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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16041/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per oltre 18 milioni di euro, quale saldo negativo del conto corrente sul quale venivano regolate operazioni in derivati eseguite dalla banca per conto del cliente in base a contratti quadro. L’opponente contestava la legittimità e la correttezza dell’operatività finanziaria, deducendo, tra l’altro, carenze probatorie, tardività e irrilevanza di documenti prodotti dalla banca, mancata ammissione di consulenza tecnica e prova testimoniale, errata qualificazione come operatore qualificato/professionale, applicazione indebita delle regole di protezione dell’investitore e del foro del consumatore, nonché mancata prova di addebiti usurari, anatocistici o non dovuti e responsabilità precontrattuale/contrattuale della banca. La banca, con ricorso incidentale, ha contestato il rigetto della propria domanda riconvenzionale per il saldo di un ulteriore rapporto di conto corrente collegato a un’apertura di credito ipotecaria, sostenendo che gli estratti conto provavano il credito e che le contestazioni del correntista erano generiche o inesistenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’investitore. Ha invece accolto, nei limiti del secondo motivo, il ricorso incidentale della banca: ha ritenuto fondato il motivo con cui si censurava la decisione d’appello nella parte in cui aveva negato la prova del saldo del conto corrente n. 1061 soltanto perché gli estratti conto prodotti erano ritenuti non completi, senza verificare se il correntista avesse mosso contestazioni specifiche ai sensi dell’art. 1832 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al profilo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese. Il terzo motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile e il primo e il quarto sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    La procura del rappresentante della società può essere depositata successivamente ai fini dell'ammissibilità del controricorso.

  • art. 369, secondo comma, n. 3, c.p.c.

    Il deposito contestuale riguarda la procura ad litem conferita con atto separato; la mancata allegazione tempestiva può incidere sull'improcedibilità del ricorso o controricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    È consentito il deposito successivo della procura del rappresentante della società.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato tra le norme denunciate nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato tra le norme denunciate nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia dal ricorrente principale sia dalla banca; la Corte ribadisce che la prova del credito e delle contestazioni va valutata secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nelle censure, ma la Corte ne ha escluso la rilevanza ai fini del ricorso principale; nel ricorso incidentale la decisione è stata cassata per errata valutazione della prova documentale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nelle censure, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che miravano a una rivalutazione del merito.

  • art. 31 regolamento Consob n. 11522/98

    La qualità di operatore qualificato richiede una dichiarazione specifica dell'investitore e la verifica dei presupposti soggettivi; nel caso concreto la dichiarazione del 2004 è stata valorizzata dalla Corte d'appello.

  • artt. 27, 28 e 29 regolamento Consob n. 11522/98

    Le regole di profilatura/informazione sono state ritenute non operanti dalla Corte d'appello in ragione della qualificazione professionale dell'investitore.

  • regolamento Consob n. 16190/07

    Richiamato per la disciplina del cliente professionale; la censura del ricorrente è stata ritenuta non confrontata con le statuizioni di merito.

  • d.lgs. n. 58/1998

    Costituisce il quadro normativo del T.U.F. e delle regole sulla prestazione dei servizi di investimento.

  • art. 21 T.U.F.

    Richiamato tra le norme sulle obbligazioni informative dell'intermediario nei confronti del cliente.

  • art. 23 T.U.F.

    Richiamato nel motivo relativo alla responsabilità della banca e agli obblighi informativi.

  • art. 6 T.U.F.

    Richiamato nel motivo sulla qualificazione dell'investitore e sulla disciplina applicabile.

  • art. 29 regolamento Consob n. 15222/98

    Richiamato dal ricorrente, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 26 regolamento Consob n. 11522/98

    Richiamato tra le norme denunciate nel secondo e terzo motivo del ricorso principale.

  • art. 30 regolamento Consob n. 16190/07

    Richiamato insieme alle altre norme di disciplina dell'investitore professionale.

  • art. 32 regolamento Consob n. 16190/07

    Richiamato insieme alle altre norme di disciplina dell'investitore professionale.

  • art. 33 regolamento Consob n. 16190/07

    Richiamato insieme alle altre norme di disciplina dell'investitore professionale.

  • art. 35 regolamento Consob n. 16190/07

    Richiamato insieme alle altre norme di disciplina dell'investitore professionale.

  • art. 37 regolamento Consob n. 16190/07

    Richiamato insieme alle altre norme di disciplina dell'investitore professionale.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nelle censure sulla correttezza dell'intermediario e sulla responsabilità della banca.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nelle censure sulla buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1469-bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente per invocare il foro del consumatore, ma la Corte ha escluso la qualifica di consumatore.

  • art. 1447 c.c.

    Non citato nel testo fornito.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo del ricorso principale in tema di risoluzione/inadempimento.

  • art. 1832 c.c.

    L'estratto conto approvato o non specificamente contestato fa prova del saldo a favore della banca; la Corte ha censurato l'appello per non aver verificato se vi fossero contestazioni specifiche del correntista.

  • art. 1857 c.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 1832 c.c. per la prova del saldo del conto corrente.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo del ricorso principale in tema di disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 215 c.p.c.

    La Corte d'appello ha ritenuto che la parte avrebbe dovuto disconoscere specificamente le scritture prodotte in allegato al ricorso monitorio.

  • art. 644, comma 1, l. n. 108/1996

    Richiamato nel motivo sull'usura e sui crediti asseritamente non dovuti.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'anatocismo.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nel motivo sugli interessi e sugli addebiti contestati.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per dedurre omessa pronuncia sulla domanda della banca.

  • art. 1713 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma non decisivo rispetto al motivo accolto.

  • art. 2698 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di riparto della prova.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di efficacia probatoria delle scritture contabili.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di prova tra imprenditori e scritture contabili.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale in tema di presunzioni e prova del credito.

  • artt. 1321 e 1322 c.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale a sostegno della pretesa creditoria e della disciplina del rapporto contrattuale.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di vincolo contrattuale e prova del credito.

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta per supplire alle carenze probatorie della parte o per svolgere un'indagine esplorativa alla ricerca di fatti non adeguatamente allegati e provati.
  • Nel giudizio di cassazione le censure che richiedono una diversa lettura del materiale probatorio o una rivalutazione del merito sono inammissibili; il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La qualifica di operatore qualificato/cliente professionale richiede, oltre ai requisiti oggettivi di esperienza o professionalità, una manifestazione di volontà dell'investitore e la verifica, da parte dell'intermediario, dei presupposti rilevanti al momento della conclusione del rapporto.
  • L'investitore che invochi la responsabilità dell'intermediario per violazione degli obblighi informativi deve allegare e provare in modo specifico le operazioni contestate, il pregiudizio subito e i profili di inadempimento dedotti.
  • Ai fini della prova del saldo del conto corrente, l'estratto conto fa prova del credito della banca se il correntista non muove contestazioni specifiche ai sensi dell'art. 1832 c.c.; la mera mancanza di completezza integrale degli estratti non basta, di per sé, a escluderne l'efficacia probatoria se non sono stati accertati addebiti illegittimi da rettificare.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla genericità o sull'assenza di contestazioni del correntista, il giudice deve verificare in concreto se le contestazioni siano state specifiche e idonee a vincere la prova documentale prodotta dalla banca.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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