Cassazione Civile, Ordinanza n. 31945/2025 del 08/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie sui conti correnti della contribuente, ritenuta dall'Ufficio svolgere attività di intermediazione immobiliare, nel settore delle opere d'arte e di consulenza nel campo della moda. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che versamenti e prelevamenti bancari facessero presumere ricavi non dichiarati e che la contribuente non avesse fornito prova idonea a superare la presunzione, anche valorizzando alcuni file reperiti sul computer della stessa. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 1 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, assumendo che la presunzione bancaria non potesse operare senza previa prova della natura imprenditoriale dell'attività svolta; 2) violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per asserita erronea e illegittima valutazione comparativa delle prove documentali; 3) violazione dell'art. 2729 c.c., dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato ingiustificati anche versamenti provenienti da un soggetto con cui intratteneva una relazione sentimentale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Ha invece rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi: il secondo perché mirava a una rivalutazione del merito sotto le spoglie della violazione di legge; il terzo perché parimenti diretto a contestare valutazioni di merito della CTR ed anche privo di specificità. La Corte ha affermato che la CTR non aveva compiutamente qualificato l'attività della contribuente, pur essendo decisivo stabilire se l'intermediazione fosse stata svolta in forma imprenditoriale, professionale o occasionale, poiché da tale qualificazione dipende l'estensione della presunzione bancaria ai prelevamenti oltre che ai versamenti.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
presunzione relativa della disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari
La presunzione bancaria si applica alla generalità dei contribuenti quanto ai versamenti; quanto ai prelevamenti opera solo per i titolari di reddito d'impresa, non per i lavoratori autonomi, e la prova contraria deve essere analitica e specifica per ciascuna movimentazione.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato per chiarire che i dati bancari possono essere utilizzati nell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche e, dunque, la presunzione sui versamenti non è limitata agli imprenditori.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato in parallelo all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 per l'utilizzo delle risultanze bancarie nell'accertamento IVA e per la presunzione di operazioni imponibili.
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione all'IRAP, senza che la Corte sviluppi un'autonoma ratio su questo profilo.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la valutazione delle prove nel processo tributario.
Richiamati per contestare la valutazione probatoria operata dal giudice di merito.
La Corte ribadisce che la presunzione legale ex artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 non richiede i requisiti delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
Richiamato solo per escludere l'eccezione di inammissibilità dei motivi per mancata specificazione del parametro di riferimento.
Massime di principio
- Nell'accertamento fondato su indagini bancarie, la presunzione di maggior reddito derivante dai versamenti sui conti correnti opera nei confronti di tutti i contribuenti, mentre la presunzione relativa ai prelevamenti è limitata ai titolari di reddito d'impresa.
- Per superare la presunzione bancaria, il contribuente deve fornire prova analitica e specifica della riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni già contabilizzate o, comunque, della sua irrilevanza fiscale; non bastano giustificazioni generiche o meramente ipotetiche.
- Quando l'attività contestata può essere svolta in forme diverse, il giudice di merito deve qualificarla compiutamente, perché dalla qualificazione dipende l'ambito applicativo della presunzione bancaria e, in particolare, l'utilizzabilità dei prelevamenti come indici di ricavi non dichiarati.
- La presunzione legale fondata sulle movimentazioni bancarie non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici; il controllo giudiziale deve concentrarsi sulla specifica prova contraria offerta dal contribuente per ciascuna operazione.
- È inammissibile la censura di violazione di legge che, sotto tale veste, miri soltanto a una rivalutazione del materiale probatorio e delle apprezzamenti di merito compiuti dal giudice tributario.
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