Cassazione Civile, Ordinanza n. 11309/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto in una strada extraurbana, nel quale un cinghiale sarebbe improvvisamente sbucato dalla vegetazione laterale attraversando la carreggiata e urtando la parte anteriore destra dell'autovettura della conducente. La danneggiata ha chiesto il risarcimento dei danni materiali alla Regione, sostenendo che il tratto stradale fosse privo di adeguata segnaletica di pericolo e di misure di contenimento della fauna selvatica. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendosi provata la responsabilità dell'ente anche ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c.; in appello, invece, la domanda è stata rigettata per mancata prova dell'esatta dinamica del sinistro e della condotta di guida diligente. Nel ricorso per cassazione la danneggiata ha articolato cinque motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di travisamento della prova, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente svalutato deposizioni testimoniali e documenti che avrebbero ricostruito in modo chiaro l'evento; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2052 e 2054 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse escluso la responsabilità regionale facendo leva solo sul mancato superamento della presunzione di colpa del conducente, senza valutare correttamente l'assetto degli oneri probatori e la prova liberatoria dell'ente; gli ulteriori motivi, come emerge dal testo, erano illustrati ma non vengono specificamente riportati nel dettaglio nella sentenza. La Regione ha resistito con controricorso, difendendo la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul preteso travisamento della prova, perché essa mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità, e perché nel caso concreto il giudice di merito aveva comunque accertato, con motivazione congrua, che le prove raccolte non consentivano una ricostruzione puntuale e attendibile della dinamica del sinistro. È stata poi respinta anche la doglianza sull'applicazione degli artt. 2052 e 2054 c.c.: la Corte, richiamando i recenti arresti del 2026, ha affermato che, nei danni da fauna selvatica, l'attore che agisce per il risarcimento deve provare in modo specifico la dinamica dell'incidente, comprendendo sia il comportamento dell'animale sia la condotta di guida del veicolo, al fine di dimostrare che l'evento sia causalmente imputabile esclusivamente all'animale e non anche a una condotta colposa del conducente. Nel caso concreto tale prova non era stata raggiunta, poiché non risultavano dimostrate né l'adozione di tutte le cautele esigibili né l'imprevedibilità e inevitabilità dell'attraversamento dell'animale. Le spese di legittimità sono state compensate, mentre è stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o ignora fatti pacifici o non contestati; non può essere usata per censurare la mera preferenza accordata a una prova rispetto a un'altra.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a un mezzo istruttorio un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare la valutazione di merito delle prove.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul travisamento della prova e sul vizio motivazionale è ammesso solo entro limiti rigorosi: per il n. 5 occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non del singolo elemento istruttorio.
La Corte richiama i propri recenti precedenti di sistemazione della materia come premessa della decisione.
Nel giudizio di merito era stata evocata quale norma generale di responsabilità aquiliana, ma la Corte ribadisce che, nella materia dei danni da fauna selvatica, la questione va inquadrata principalmente nell'art. 2052 c.c. con specifici oneri probatori a carico dell'attore.
Per i danni cagionati da fauna selvatica la responsabilità è ricondotta al criterio oggettivo di imputazione previsto da questa norma; tuttavia il danneggiato deve provare la dinamica concreta del sinistro e il nesso causale tra comportamento dell'animale e danno.
La presunzione di colpa del conducente assume nel caso di collisione tra veicolo e animale un ruolo residuale; l'attore deve comunque provare che l'incidente sia stato causato dall'animale e non anche da condotta colposa del conducente.
La condotta colposa del danneggiato rileva nella valutazione del concorso causale, che il giudice deve considerare nel quadro complessivo degli oneri di allegazione e prova.
L'attore deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, e nei sinistri con fauna selvatica ciò include la concreta dinamica dell'evento e la riconducibilità causale del danno all'animale.
La Corte lo richiama per affermare che non risultava provato che la conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili alla guida.
art. 13 del d.p.r. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In caso di danni da collisione tra veicolo e fauna selvatica, il danneggiato che agisce per il risarcimento deve provare in modo specifico la dinamica dell'incidente, non essendo sufficiente il mero fatto storico dello scontro con l'animale.
- La responsabilità per danni da fauna selvatica è inquadrata nell'art. 2052 c.c. come criterio oggettivo di imputazione; tuttavia, sul piano probatorio, l'attore deve dimostrare che il sinistro sia causalmente ascrivibile all'animale e non, anche solo in parte, a una condotta colposa del conducente.
- La presunzione di colpa del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c., nei sinistri con animali, ha un ruolo sostanzialmente residuale rispetto all'onere dell'attore di provare l'interazione tra condotta dell'animale e condotta di guida.
- In cassazione, la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio; essa è ammissibile solo nei casi di utilizzo di prove non acquisite o di attribuzione di valore legale a prove prive di tale valore.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il semplice dissenso sulla valutazione di singoli mezzi di prova come testimonianze o documenti.
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