Cassazione Civile, Ordinanza n. 31937/2025 del 08/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta per accertare la nullità di alcune elargizioni di denaro per difetto di forma ad substantiam e per ottenere la restituzione delle somme. In primo grado la domanda viene accolta; in appello il convenuto originario, che resiste sostenendo che si trattasse di donazioni di modico valore o di donazioni d'uso, propone gravame. Nel corso dell'appello l'attrice muore e si costituisce la figlia dichiarandosi unica erede. Dopo la rimessione della causa in decisione e durante il termine per le memorie ex art. 190 c.p.c., l'appellante deposita il testamento della de cuius, pubblicato dopo il decesso, dal quale risulta la nomina a erede universale dell'appellante stesso, insieme all'atto di accettazione dell'eredità, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere o comunque il venir meno dell'interesse della controparte a proseguire il giudizio. La Corte d'appello però ritiene tardive tali produzioni e respinge il gravame, confermando la qualificazione delle elargizioni come donazioni non di modico valore e non come donazioni d'uso. In cassazione i ricorrenti deducono: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 100 e 110 c.p.c. per avere ammesso la costituzione della figlia come erede nonostante il testamento nominasse erede universale il convenuto; 2) nullità della sentenza, violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 1253 c.c. per avere dichiarato inammissibili il testamento e l'accettazione dell'eredità, senza dichiarare la cessazione della materia del contendere; 3) violazione degli artt. 100 c.p.c., 770, comma 2, c.c. e 783 c.c. per non avere escluso l'interesse alla lite e la legittimazione dell'erede costituita in prosecuzione. La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo, rilevando che i documenti erano diretti non a provare il fondamento della pretesa originaria, ma a dimostrare una sopravvenuta carenza di interesse e il difetto di legittimazione a proseguire il giudizio; la carenza di interesse è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e la relativa sopravvenienza può essere documentata anche in cassazione. Gli altri motivi restano assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di appello è stata quindi annullata perché il giudice di merito non poteva escludere il rilievo dei documenti sopravvenuti e doveva verificare se, per effetto della pubblicazione del testamento e dell'accettazione dell'eredità, fosse venuto meno l'interesse della parte attrice a proseguire la lite o la legittimazione della parte costituita in sua sostituzione.
Norme richiamate
L'interesse ad agire deve persistere per tutta la durata del processo e la sua carenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
La successione nel processo presuppone l'effettiva qualità di successore della parte originaria; la Corte di merito doveva verificare la legittimazione processuale alla luce del testamento sopravvenuto.
Il divieto di nuove prove in appello non opera per documenti prodotti a dimostrare fatti sopravvenuti incidenti su interesse ad agire e legittimazione processuale.
La sopravvenienza che incide sull'interesse alla lite può essere documentata anche in cassazione.
La parte aveva allegato la sopravvenienza e l'impossibilità di produrre prima i documenti, con i presupposti per l'autorizzazione al deposito.
I documenti sono stati depositati durante il termine per le memorie di replica, quindi in una fase ancora rilevante del giudizio di appello.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che le elargizioni potevano qualificarsi come donazioni d'uso, ma la censura è rimasta assorbita.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la tesi delle donazioni di modico valore, ma la censura è rimasta assorbita.
Richiamato nel ricorso insieme alla censura sulla produzione documentale; dalla sentenza non emerge una specifica interpretazione applicata dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'interesse ad agire deve permanere per l'intera durata del processo e la sua sopravvenuta carenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- I documenti sopravvenuti che dimostrano il venir meno dell'interesse alla lite o un difetto di legittimazione processuale non sono soggetti al divieto di nuove prove in appello quando non mirano a provare il merito originario della domanda, ma un fatto sopravvenuto processualmente rilevante.
- La sopravvenienza che incide sulla prosecuzione del giudizio può essere dedotta e documentata anche in cassazione; se per accertarla sono necessari ulteriori fatti, la verifica spetta al giudice del rinvio.
- Quando una questione preliminare di interesse o legittimazione è fondata su fatti sopravvenuti, il giudice di merito non può prescinderne limitandosi a dichiarare tardiva la produzione documentale.
- Se il motivo accolto investe la ritualità della prosecuzione del giudizio e la persistente utilità della decisione, restano assorbite le censure che attengono al merito sostanziale della controversia.
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