doglianze sulla natura della domanda e sull'accertamento negativo della pretesa.
Richiamato per lamentare ultrapetizione; la Corte ribadisce però che il giudice può qualificare la domanda e rilevare d'ufficio i profili giuridici rilevanti senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte osserva che i motivi non risultavano ben aderenti al principio di tipicità e di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.
Consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso è privo di ragioni idonee a superare un orientamento consolidato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Comporta, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Richiamato per l'intervenuta riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., interpretata come riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
Usato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- L'impugnazione deve essere proposta secondo la qualificazione giuridica della domanda operata dal giudice che ha deciso la controversia; se tale qualificazione non viene specificamente censurata, sul punto si forma giudicato interno.
- Il giudice di merito, nell'interpretare e qualificare la domanda, deve guardare al contenuto sostanziale della pretesa desumibile dagli atti e dalle allegazioni, non solo alla formulazione letterale, restando però nei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa.
- L'ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene della vita non richiesto o decide su questioni estranee e non rilevabili d'ufficio; non ricorre quando il giudice individua la corretta natura dell'azione e applica la disciplina giuridica corrispondente.
- La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione o si riduce a formule di stile; non è sufficiente a denunciare il vizio il mero dissenso sulla soluzione adottata.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, chiari e attaccare la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se non colgono la ragione decisiva della decisione, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00098/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00100/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00101/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00104/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00105/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00106/2023 del 04/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →