Cassazione Civile, Ordinanza n. 00575/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società, poi divenuta Maluni s.r.l., con recupero a tassazione di maggiori IRAP e IVA e con vari rilievi fiscali: omessa contabilizzazione di interessi attivi su finanziamenti infruttiferi alle controllate; indebita deduzione di costi pluriennali per consulenze e due diligence relative all’acquisto di una società estera; indeducibilità di spese di sponsorizzazione del Benevento Calcio qualificate dall’Ufficio come spese di rappresentanza; omessa contabilizzazione di dividendi ritenuti invece componenti reddituali; indebita deduzione di componenti negativi connessi alla svalutazione di partecipazioni. La CTR aveva accolto l’appello dei contribuenti ritenendo, da un lato, che un giudicato formatosi in altra controversia e altra annualità potesse essere invocato ai sensi dell’art. 1306 c.c. anche dai coobbligati solidali e, dall’altro, che nel merito i rilievi dell’Ufficio non fossero fondati. L’Agenzia proponeva sei motivi: violazione degli artt. 2909 e 1306 c.c. per l’erronea estensione del giudicato esterno ai coobbligati; violazione delle norme del TUIR in tema di interessi attivi da finanziamenti infruttiferi; violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e sull’inerenza; violazione delle norme sulle spese di sponsorizzazione; nullità della sentenza per motivazione apparente sul rilievo relativo ai dividendi; violazione dell’art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell’onere probatorio e mancata considerazione del materiale istruttorio dell’Ufficio.
La decisione
La Corte non decide il merito dei motivi di ricorso perché rileva, in via preliminare, che la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018 e che, non essendo stata presentata tempestivamente istanza di trattazione da parte di tutte le parti né risultando un diniego della definizione, il processo si è estinto per decorso del termine del 31 dicembre 2020. Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio con gli effetti previsti dalla disciplina richiamata, compresa la regolazione delle spese secondo la norma speciale.
Norme richiamate
La CTR aveva ritenuto che il giudicato favorevole reso in favore di un litisconsorte potesse essere invocato dai coobbligati solidali anche in un’annualità diversa, essendo fondato su elementi comuni; la ricorrente contestava questa estensione
Richiamato per censurare l’efficacia del giudicato esterno e la sua asserita indebita estensione ai coobbligati
art. 56, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dall’Ufficio per il recupero a tassazione di componenti positivi e negativi nel reddito d’impresa
art. 89, commi 4 e 5, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato per la tassazione degli interessi attivi e la qualificazione fiscale di proventi societari
Richiamato dall’Ufficio in relazione ai finanziamenti e ai relativi interessi
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato in tema di deducibilità dei costi e requisito di inerenza
art. 110, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato per la determinazione del reddito d’impresa e la valutazione dei componenti negativi
Invocato per sostenere che la CTR abbia invertito o ignorato l’onere della prova, non considerando l’impianto probatorio dell’Ufficio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la fissazione in camera di consiglio
Richiamato per il rito camerale in Cassazione
La Corte applica la disciplina della definizione agevolata: in mancanza di tempestiva istanza di trattazione e in assenza di diniego della definizione, il giudizio si estingue per decorso del termine previsto
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 168/2016, nel contesto del rito camerale
Richiamato per le norme processuali applicabili alla trattazione camerale
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata che prevede l’estinzione del giudizio e non viene proposta nei termini l’istanza di trattazione, il processo deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- L’estinzione per definizione agevolata assorbe la trattazione dei motivi di ricorso, rendendo superfluo ogni scrutinio sulle censure di diritto sostanziale o processuale.
- L’eventuale invocazione del giudicato esterno o della disciplina di cui all’art. 1306 c.c. resta un tema di merito che non viene esaminato quando sopravvenga una causa estintiva del processo.
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