Cassazione Civile, Ordinanza n. 28891/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore)
La controversia
La controversia riguarda una fornitura di acqua potabile e, in particolare, la richiesta del gestore di recuperare mediante conguaglio, per le partite pregresse del periodo 2005-2011, costi sostenuti in precedenza e poi riversati sull’utenza. L’utente aveva agito per l’accertamento della non debenza della somma richiesta, e il Tribunale aveva accolto la domanda; la decisione era stata confermata in appello. Nel ricorso per cassazione il gestore deduceva violazione o falsa applicazione della disciplina del servizio idrico integrato e della normativa tariffaria richiamando, tra l’altro, d.lgs. n. 152 del 2006, art. 9 dir. 2000/60/CE, d.l. n. 201 del 2011, d.l. n. 70 del 2011, D.P.C.M. 22/7/2012 e art. 1339 c.c. Sosteneva che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la possibilità di recuperare "ora per allora" i costi sostenuti dal gestore, in applicazione dei principi di copertura integrale dei costi del servizio idrico e dei provvedimenti delle autorità di settore. Il ricorso incidentale condizionato dell’utente non è stato esaminato, essendo stato assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo del ricorso principale nei limiti indicati: ha affermato che, nel servizio idrico integrato, è in astratto ammissibile il recupero in conguaglio dei costi sostenuti "ora per allora", ma solo se si tratta di costi imprevisti e imprevedibili al momento dell’erogazione e della fatturazione, e purché ne siano provate la pertinenza e la corrispettività rispetto al servizio reso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione e ha rinviato alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione per un nuovo esame alla luce di tali principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 142 d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato dalla ricorrente quale base normativa della disciplina del servizio idrico integrato e della tariffazione
art. 154 d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato quale norma rilevante sulla tariffa del servizio idrico integrato
art. 9 Direttiva 2000/60/CE
richiamato in relazione al principio del recupero integrale dei costi del servizio idrico
richiamato tra le fonti della disciplina tariffaria del servizio idrico
richiamato tra le fonti della disciplina tariffaria del servizio idrico
art. 3 D.P.C.M. 22/7/2012
richiamato quale fonte regolatoria in materia di determinazione tariffaria
invocato per sostenere l’inserzione automatica della disciplina tariffaria nel regolamento di fornitura
Massime di principio
- Nel servizio idrico integrato il gestore può chiedere all’utenza il recupero in conguaglio di costi sostenuti in periodi precedenti, ma solo se tali costi siano stati imprevisti e imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione del servizio.
- Il conguaglio tariffario non può essere utilizzato per riversare sugli utenti errori di gestione, carenze di previsione o, più in generale, i rischi ordinari connessi all’attività del gestore.
- Il gestore che pretenda il recupero retroattivo di costi ha l’onere di provarne la natura imprevedibile e la pertinenza/corrispettività rispetto al servizio reso, poiché tali elementi costituiscono fatti costitutivi della domanda.
- La legittimità del recupero "ora per allora" va verificata in coerenza con il quadro regolatorio del settore, ma senza prescindere dal controllo giudiziale sulla concreta riconducibilità dei costi al servizio effettivamente prestato.
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