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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41176/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010, con recupero a tassazione di maggiori ricavi ritenuti non dichiarati. In primo grado la pretesa fiscale era stata solo in parte accolta; in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione limitatamente alla ripresa per cessione "in nero" di materiale inerte cavato abusivamente tra il 2005 e il 2010, ritenendo non raggiunta la prova della relativa vendita occulta. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, perché la CTR avrebbe erroneamente escluso la prova presuntiva della cessione in nero nonostante i rilievi geologici ARPA evidenziassero un’estrazione non autorizzata di sabbia e ghiaia, non contabilizzata e non rinvenuta in magazzino; secondo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, per avere la CTR deciso sulla cessione in nero senza che le contribuenti avessero specificamente dedotto quel motivo di impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse falsamente applicato l’art. 2729 c.c. perché non aveva valorizzato il quadro indiziario offerto dai rilievi ARPA e dall’assenza di riscontro contabile o di magazzino del materiale estratto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di accertamento fiscale, la contabilità formalmente regolare può essere superata da presunzioni semplici quando risulti complessivamente inattendibile; il giudizio può fondarsi anche su un unico elemento, purché grave, preciso e concordante.
  • L’antieconomicità del comportamento del contribuente e le incongruenze tra dati dichiarati e condizioni concrete dell’attività possono legittimare l’accertamento analitico-induttivo, con conseguente inversione dell’onere della prova in capo al contribuente.
  • L’errore di diritto sulla disciplina delle presunzioni ricorre quando il giudice di merito rifiuta di trarre la conseguenza ignota da fatti noti che, per coerenza e connessione logica, avrebbero dovuto essere valorizzati come indizi rilevanti.
  • La censura per violazione dell’art. 2729 c.c. è configurabile non solo quando si ammettano presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma anche quando si escluda ingiustificatamente la sussunzione di fatti che quei requisiti presentano.
  • In materia di IVA e imposte dirette, ove l’amministrazione alleghi elementi obiettivi idonei a fondare la ricostruzione induttiva dei ricavi, spetta al contribuente fornire prova contraria della correttezza delle dichiarazioni e della non riferibilità degli indizi alla pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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